Trib. Roma, sentenza 05/12/2024, n. 18617
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai magistrati: dr.ssa Marta Ienzi Presidente dr.ssa Cecilia Pratesi Giudice dr.ssa Paola Larosa Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nelle causa civile di primo grado iscritta al n. 30453 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020, avente ad oggetto la separazione giudiziale
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio D'Alessio, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente -
E
, nato a [...] il [...] (Cf , rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dagli Avv.ti Massimo Biasiotti Mogliazza e Alessandra Biasiotti Mogliazza, giusta procura speciale in atti;
- resistente-
NONCHE'
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica - interventore ex lege –
OGGETTO: separazione giudiziale
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato e notificato ha chiesto la pronuncia Parte_1 della separazione dal coniuge con il quale ha contratto matrimonio in Controparte_1
Roma il 6.06.1993, esponendo che dall'unione erano nati i figli (17.07.1997) e Per_1
(12.12.2003) e deducendo, a fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi Per_2 si erano deteriorati a partire dal 2015, quando il marito aveva iniziato a porre in essere un comportamento aggressivo e violento nei suoi confronti, sia verbale che fisico, che le aveva causato anche lesioni fisiche. Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto di pronunciare la
1
separazione personale con addebito al marito, nonché di disporre l'affidamento condiviso della GL con collocamento presso di sé, un assegno per il mantenimento dei figli Per_2
a carico del padre di € 700 complessivi, un assegno di mantenimento in proprio favore di euro 700,00 e l'assegnazione della casa coniugale.
si costituiva in giudizio, contestato quanto dedotto dalla ricorrente circa le Controparte_1 proprie condotte violente e rilevando che le divergenze e le discussioni insorte erano derivate da un'incompatibilità caratteriale diventata nel tempo cronica. Chiedeva quindi il rigetto della richiesta di addebito della separazione, l'affidamento condiviso della GL
con regolamentazione della modalità di frequentazione paterna, l'assegnazione Per_2 della casa coniugale alla moglie, la previsione di un assegno per il mantenimento della GL
di € 200 e la determinazione che ciascuno dei coniugi avrebbe provveduto al Per_2 proprio mantenimento.
All'udienza presidenziale del 19.11.2020 venivano sentite le parti e, all'esito, vanamente esperito il tentativo di conciliazione, con ordinanza presidenziale del 28.12.2020 il
Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava la GL ad entrambi i Per_2 genitori con collocamento presso la madre nella casa familiare, a lei assegnata, statuiva un assegno paterno per il mantenimento dei figli di € 600 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Nell'ulteriore corso del giudizio veniva acquisita documentazione di carattere fiscale ed economico relativa alle parti.
Con ordinanza del 12.07.2022 il G.I. non ammetteva la prova per testi articolata dalla parte ricorrente perché concernente circostanze valutative, generiche o negative e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Dopo un rinvio disposto con ordinanza del 7.04.2023 ed altro rinvio d'ufficio, con verbale di udienza, svoltasi con modalità cartolare, del 28.06.2024, la causa veniva riservata in decisione con termini ex art.190 c.p.c..
Domanda di separazione
La domanda di separazione deve essere accolta in quanto dalle allegazioni delle parti è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e spirituale della coppia, tale da rendere inattuabile la prosecuzione della convivenza. La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la
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