Trib. Cosenza, sentenza 07/01/2025, n. 19

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Cosenza, sentenza 07/01/2025, n. 19
Giurisdizione : Trib. Cosenza
Numero : 19
Data del deposito : 7 gennaio 2025

Testo completo

N. 23/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-oOo-
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, sezione prima civile, in composizione monocratica, in persona del dott.ssa
Lucia Angela MAletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 23 del R.G.A.C. dell'anno 2021, trattenuta in decisione, a seguito del deposito per le parti di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento del 06 marzo 2024, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c, rimessa al giudice per la decisione in data
10.06.2024, vertente
TRA
FF NK PA –già BANCA FARMAFACTORING S.P.A.- (C.F.: 07960110158), rappresentata e difesa dagli Avv.ti PAOLO BONALUME, GIOVANNI GOMEZ PALOMA, GIUSEPPE CARDONA
e MICHELE DEL BENE;

ATTRICE
E
AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA, (C.F.: 01987250782), rappresentata e difesa dall'Avv.to
VINCENZO DE VINCENTI;

CONVENUTA
Oggetto: cessione crediti – condanna pagamento crediti dovuti;

Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
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Con atto di citazione notificato in data 28.12.2020, Banca OR S.p.a., oggi FF NK, ha convenuto in giudizio l'Azienda Ospedaliera di Cosenza, deducendo la sussistenza di crediti di cui la stessa sarebbe titolare in virtù di contratti di cessione pro-soluto stipulati mediante scrittura privata autenticata da Notaio.
Parte attrice ha precisato anzitutto i crediti per sorte capitale di cui è titolare e che ammontano ad €
536.064,45, portati dalle fatture riepilogate negli elenchi prodotti, (sub doc. 2 allegati all'atto di citazione), specificando che trattasi di fatture emesse dalle società fornitrici e successivamente cedute dalle stesse a parte attrice.
Ha poi spiegato di avere altresì diritto al pagamento degli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, interessi anch'essi ceduti in forza dei medesimi contratti di cessione con i quali
è stata ceduta la sorte capitale, quantificati nella misura degli “interessi legali di mora” di cui agli artt. 2
e 5 del d.lgs. n. 231/2002 come novellato dal DLgs. n. 192/2012, e con decorrenza a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale.
Parte attrice ha dedotto, inoltre, di avere diritto, ai sensi dell'art. 1283 c.c., al pagamento degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da almeno sei mesi, nella misura prevista agli artt. 2 e 5 del
d. lgs. n. 231/02
come novellato dal d. lgs. n. 192/12, in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284, comma 4, c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 1283 c.c.
Ed ancora, in virtù di quanto previsto dall'art. 6 d. lgs. n. 231/02, come novellato dal d. lgs. n. 192/12, ha rilevato di avere altresì diritto al pagamento dell'importo di € 5.720,00, a titolo di mancato pagamento delle n. 143 fatture costituenti la predetta sorte capitale oggetto del giudizio.
Banca OR S.p.a. ha inoltre dedotto di essere creditrice dell'importo di € 293.124,33 a titolo di interessi di mora – ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale di cui sopra – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte della parte convenuta, di crediti diversi da quelli costituenti la predetta sorte capitale, (interessi fatturati da parte attrice mediante note debito interessi prodotte, (sub doc. 3 allegati all'atto di citazione).
Ha precisato che, con riferimento alle note debito riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 4A, le società fornitrici indicate nel dettaglio allegato a ciascuna nota debito hanno ceduto a FF le fatture per sorte capitale dalle medesime emesse nei confronti della parte convenuta e i relativi interessi di mora;
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che la parte convenuta ha pagato tardivamente la sorte capitale delle fatture;
che tale tardivo pagamento ha determinato la maturazione degli interessi di mora oggetto delle note debito. Con riferimento alla nota debito indicata con “PF” iniziale, riepilogata nell'elenco prodotto sub doc. 4B (ND n.
PF90021508 e relativa fattura n.90021544 emessa da FF il 30.12.2019), parte attrice ha precisato che la società IZ TA S.r.l. ha emesso nei confronti di parte convenuta fatture per sorte capitale a titolo di corrispettivo di forniture erogate dalla medesima;
che parte convenuta ha pagato tardivamente la sorte capitale delle fatture e tale tardivo pagamento ha determinato la maturazione degli interessi di mora oggetto della nota debito;
che IZ TA S.r.l. ha ceduto a FF i predetti crediti a titolo di interessi di mora e FF ha, dunque, emesso nei confronti della parte convenuta la nota debito suddetta.
FF NK S.p.a. ha inoltre rilevato di avere diritto al pagamento, in virtù di quanto previsto dall'art.
1283 c.c.
, degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori oggetto delle note debito, in quanto, alla data di notifica dell'atto di citazione, gli interessi di mora sono scaduti da oltre sei mesi.
Infine, ha spiegato di aver diritto al pagamento, sempre in virtù di quanto previsto dall'art. 6 d. lgs. n.
231/02, come novellato dal d. lgs. n. 192/12, dell'importo di € 40 per ciascuna fattura il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora, nonché al pagamento dell'importo di € 21.320,00, quale credito ad essa ceduto rispettivamente da IZ RL e da IZ TA RL, portato dalle fatture prodotte sub doc. 7 riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 8, per il tardivo pagamento della sorte capitale di fatture ulteriori. Più specificatamente, quanto alla fattura n. PF90021217 pari a complessivi € 20.440,00
(credito ceduto da IZ TA SP), l'importo fatturato da FF corrisponde all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle fatture tardivamente pagate dalla parte convenuta;
quanto alla fattura n.
PF90021218 pari a complessivi € 880,00 (credito ceduto da IZ RL), l'importo fatturato da FF corrisponde all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle fatture tardivamente pagate dalla parte convenuta.
Ha concluso pertanto chiedendo di: “IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di Banca OR S.p.A. ad ottenere il pagamento da parte dell'AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA dei seguenti crediti e, per l'effetto, condannare
l'AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA al relativo pagamento in favore di Banca OR
S.p.A.: I. € 536.064,45 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate negli elenchi prodotti sub doc.
2;
II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale:
“determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. pagina 3 di 64 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata negli elenchi prodotti sub doc. 2
(colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo;
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
IV. € 5.720,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale;
V. € 293.124,33 a titolo di interessi di mora – ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, indicati nelle presenti conclusioni sub II – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte della parte convenuta, di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta indicata nelle presenti conclusioni sub I;
VI. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.
nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
VII. l'importo dovuto ai sensi dell'art. 6 D.

Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 per ciascuna fattura il cui tardivo pagamento da parte della parte convenuta ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito;
VIII. € 21.320,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 per il tardivo pagamento della sorte capitale di ciascuna delle fatture ulteriori rispetto a quelle costituenti la sorte capitale di cui sopra nonché per il tardivo pagamento della sorte capitale di fatture ulteriori rispetto a quelle che hanno generato le Note Debito;
IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di Banca OR S.p.A. ad ottenere il pagamento da parte della parte convenuta e, per l'effetto, condannare la parte convenuta al pagamento in favore di Banca
OR S.p.A. di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a Banca OR S.p.A. per: sorte capitale, interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale: “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento
pagina 4 di 64 della sorte capitale, interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.