Trib. Grosseto, sentenza 29/10/2024, n. 877

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Grosseto, sentenza 29/10/2024, n. 877
Giurisdizione : Trib. Grosseto
Numero : 877
Data del deposito : 29 ottobre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Nicolò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2145/2015 , promossa da:
BANCA DELLA MAREMMA - CREDITO COOPERATIVO DI GROSSETO – SOC. COOP. (C.F.
00102180536) elettivamente domiciliati in Grosseto, Via Ginori n. 26, presso lo studio dell'Avv.
Francesco Amerini che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione;

ATTORE
contro
AN RI SÈ (C.F. [...]), elettivamente domiciliata in Grosseto, Viale
Mameli n. 3 presso lo studio dell'avv. Andrea Ferrari che la rappresenta e difende giusta procura
allegata alla comparsa di costituzione e risposta;

e
RO ND (C.F. [...]), elettivamente domiciliato in Grosseto, Via
Goldoni n. 23 presso lo studio dell'avv. Lucia Rossi che lo rappresenta e difende giusta procura
allegata all'atto di costituzione di nuovo difensore;

CONVENUTI
nonché
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE
CONVENUTA CONTUMACE
E
TIGRI SPV S.R.L., con la mandataria BAYVIEW ITALIA 106 S.p.A. (C.F. 11417440960), in persona
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto Calabresi ed Elisa
Gaboardi ed elettivamente domiciliata presso la casella di posta elettronica certificata rcalabresi@pec.slcg.it ed elisagaboardi@pec.ordineavvocatifirenze.it;

INTERVENUTA EX ART. 111 CPC
Oggetto: opposizione di terzo revocatoria ex art. 404 comma 2 c.p.c.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 9.4.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualemnte notificato, BANCA DELLA MAREMMA - CREDITO
COOPERATIVO DI GROSSETO – SOC. COOP. (da ora Banca della AR) proponeva
opposizione di terzo revocatoria ex art. 404, comma 2, c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione
emessa in data 21.9.2011 dal giudice dell'esecuzione - nell'ambito della procedura esecutiva n.
641/2011 R.G.E. iscritta presso il Tribunale di Grosseto - in favore di AR LA avente ad
oggetto il credito pensionistico vantato da IA IA OS nei confronti dell'INPS, per essere tale
provvedimento frutto della collusione delle parti – AR LA e IA IA OS.
In particolare, parte opponente deduceva:
- Di essere creditrice nei confronti di IA IA OS sia in proprio che quale socia e
fideiussore della Azienda Agricola La Banditaccia s.s. di ingenti somme;

- Di essere intervenuta in una procedura esecutiva immobiliare nei confronti di La Banditaccia
avviata da Banca Monte dei Paschi S.p.A., riferendo, tuttavia, di non poter vedere soddisfatto
il proprio credito stante l'incapienza del patrimonio staggito;

- Di aver avviato, dunque, altra procedura esecutiva presso terzi, notificando atto di
pignoramento presso l'I.N.P.S.;
in particolare, all'esito della predetta notifica, il terzo
pignorato dichiarava non aggredibile il credito pensionistico poiché oggetto di altro
pignoramento con scadenza dicembre 2023 con trattenuta della somma mensile di € 351,84;

- Che tale circostanza risultava confermata dalla costituzione nella procedura esecutiva della
convenuta IA per l'udienza del 27.5.2015, la quale esibiva la copia dell'ordinanza di
assegnazione, oggi opposta, emessa in favore di AR LA in forza di un titolo
cambiario per la somma di € 52.000,00;

- Che l'effetto cambiario presentato dal creditore AR deve essere considerato apparente,
poiché simulato in danno del creditore pretermesso alla luce dell'assenza di documentazione
bancaria volta a documentare l'operazione finanziaria, nonché in ragione del precedente
rapporto di coniugio tra le parti;

- Di aver presentato richiesta di visibilità nel fascicolo n. 641/2011 R.G.E. in data 29.6.2015 e di
aver appreso, dunque, della collusione tra le parti solo all'esito della consultazione della
documentazione in atti e, dunque, di aver avviato il presente giudizio nel termine prescritto
dall'art. 405 c.p.c.
Ciò detto, parte opponente chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni “Voglia il Tribunale di
Grosseto, rigettata ogni contraria istanza, in via preliminare e urgente, provvedendo ex art. 407 c.p.c.,
pronunciare l'ordinanza prevista nell'articolo 373 c.p.c. perciò sospendere l'esecuzione dell'ordinanza
impugnata […];
nel merito a) accertare e dichiarare che il riconoscimento di debito/ promessa di pagamento
espresso in forma cambiaria da RI OS IA in favore di LA AR, documentato dal pagherò
cambiario firmato dalla apparente debitrice RI OS IA il 20 luglio 2010, con scadenza al 28 febbraio
2011, è simulato;
b) accertare e dichiarare che l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Grosseto – Giudice

dell'esecuzione mobiliare numero 641/2011 – in data 21 settembre 2011, portante assegnazione in favore del
creditore LA AR, del credito pensionistico di danaro vantato da RI OS IA nei confronti
dell'Inps, è l'effetto della collusione delle parti LA AR e RI OS IA, in danno del creditore della
apparente debitrice e cioè della “Banca della AR” Credito Cooperativo di Grosseto;
perciò, revocare,

dichiarando nulla e di nessun effetto e, comunque inopponibile alla “Banca della AR” credito
cooperativo di Grosseto l'ordinanza di assegnazione pronunciata dal Tribunale di Grosseto, Giudice della
esecuzione mobiliare numero 641/2011, in data 21 settembre 2011”. Il tutto con vittoria di spese
processuali.
Si costituiva AR LA chiedendo “in via preliminare: respingere l'istanza di sospensione
dell'esecuzione dell'impugnato provvedimento, stante sia l'assenza del fumus boni juris che del pericolo di
danno grave ed irreparabile sempre in via preliminare e gradata: - dichiarare l'opposizione inammissibile o
improcedibile con riferimento al provvedimento impugnato e/o con riferimento all'assenza di danno per la parte
opponente - dichiarare l'opposizione inammissibile per intervenuto decorso del termine di cui all'art. 325 c.p.c.
- dichiarare l'opposizione inammissibile per incompetenza dell'adito Giudice
Si costituiva IA IA OS chiedendo “In via preliminare - Respingere l'istanza ex artt. 407 e 373
c.p.c. per la sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza opposta perché infondata in fatto e in Diritto e priva
dei presupposti di Legge, con riferimento sia alle eccezioni di rito e di merito già sollevate e alla infondatezza
della stessa opposizione, sia alla mancanza del presupposto del grave ed irreparabile danno;
- Dichiarare
l'opposizione improponibile e / o improcedibile e / o inammissibile per la violazione dell'art. 405, I comma,
c.p.c. e a mente di tale articolo dichiarare l'incompetenza del Giudice adito;
- Dichiarare la tardività e

conseguente inammissibilità dell'azione per la decorrenza del termine di cui agli artt. 325 e 326 c.p.c.;
Dichiarare l'inammissibilità dell'azione ai sensi dell'art. 404, II comma, c.p.c. con riferimento al
provvedimento impugnato e / o con riferimento all'assenza di danno per la Banca attrice;
Nel merito -

Respingere tutte le domande perché infondate in fatto e in Diritto, non provate e per tutti i motivi esposti;
- In

ogni caso, con vittoria di spese e compenso”.
All'udienza del 15.12.2015 le parti si riportavano ai rispettivi scritti e parte attrice insisteva nella
domanda di sospensione come formulata nell'atto introduttivo.
Con ordinanza del
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi