Trib. Cagliari, sentenza 09/01/2025, n. 20

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Cagliari, sentenza 09/01/2025, n. 20
Giurisdizione : Trib. Cagliari
Numero : 20
Data del deposito : 9 gennaio 2025

Testo completo



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI in persona del dott. Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note ex art. 127 - ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 1297/2024 R.G.
Promossa da
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dall'avvocato
Giuseppe Nobile
Ricorrente
Contro il , in persona del Ministro in carica, Controparte_1
contumace
Convenuto
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. la docente ha adito questo Parte_1
Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, per sentir accertare e dichiarare il proprio diritto all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla L. n. 107 del 2015 (c.d. carta elettronica del docente).
A fondamento del ricorso, ha esposto di essere attualmente inserita nel sistema scolastico statale e di essere stata assunta come docente con contratto a tempo determinato negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024 senza aver mai percepito, in relazione a tali anni scolastici, la somma di euro 500,00 annui di cui all'art. 1, comma 121, della L.
n. 107/2015
e del D.P.C.M. 23.9.2015, relativo alla c.d. carta elettronica del docente.
pagina 1
Ha quindi richiamato le disposizioni normative che disciplinano la fruizione della carta elettronica del docente, ed in particolare l'art. 1 comma 121 della L.
n. 107/2015
, il D.P.C.M. del 23.9.2015, con il quale veniva data prima attuazione alla predetta legge, ed il successivo D.P.C.M del 28.11.2016, sostitutivo del precedente D.P.C.M. del 23.9.2015, ed ha quindi osservato come il Consiglio di Stato, con la pronuncia n. 1842 del 2022, avesse dichiarato l'illegittimità del D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e della nota del
n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui escludono i docenti CP_2 non di ruolo dall'erogazione della carta del docente, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost., avendo fornito una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 1 commi 121-124 della L.
107/2015
.
Ha, altresì, rappresentato come anche la più recente giurisprudenza della
Suprema Corte (Cass., Sez. Lavoro, n. 29961 del 27/10/2023) avesse, ormai, definitivamente riconosciuto il diritto dei docenti c.d. “precari” all'accesso al beneficio formativo de quo.
Ha infine concluso nel senso che, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza di merito in diverse pronunce, alla luce della pronuncia della
CGUE richiamata, il Tribunale adito era tenuto a disapplicare l'art. 1 della L.
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, ovvero a fornire un'interpretazione adeguatrice della norma, nella parte in cui non riconosce il diritto di usufruire della carta elettronica del docente anche al personale docente assunto con contratto a tempo determinato.
2. Il convenuto non si è costituto in giudizio, rimanendo CP_1 contumace.
3. La causa, istruita con le sole produzioni documentali di cui al ricorso, è stata quindi tenuta in decisione.
******
4. Il ricorso è fondato per i motivi di seguito esposti.
Si ritiene corretta la ricostruzione del dato normativo operata dalla ricorrente.
L'art. 1 comma 121 della L. n. 107/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali,
è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale
pagina 2 di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per
l'acquisto di (…)”.
L'art. 3, comma 1 del D.P.C.M del 28.11.2016, nel sostituire il precedente
D.P.C.M., ha poi previsto che: “la carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo
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