Trib. Trani, sentenza 17/01/2024, n. 113
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
- dott.ssa G R presidente
- dott.ssa L C giudice
- dott.ssa M A A giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella controversia, iscritta al n. 431/2021 R.G.A.C., avente ad oggetto: separazione giudiziale
TRA
, rappresentato e difeso, come in atti, dagli avv.ti V Parte_1
Scianandrone e C A;
- RICORRENTE -
E
, rappresentata e difesa, come in atti, dall'avv. L L;
Controparte_1
- RESISTENTE - conclusioni come precisate nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione del'udienza del 18.12.2023
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 27.1.2021, chiedeva pronunciarsi la Parte_1 separazione personale dalla coniuge , con cui aveva celebrato matrimonio Controparte_1 concordatario in Trani il 17.4.1997. Dall'unione dei coniugi nascevano (n. il Per_1
19.7.1998) e (n. 7.5.2001), maggiorenni. Per_2
Deduceva che la causa della cessazione del consortium familiare fosse ascrivibile alla incompatibilità caratteriale che si era palesata negli ultimi sette anni e che, nonostante i suoi tentativi di ricostituire l'unione con la aveva logorato irrimediabilmente CP_1 quell'affectio coniugalis necessaria affinché il matrimonio potesse proseguire serenamente.
1
Concludeva chiedendo dichiararsi la separazione personale dal coniuge, assegnarsi
l'abitazione familiare alla fino al 31 Dicembre 2023, per poi successivamente CP_1 essere assegnata a sé stesso, assumersi interamente l'onere del mantenimento dei due figli
e porsi e proprio carico un assegno a titolo di mantenimento della moglie nella misura di
€ 650,00 mensili sino a quando non fosse conseguita dalla la stabilità lavorativa, CP_1 con un contratto a tempo indeterminato.
La resistente si costituiva in giudizio in data 8.4.2021, contestando la ricostruzione dei fatti narrati dal ricorrente e prospettando una diversa ricostruzione degli stessi tale per cui non si opponeva alla domanda di separazione, ma ne chiedeva l'addebito al ricorrente;
domandava l'assegnazione a sé della casa familiare e del mobilio di arredo ivi esistente, la previsione a carico del sia di un contributo al mantenimento dei figli nella misura Pt_1 di € 1.000,00 mensili ciascuno (per complessivi € 2.000,00) sia un mantenimento per sé Org_ di € 1.000,00 mensili, oltre rivalutazione
A seguito dell'ascolto delle parti all'udienza presidenziale del 22.6.2021, il Presidente f.f. del Tribunale, dato atto della infruttuosità dell'esperito tentativo di riconciliazione, con ordinanza resa e pubblicata in pari data, assumeva i provvedimenti interinali, autorizzando i coniugi a vivere separati, assegnando la casa familiare alla CP_1 prevedendo a carico del sia un concorso al mantenimento dei due figli, Pt_1 maggiorenni ma economicamente non autosufficienti, da versarsi nelle mani della moglie, nella misura di € 900,00 mensili ( € 450,00 ciascuno), otre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, sia un mantenimento mensile di € 600,00 per la moglie, oltre Org_ adeguamento secondo l'indice
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