Trib. Brescia, sentenza 06/05/2024, n. 1783
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Testo completo
N.R.G. 585/2024
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Elena Stefana - Presidente relatrice dr. Christian Colombo - Giudice dr. Andrea Giovanni Melani - Giudice nel procedimento ex art. 19-ter d.lgs. 1 settembre 2011, 150 iscritto al n.r.g. 585/2024, promosso da:
, nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata Parte_1 presso lo studio dell'avv. Stefano Afrune (foro di Brescia) rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Afrune (foro di Brescia)
RICORRENTE contro
Controparte_1
rappresentato e difeso, ope legis, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia, presso la quale è per legge domiciliato
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENUTO all'esito della camera di consiglio del giorno 6 maggio 2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c.
1. Con ricorso depositato telematicamente in Cancelleria il 17 gennaio 2024, la cittadina impugnava il silenzio diniego e l'inerzia degli Pt_2 Parte_1
Pag. 1 di 12 Uffici della Questura di Brescia > in relazione alla domanda di Organizzazione_1 protezione speciale ex art. 19 T.U.I., da lei proposta in data 13 dicembre 2022 e non ancora vagliata dall'amministrazione.
Più precisamente, parte ricorrente esponeva che:
- aveva proposto alla Questura di Brescia domanda di protezione Parte_1 speciale ai sensi dell'art. 19 T.U.I. in data 13 dicembre 2022 (all. 1);
- l' avviava il 20 febbraio 2023 l'iter amministrativo, con Organizzazione_1 appuntamento per foto-segnalamento fissato al 20 gennaio 2023 (all. 2);
- nonostante il decorso di oltre un anno dall'inoltro della domanda, nessun provvedimento definitorio era stato adottato;
- il silenzio della Questura andava interpretato come diniego del permesso di soggiorno, donde violazione del principio del «rispetto della propria vita privata e familiare» della ricorrente ai sensi dell'art. 8 C.E.D.U., nell'interpretazione della Corte E.D.U.
Infatti, si rappresentava che era incinta, con termine per il parto al 27 gennaio Pt_1
2024 (all. 4).
Era assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato quale colf presso la datrice di lavoro , a far tempo dal 27 gennaio 2023 (cfr. doc. 3). Organizzazione_2
Essa viveva con il compagno , nato in [...] l'[...] e titolare Persona_1 di permesso di soggiorno per protezione speciale (cfr. doc. 6) a Ome (BS) e non solo risultava ivi residente, ma era anche contitolare del contratto di affitto dell'appartamento con il partner (doc. 5).
Argomentava il difensore che la non emissione del titolo di soggiorno e, quindi, il diniego dello stesso per la ricorrente integravano violazione del diritto alla nozione di vita privata e familiare sia in relazione alla sfera lavorativa, estrinsecazione della personalità della ricorrente, sia circa il profilo dell'unità familiare, tutelata dall'art. 8 C.E.D.U.
Erano formulate le seguenti domande: si chiede il Tribunale adito voglia accertare il diritto della ricorrente alla protezione speciale. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari di causa>.
2. Lo stesso giorno la ricorrente formulava istanza cautelare ex art. 5 comma 1 d. lgs. n. 150/11 di sospensione dell'efficacia esecutiva del silenzio – diniego.
Con comparsa 8 marzo 2024 si costituiva nel sub-procedimento cautelare la Questura di Brescia, a mezzo dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, la quale instava per il rigetto della domanda di sospensione.
In diritto, contestava la qualificazione del contegno questorile in termini di “silenzio diniego”, in quanto affermava che non si verte in alcuna ipotesi di silenzio significativo, sicché la mancata emissione di un provvedimento espresso non è equiparabile a un diniego dell'istanza di protezione speciale.
In fatto, osservava che, a seguito di parere negativo espresso dalla competente
l'istanza di protezione speciale, in effetti, era stata Organizzazione_3 riscontrata con un provvedimento di diniego espresso, pronunciato dalla Questura di Brescia il 4 marzo 2024 (cfr. all. 3).
Con decreto del Tribunale 22 marzo 2024 era rigettata l'istanza cautelare, in quanto
Pag. 2 di 12
manifestamente infondata.
