Trib. Catania, sentenza 31/05/2024, n. 123
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Testo completo
N. 90-1/2024 R. PR. UNIT.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
SESTA SEZIONE CIVILE
____________
Il Giudice monocratico della Sesta Sezione Civile del Tribunale di Catania, Dott.ssa Laura
Messina, ha emesso la seguente
SENTENZA nella procedura iscritta al n. 90-1/2024 Proc. Un. avente ad oggetto “piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCI)” ad istanza di:
ND US, nato a [...] il [...] Codice Fiscale: [...],
Residente in XX Settembre 201 Motta Sant'Anastasia (CT), rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al presente atto dall'Avv. Gabriella Arcifa del Foro di Catania, C.F.
[...], presso il cui studio in Catania, viale Regina Margherita 2d è elettivamente domiciliata;
^^^^^ viste le disposizioni di cui agli artt. 65 e ss. del D. Lgs. N.14 del 2019 (c.d. Codice della Crisi
e dell'Insolvenza);
vista la relazione, redatta dall'Organismo di Composizione della Crisi UNES – Unione Nazionale per L'Equilibrio Sociale A.P.S Segretariato Sociale del Comune di Catania, nella persona del gestore della crisi dott. Epifanio Massimo Bua, allegata al ricorso, che contiene un'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice alla cui stregua la stessa risulta in stato di sovraindebitamento;
rilevato che la debitrice non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile
o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
ritenuto che
sono stati esaminati dall'OCC, tra gli altri, i seguenti documenti:
• elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;
• elenco di tutti i beni della debitrice;
• elenco degli eventuali atti di disposizione compiuti dalla debitrice negli ultimi cinque anni;
• dichiarazioni dei redditi percepiti negli ultimi tre anni;
• elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento della debitrice e della famiglia corredato dal certificato dello stato di famiglia;
• carichi pendenti Agenzia delle Entrate di Catania;
• estratti di ruolo ADER;
• casellario giudiziario e certificato carichi pendenti;
• ispezione archivio centrale informatizzato;
• interrogazione centrale allarme interbancaria;
• visura camera di commercio;
• ispezioni ipotecarie presso la conservatoria registri immobiliari;
• visura PRA;
• documentazione contrattuale;
• atti delle procedure esecutive pendenti;
ritenuto che
la proposta riguarda un'esposizione debitoria di € 131.859,61, così suddivisa:
rilevato che ai debiti sopra indicati occorre aggiungere l'importo di € 4.887.37 spettante al
CONDOMINIO XX SETTEMBRE 201 -MOTTA SANT'ANASTASIA (CT), di cui appresso si dirà;
rilevato che il nucleo familiare è composto dalla ricorrente e dalle due figlie e che le spese mensili per il mantenimento ammontano, come attestato dall'OCC, ad € 1.300,00;
rilevato, quanto ai presupposti di ammissibilità e alle cause di sovraindebitamento, che nella relazione redatta dall'OCC si legge che le stesse sono da ricondursi alle vicende personali
e familiari che hanno coinvolto la ricorrente;
si precisa, preliminarmente, che di fatto
l'indebitamento della US è essenzialmente riconducibile al mutuo contratto dall'ex compagno sig. BE, poiché- al netto di alcuni debiti tributari e del debito con il
Condominio- non si riscontrano altri debiti derivanti da richieste di
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
SESTA SEZIONE CIVILE
____________
Il Giudice monocratico della Sesta Sezione Civile del Tribunale di Catania, Dott.ssa Laura
Messina, ha emesso la seguente
SENTENZA nella procedura iscritta al n. 90-1/2024 Proc. Un. avente ad oggetto “piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCI)” ad istanza di:
ND US, nato a [...] il [...] Codice Fiscale: [...],
Residente in XX Settembre 201 Motta Sant'Anastasia (CT), rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al presente atto dall'Avv. Gabriella Arcifa del Foro di Catania, C.F.
[...], presso il cui studio in Catania, viale Regina Margherita 2d è elettivamente domiciliata;
^^^^^ viste le disposizioni di cui agli artt. 65 e ss. del D. Lgs. N.14 del 2019 (c.d. Codice della Crisi
e dell'Insolvenza);
vista la relazione, redatta dall'Organismo di Composizione della Crisi UNES – Unione Nazionale per L'Equilibrio Sociale A.P.S Segretariato Sociale del Comune di Catania, nella persona del gestore della crisi dott. Epifanio Massimo Bua, allegata al ricorso, che contiene un'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice alla cui stregua la stessa risulta in stato di sovraindebitamento;
rilevato che la debitrice non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile
o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
ritenuto che
sono stati esaminati dall'OCC, tra gli altri, i seguenti documenti:
• elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;
• elenco di tutti i beni della debitrice;
• elenco degli eventuali atti di disposizione compiuti dalla debitrice negli ultimi cinque anni;
• dichiarazioni dei redditi percepiti negli ultimi tre anni;
• elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento della debitrice e della famiglia corredato dal certificato dello stato di famiglia;
• carichi pendenti Agenzia delle Entrate di Catania;
• estratti di ruolo ADER;
• casellario giudiziario e certificato carichi pendenti;
• ispezione archivio centrale informatizzato;
• interrogazione centrale allarme interbancaria;
• visura camera di commercio;
• ispezioni ipotecarie presso la conservatoria registri immobiliari;
• visura PRA;
• documentazione contrattuale;
• atti delle procedure esecutive pendenti;
ritenuto che
la proposta riguarda un'esposizione debitoria di € 131.859,61, così suddivisa:
rilevato che ai debiti sopra indicati occorre aggiungere l'importo di € 4.887.37 spettante al
CONDOMINIO XX SETTEMBRE 201 -MOTTA SANT'ANASTASIA (CT), di cui appresso si dirà;
rilevato che il nucleo familiare è composto dalla ricorrente e dalle due figlie e che le spese mensili per il mantenimento ammontano, come attestato dall'OCC, ad € 1.300,00;
rilevato, quanto ai presupposti di ammissibilità e alle cause di sovraindebitamento, che nella relazione redatta dall'OCC si legge che le stesse sono da ricondursi alle vicende personali
e familiari che hanno coinvolto la ricorrente;
si precisa, preliminarmente, che di fatto
l'indebitamento della US è essenzialmente riconducibile al mutuo contratto dall'ex compagno sig. BE, poiché- al netto di alcuni debiti tributari e del debito con il
Condominio- non si riscontrano altri debiti derivanti da richieste di
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