Trib. Avezzano, sentenza 05/11/2024, n. 277

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Avezzano, sentenza 05/11/2024, n. 277
Giurisdizione : Trib. Avezzano
Numero : 277
Data del deposito : 5 novembre 2024

Testo completo

N. R.G. 274/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 274/2023 tra

Parte_1
RICORRENTE e
, Controparte_1 [...]
Controparte_2
, ,
[...] Controparte_3
RESISTENTI

Oggi 05/11/2024, innanzi al giudice dott. A S F, sono comparsi:
Per parte ricorrente, l'avv. LIBERATORE FABIO per parte resistente, nessuno compare. L'avv. Liberatore si riporta al ricorso nonché alle note conclusive e precisa le conclusioni come da ricorso chiedendone l'accoglimento. Richiama come precedente conforme in materia Trib. Monza n. 351/2023, che produce in cartaceo.
Il Giudice
Esaurita la discussione orale, udite le conclusioni di parte ricorrente, pronuncia sentenza ex art. 429
c.p.c.
dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott. A S F

N. R.G. 274/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. A S F ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 274/2023, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Fabio Liberatore Parte_1 C.F._1
e Gabriele Silvestri
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_4
), P.IVA_1 Controparte_5
(C.F. ), in
[...] P.IVA_2
persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., con il patrocinio ex art. 417-bis c.p.c. della dott.ssa
CP_6

Controparte_3
RESISTENTI
CONCLUSIONI
All'udienza del 5/11/2024, parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da verbale ed, al termine della discussione, è stata pronunciata la presente sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. adiva l'intestato Tribunale in funzione di Giudice del Parte_1
Lavoro per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:
- Previa disapplicazione degli atti presupporti, ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente al riconoscimento integrale di tutto il servizio effettivamente prestato prima del passaggio nel ruolo di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e l'assegnazione delle differenze retributive maturate e non corrisposte per l'omessa attribuzione della progressione economica in base all'effettiva anzianità di servizio, previa disapplicazione degli artt. 569 e 570 del D. Lgs. n.
297/1994 e di ogni norma contrattuale incompatibile con il diritto all'equiparazione giuridica tra servizi di ruolo e non di ruolo, nonché annullamento/rettifica/disapplicazione del decreto di inquadramento economico n. 3745 del 31/08/2018 dell' di Controparte_3
Capistrello (AQ), con conseguente diritto all'integrale riconoscimento dei periodi di servizio pre- ruolo (sia di ruolo che non di ruolo) effettivamente svolti e alle differenze retributive dovute da irregolare od omessa retribuzione e/o al risarcimento del danno in ragione degli incrementi retributivi non percepiti in applicazione, ratione temporis, dei rispettivi CCNL di comparto succedutisi, nonché con l'applicazione dei “gradoni” previsti dalla dichiarata anzianità, onde effettuare la ricostruzione di carriera della ricorrente computando integralmente i periodi di servizio pre-ruolo, corrispondendole le differenze retributive maturate, fino al soddisfo, senza soluzione di continuità dalla data di ricostruzione della carriera e attribuendole la corretta classe stipendiale e
l'aumento stipendiale, all'esito del computo per intero degli anni di servizio prestati, fino alla maturazione delle successive fasce stipendiali;

e, per l'effetto:
- CONDANNARE le amministrazioni resistenti a corrispondere alla ricorrente le differenze retributive dalla stessa maturate all'esito della valutazione integrale del servizio pre-ruolo, da considerarsi alla stregua di quello di ruolo, applicando i gradoni previsti e vigenti ratione temporis in ragione dei CCNL di comparto via via succedutisi, con l'espresso riconoscimento a titolo di risarcimento del danno ovvero per mancata e/o irregolare contribuzione degli incrementi retributivi da progressione economica per gli effetti dell'integrale computo del servizio pre-ruolo, dopo il passaggio nel ruolo di Assistente amm.vo, anche ai fini contributivi e previdenziali nonché ai fini della 13esima mensilità e del TFR, nella misura quantificabile in corso di causa, anche mediante nomina di CTU, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino all'effettivo saldo;

- ACCERTARE E DICHIARARE, previa disapplicazione del Decreto di ricostruzione di carriera n.
3745 del 31/8/2018 dell' di , regolarmente registrato Controparte_3 CP_3 presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila, il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'intero servizio di ruolo prestato nel precedente profilo professionale di Assistente amm.vo nel nuovo ruolo di Direttore dei servizi Generali ed Amministrativi, ovvero alla valutazione dei predetti periodi di servizio a tutti i fini con tutte le conseguenze di legge;

- CONDANNARE l'Amministrazione scolastica resistente ad effettuare il ricalcolo delle classi stipendiali esitate all'integrale riconoscimento dell'intero servizio di ruolo senza soluzione di continuità del servizio svolto nei due diversi nei due profili professionali (Assistente amm.vo e
DSGA), nonché al pagamento delle differente retributive, a titolo di risarcimento del danno ovvero per mancata e/o irregolare contribuzione da progressione economica, maturate dalla data del passaggio nel ruolo di DSGA ad oggi, oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali sino all'effettivo saldo e a corrispondere l'incremento retributivo dovuto per l'inserimento della stessa nella fascia di anzianità di attuale spettanza;