La protratta inerzia degli Uffici della Questura di Brescia - era Organizzazione_1 qualificata come mero silenzio – inadempimento, giacché l'i ine di 60 giorni non aveva deprivato l'Amministrazione del potere di statuire nel merito, tanto che essa conservava il potere – come poi in effetti era avvenuto – di dare impulso, seppure tardivamente, alla procedura.
In ogni caso, si rilevava che l'emanazione di un decreto questorile aveva determinato il superamento della situazione di stallo lamentata da parte ricorrente, donde cessazione della materia del contendere.
3. Con comparsa 2 aprile 2024 si costituiva la Questura di Brescia nel procedimento principale, a mezzo dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, la quale richiamava le allegazioni già svolte e produceva la documentazione già versata in atti per la domanda cautelare (relazione della Questura di Brescia;
trasmissione dell'istanza alla ;
istanza di protezione speciale;
parere della Organizzazione_3 Org_3
e provvedimento di diniego).
[...]
Chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi.
4. Il P.M., sebbene ritualmente notiziato, non faceva pervenire le proprie conclusioni.
5. Con nota 14 marzo 2024 il patrono insisteva per l'accoglimento del ricorso, con riconoscimento a della protezione speciale. Pt_1
Compiegava documentazione in aggiornamento per la posizione della donna, sul versante socio-familiare:
- passaporto rilasciato dalla Repubblica di Tunisia il 8 febbraio 2024 per il figlio della ricorrente nato nelle more, il 22 gennaio 2024, (doc. 1);
Persona_2
- attestazione del Comune di Ome (BS) di richiesta di iscrizione all'anagrafe della popolazione residente di in data 2 dicembre 2023, per il nuovo Parte_1 indirizzo di via Cerezzata, n. 24 (doc. 2);
- denuncia di rapporto di lavoro domestico, presentata telematicamente all' da CP_2
in favore della ricorrente, assunta alle sue dipendenze a tempo Organizzazione_2
in qualità di collaboratrice familiare, a far tempo dal 27 gennaio 2023, con relativo contratto e buste paga (febbraio, marzo, aprile maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre e dicembre 2023), da cui risultava uno stipendio medio mensile di circa 1.150 euro (doc. 3);
- denuncia di rapporto di lavoro domestico, presentata telematicamente all' da CP_2
in favore della ricorrente, alle sue dipendenze part – time e a Organizzazione_2
o in qualità di collaboratrice familiare, con decorrenza dal 3 aprile 2024 (venti ore settimanali, doc. 4);
- decreto del Tribunale di Torino – Sezione Protezione Internazionale che in data 25 maggio 2023 riconosceva a la protezione speciale al compagno della ricorrente, ER
, nato in [...] il [...] (doc. 6);
[...]
- copia carta di identità, della patente di guida sanitaria e del permesso di soggiorno di
(quest'ultimo, con scadenza 25 maggio 2025, doc. 7). Persona_1
6. Con ulteriore nota 16 aprile 2024 il difensore depositava dichiarazione di ER
di convivenza con la ricorrente, con la quale intratteneva re
[...] sentimentale.
Pag. 3 di 12 7. All'udienza del 17 aprile 2024, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, la causa trattenuta in decisione;
era rimessa al Collegio e decisa nella camera di consiglio del 6 maggio 2024.
8. Stima il Collegio che il ricorso sia fondato e che meriti accoglimento, nei termini che seguono.
8.1. In diritto, occorre riportare sinteticamente gli interventi normativi in materia più recenti.
L'art. 1, comma 1, lett. e), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv. in l. 18 dicembre 2020, n. 173, ha modificato l'art. 19, comma 1.1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con le seguenti disposizioni: «Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla l. 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».
Questa novella ha conformato il diritto d'asilo ex art. 10, comma 3, Cost., nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini nel caso stranieri (art. 2, comma 2, Cost.), e di quelli europei ed internazionali ex art. 117, comma 1, Cost. (artt. 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali).
