Trib. Locri, sentenza 24/01/2025, n. 119

TRIB Locri
Sentenza
24 gennaio 2025
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TRIB Locri
Sentenza
24 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Locri, sentenza 24/01/2025, n. 119
Giurisdizione : Trib. Locri
Numero : 119
Data del deposito : 24 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 157/2023
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del
23.01.2025, ha pronunciato la seguente

SENTENZA nella causa proposta da
MA RE ([...]), elettivamente domiciliata in
Reggio Calabria, Via S. Anna 2° Tronco n.18/i, presso lo studio dell'Avv.
ACCARDO VINCENZO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;

ricorrente contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (80078750587), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso anche disgiuntamente dagli Avv.ti MINICUCCI MASSIMILIANO e ADORNATO
DARIO COSIMO, giusta procura generale alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato presso l'Agenzia INPS di Locri, Via Matteotti n. 48;
resistente
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo - assegno ordinario di invalidità ex legge n. 222/84.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 18.01.2023, l'istante conveniva dinanzi a questo giudice l'INPS esponendo che, a seguito di convocazione a visita per la revisione dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1, legge 222/84 di cui godeva a far data dal 19.04.2018, giusta sentenza 13.12.2018, n. 1311 del Tribunale di Locri, sezione lavoro (proc. n. 1244/2017 R.G.), la Commissione medica per l'accertamento delle invalidità le negava la riconferma di tale beneficio.
Dedotto di aver presentato ricorso per TP (proc. n. 1999/21 R.G.), nella presente sede contestava le conclusioni presentate dal CTU deducendo che, contrariamente a quanto da quest'ultimo accertato, gli stati patologici denunciati le danno diritto alla provvidenza richiesta.
Costituitosi il contraddittorio, il resistente si è opposto alla domanda eccependo l'insussistenza dei requisiti sanitari legittimanti il conseguimento della prestazione.
Nominato un nuovo consulente, alla luce delle deduzioni operate da parte ricorrente e della nuova documentazione offerta, ed espletata la consulenza tecnica medico- legale, ad esito dell'udienza di discussione del 23.01.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., veniva adottata la sentenza che segue.
*****
Ai sensi dell'art 445-bis, comma 4 c.p.c.: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato
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