- ADOTTARE, in ogni caso, tutti i provvedimenti necessari alla rimozione del pregiudizio subito dalla ricorrente ed illustrato in narrativa ivi compreso l'emanazione di un nuovo decreto di ricostruzione di carriera che tenga conto del riconoscimento integrale di tutto il servizio effettivamente prestato pria del passaggio nel ruolo di Direttore dei Servizi Generale e Amministrativo.
- CONDANNARE le parti resistenti al pagamento delle spese, diritti e onorari, oltre ad accessori come da legge in favore dei sottoscritti avvocati che si dichiarano antistatari”.
Esponeva la ricorrente, in servizio al momento della proposizione del ricorso presso l'Istituto
Superiore “A. Serpieri” di Avezzano con il profilo professionale di Direttore dei Servizi Generali e
Amministrativi (DSGA), che, a seguito di procedura concorsuale per mobilità professionale, con provenienza dal profilo professionale di Assistente Amministrativo, veniva assunta a tempo indeterminato con inquadramento nell'Area D del personale ATA, profilo professionale DSGA, con decorrenza giuridica ed economica dall'1.9.2017;
che, prima di tale immissione in ruolo aveva prestato servizi nella inferiore qualifica di Assistente Amministrativo per complessivi, sia non di ruolo, per anni 7, mesi 4, giorni 23 (dal 4.4.2000 al 31.8.2000, dall'1.9.2000 al 31.8.2001, dal
10.9.2001 al 5.10.2001, dal 6.10.2001 al 14.3.2002, dal 15.3.2002 al 7.7.2002, dall'8.7.2002 al
14.3.2002, dal 15.3.2002 al 7.7.2002, dall'8.7.2002 al 31.8.2002, dall'1.9.2002 al 20.9.2002, dal
21.9.2002 al 31.8.2003, dall'1.9.2003 al 31.8.2004, dall'1.9.2004 al 31.8.2005, dall'1.9.2005 al
31.8.2006, dall'1.6.2006 al 7.9.2006, dall'8.9.2006 all'8.9.2006, dal 9.9.2006 al 27.9.2006, dal
28.9.2006 al 28.9.2006, dal 29.9.2006 al 29.9.2006, dal 30.9.2006 al 30.9.2006, dall'1.10.2006 al
22.10.2006, dal 23.10.2006 al 23.10.2006, dal 24.10.2006 al 28.11.2006, dal 29.11.2006 al
29.11.2006, dal 30.11.2006 al 10.12.2006, dall'11.12.2006 all'11.12.2006, dal 12.12.2006 al
26.12.2006, dal 27.12.2006 al 29.12.2006, dal 30.12.2006 all'11.6.2007, dal 12.6.2007 al 12.6.2007, dal 13.6.2007 all'1.7.2007, dal 2.7.2007 al 21.7.2007, dal 22.7.2007 all'27.8.2007, dal 28.8.2007 al
31.8.2007), sia di ruolo, per anni 10, mesi 0, giorni 0 (dall'1.9.2007 al 31.8.2017);
che, con atto dell' di n. 67 del 9.1.2018, veniva confermata in ruolo Controparte_3 CP_3
a tempo indeterminato;
che, con decreto n. 3745 del 31.8.2018, l' Controparte_7 disponeva l'inquadramento giuridico-economico della , con effetto dalla data del passaggio di Pt_1
decorrenza economica (1.9.2017), senza il riconoscimento dell'anzianità effettiva spettante alla predetta data;
che, infatti, con il predetto decreto, ai fini della progressione in carriera, veniva riconosciuta alla ricorrente un'anzianità pre-ruolo di anni 14, mesi 2, giorni 10, anziché anni 17, mesi
4, giorni 23, valutabili ex art. 4, comma 13, D.P.R. n. 399/1988;
che la richiedeva, quindi, il Pt_1
riconoscimento ai fini giuridici ed economici di tutti i servizi di ruolo e non di ruolo prestati anteriormente all'1.9.2017, data di decorrenza giuridica del profilo professionale conseguito, in quanto più favorevole rispetto all'inquadramento disposto dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 6,
D.P.R. n. 345/1983 con il c.d. “maturato economico”, ovvero il riconoscimento dell'integrale anzianità maturata nel precedente profilo professionale di Assistente Amministrativo fino al
31.8.2017, pari ad anni 17, mesi 4, giorni 23, con il conseguente inquadramento all'1.9.2017 (giorno del passaggio di ruolo) nella fascia stipendiale di anni 15 e non di anni 9 come disposto dal decreto
n. 3745 cit.
Tanto premesso la deduceva l'illegittima applicazione della c.d. “temporizzazione”, ai fini Pt_1 della ricostruzione di carriera, all'anzianità di servizio maturata nel ruolo di provenienza
(Collaboratore Scolastico), potendo tale istituto essere applicato provvisoriamente nella sola fase iniziale di passaggio da una qualifica all'altra, quale trasposizione temporanea del valore economico in godimento nelle fasce retributive conseguite nel nuovo profilo, e dovendo, invece, al momento della conferma in ruolo, procedersi ad una ricostruzione integrale dei servizi di ruolo e non di ruolo prestati in precedenza, fermo
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