L'art. 7, comma 1, lett. c), n. 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, conv. in l. 5 maggio 2023, n. 50, ha soppresso il terzo e il quarto
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Elena Stefana - Presidente relatrice dr. Christian Colombo - Giudice dr. Andrea Giovanni Melani - Giudice nel procedimento ex art. 19-ter d.lgs. 1 settembre 2011, 150 iscritto al n.r.g. 585/2024, promosso da:
, nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata Parte_1 presso lo studio dell'avv. Stefano Afrune (foro di Brescia) rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Afrune (foro di Brescia)
RICORRENTE contro
Controparte_1
rappresentato e difeso, ope legis, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia, presso la quale è per legge domiciliato
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENUTO all'esito della camera di consiglio del giorno 6 maggio 2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c.
1. Con ricorso depositato telematicamente in Cancelleria il 17 gennaio 2024, la cittadina impugnava il silenzio diniego e l'inerzia degli Pt_2 Parte_1
Pag. 1 di 12 Uffici della Questura di Brescia > in relazione alla domanda di Organizzazione_1 protezione speciale ex art. 19 T.U.I., da lei proposta in data 13 dicembre 2022 e non ancora vagliata dall'amministrazione.
Più precisamente, parte ricorrente esponeva che:
- aveva proposto alla Questura di Brescia domanda di protezione Parte_1 speciale ai sensi dell'art. 19 T.U.I. in data 13 dicembre 2022 (all. 1);
- l' avviava il 20 febbraio 2023 l'iter amministrativo, con Organizzazione_1 appuntamento per foto-segnalamento fissato al 20 gennaio 2023 (all. 2);
- nonostante il decorso di oltre un anno dall'inoltro della domanda, nessun provvedimento definitorio era stato adottato;
- il silenzio della Questura andava interpretato come diniego del permesso di soggiorno, donde violazione del principio del «rispetto della propria vita privata e familiare» della ricorrente ai sensi dell'art. 8 C.E.D.U., nell'interpretazione della Corte E.D.U.
Infatti, si rappresentava che era incinta, con termine per il parto al 27 gennaio Pt_1
2024 (all. 4).
Era assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato quale colf presso la datrice di lavoro , a far tempo dal 27 gennaio 2023 (cfr. doc. 3). Organizzazione_2
Essa viveva con il compagno , nato in [...] l'[...] e titolare Persona_1 di permesso di soggiorno per protezione speciale (cfr. doc. 6) a Ome (BS) e non solo risultava ivi residente, ma era anche contitolare del contratto di affitto dell'appartamento con il partner (doc. 5).
Argomentava il difensore che la non emissione del titolo di soggiorno e, quindi, il diniego dello stesso per la ricorrente integravano violazione del diritto alla nozione di vita privata e familiare sia in relazione alla sfera lavorativa, estrinsecazione della personalità della ricorrente, sia circa il profilo dell'unità familiare, tutelata dall'art. 8 C.E.D.U.
Erano formulate le seguenti domande: si chiede il Tribunale adito voglia accertare il diritto della ricorrente alla protezione speciale. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari di causa>.
2. Lo stesso giorno la ricorrente formulava istanza cautelare ex art. 5 comma 1 d. lgs. n. 150/11 di sospensione dell'efficacia esecutiva del silenzio – diniego.
Con comparsa 8 marzo 2024 si costituiva nel sub-procedimento cautelare la Questura di Brescia, a mezzo dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, la quale instava per il rigetto della domanda di sospensione.
In diritto, contestava la qualificazione del contegno questorile in termini di “silenzio diniego”, in quanto affermava che non si verte in alcuna ipotesi di silenzio significativo, sicché la mancata emissione di un provvedimento espresso non è equiparabile a un diniego dell'istanza di protezione speciale.
In fatto, osservava che, a seguito di parere negativo espresso dalla competente
l'istanza di protezione speciale, in effetti, era stata Organizzazione_3 riscontrata con un provvedimento di diniego espresso, pronunciato dalla Questura di Brescia il 4 marzo 2024 (cfr. all. 3).
Con decreto del Tribunale 22 marzo 2024 era rigettata l'istanza cautelare, in quanto
Pag. 2 di 12
manifestamente infondata.
La protratta inerzia degli Uffici della Questura di Brescia - era Organizzazione_1 qualificata come mero silenzio – inadempimento, giacché l'i ine di 60 giorni non aveva deprivato l'Amministrazione del potere di statuire nel merito, tanto che essa conservava il potere – come poi in effetti era avvenuto – di dare impulso, seppure tardivamente, alla procedura.
In ogni caso, si rilevava che l'emanazione di un decreto questorile aveva determinato il superamento della situazione di stallo lamentata da parte ricorrente, donde cessazione della materia del contendere.
3. Con comparsa 2 aprile 2024 si costituiva la Questura di Brescia nel procedimento principale, a mezzo dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, la quale richiamava le allegazioni già svolte e produceva la documentazione già versata in atti per la domanda cautelare (relazione della Questura di Brescia;
trasmissione dell'istanza alla ;
istanza di protezione speciale;
parere della Organizzazione_3 Org_3
e provvedimento di diniego).
[...]
Chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi.
4. Il P.M., sebbene ritualmente notiziato, non faceva pervenire le proprie conclusioni.
5. Con nota 14 marzo 2024 il patrono insisteva per l'accoglimento del ricorso, con riconoscimento a della protezione speciale. Pt_1
Compiegava documentazione in aggiornamento per la posizione della donna, sul versante socio-familiare:
- passaporto rilasciato dalla Repubblica di Tunisia il 8 febbraio 2024 per il figlio della ricorrente nato nelle more, il 22 gennaio 2024, (doc. 1);
Persona_2
- attestazione del Comune di Ome (BS) di richiesta di iscrizione all'anagrafe della popolazione residente di in data 2 dicembre 2023, per il nuovo Parte_1 indirizzo di via Cerezzata, n. 24 (doc. 2);
- denuncia di rapporto di lavoro domestico, presentata telematicamente all' da CP_2
in favore della ricorrente, assunta alle sue dipendenze a tempo Organizzazione_2
in qualità di collaboratrice familiare, a far tempo dal 27 gennaio 2023, con relativo contratto e buste paga (febbraio, marzo, aprile maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre e dicembre 2023), da cui risultava uno stipendio medio mensile di circa 1.150 euro (doc. 3);
- denuncia di rapporto di lavoro domestico, presentata telematicamente all' da CP_2
in favore della ricorrente, alle sue dipendenze part – time e a Organizzazione_2
o in qualità di collaboratrice familiare, con decorrenza dal 3 aprile 2024 (venti ore settimanali, doc. 4);
- decreto del Tribunale di Torino – Sezione Protezione Internazionale che in data 25 maggio 2023 riconosceva a la protezione speciale al compagno della ricorrente, ER
, nato in [...] il [...] (doc. 6);
[...]
- copia carta di identità, della patente di guida sanitaria e del permesso di soggiorno di
(quest'ultimo, con scadenza 25 maggio 2025, doc. 7). Persona_1
6. Con ulteriore nota 16 aprile 2024 il difensore depositava dichiarazione di ER
di convivenza con la ricorrente, con la quale intratteneva re
[...] sentimentale.
Pag. 3 di 12 7. All'udienza del 17 aprile 2024, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, la causa trattenuta in decisione;
era rimessa al Collegio e decisa nella camera di consiglio del 6 maggio 2024.
8. Stima il Collegio che il ricorso sia fondato e che meriti accoglimento, nei termini che seguono.
8.1. In diritto, occorre riportare sinteticamente gli interventi normativi in materia più recenti.
L'art. 1, comma 1, lett. e), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv. in l. 18 dicembre 2020, n. 173, ha modificato l'art. 19, comma 1.1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con le seguenti disposizioni: «Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla l. 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».
Questa novella ha conformato il diritto d'asilo ex art. 10, comma 3, Cost., nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini nel caso stranieri (art. 2, comma 2, Cost.), e di quelli europei ed internazionali ex art. 117, comma 1, Cost. (artt. 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali).
L'art. 7, comma 1, lett. c), n. 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, conv. in l. 5 maggio 2023, n. 50, ha soppresso il terzo e il quarto
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