Trib. Roma, sentenza 18/03/2024, n. 3319
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il TRIBUNALE DI ROMA
Terza Sezione Lavoro
Il Giudice dr. ssa S R, all'esito di trattazione ex art. 127 ter CPC ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11379 /2023 R.G. promossa
Da
, rappresentata e difesa dall'avv.to E. M e dall'avv. R. R Parte_1
ricorrente
contro
contumace Controparte_1
Resistente
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso, depositato in data 3.4.2023 e regolarmente notificato, esponeva: “ha Parte_1 lavorato con continuità dal 25 settembre 2022 al 25 ottobre 2022 alle dipendenze di
[...]
presso l'abitazione di costui, sita in Roma alla via Cassia Nuova n. 48, in qualità di CP_1 collaboratrice domestica;
2) che la ricorrente ha svolto le seguenti mansioni, in base alle direttive datoriali: addetta ai servizi domestici in qualità di assistente familiare a persone autosufficienti, provvedendo ad accudire l'anziano convenuto, di anni 92;
la ricorrente provvedeva, inoltre, a svolgere le seguenti mansioni: spazzare e lavare i pavimenti;
pulire con l'aspirapolvere;
spolverare mobili e suppellettili;
lavare i vetri;
lavare e stirare la biancheria, gli abiti e altri articoli tessili;
lavare le stoviglie;
preparare, cucinare e servire i pasti;
acquistare i generi alimentari e le altre provviste;
effettuare le mansioni connesse a quelle ora specificamente indicate;
3) che, come tale, la ricorrente doveva essere inquadrata nel corrispondente livello previsto dalla contrattazione
1
collettiva nazionale di lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico e, precisamente, nel livello «B Super», che riguarda il seguente profilo professionale (art. 10 ccnl): «svolge mansioni di assistenza a persone (anziani o bambini) autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti» (doc. 02);
4) che la ricorrente, occupata in regime di convivenza, era tenuta all'osservanza, e di fatto ha osservato, il seguente orario di lavoro: dalle ore 8,00 alle ore 22,00, con due ore di riposo intermedio pomeridiano, ad eccezione del giovedì in cui lavorava dalle ore 8,00 alle ore 14,00, pari a 66 ore
In nome del popolo italiano
Il TRIBUNALE DI ROMA
Terza Sezione Lavoro
Il Giudice dr. ssa S R, all'esito di trattazione ex art. 127 ter CPC ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11379 /2023 R.G. promossa
Da
, rappresentata e difesa dall'avv.to E. M e dall'avv. R. R Parte_1
ricorrente
contro
contumace Controparte_1
Resistente
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso, depositato in data 3.4.2023 e regolarmente notificato, esponeva: “ha Parte_1 lavorato con continuità dal 25 settembre 2022 al 25 ottobre 2022 alle dipendenze di
[...]
presso l'abitazione di costui, sita in Roma alla via Cassia Nuova n. 48, in qualità di CP_1 collaboratrice domestica;
2) che la ricorrente ha svolto le seguenti mansioni, in base alle direttive datoriali: addetta ai servizi domestici in qualità di assistente familiare a persone autosufficienti, provvedendo ad accudire l'anziano convenuto, di anni 92;
la ricorrente provvedeva, inoltre, a svolgere le seguenti mansioni: spazzare e lavare i pavimenti;
pulire con l'aspirapolvere;
spolverare mobili e suppellettili;
lavare i vetri;
lavare e stirare la biancheria, gli abiti e altri articoli tessili;
lavare le stoviglie;
preparare, cucinare e servire i pasti;
acquistare i generi alimentari e le altre provviste;
effettuare le mansioni connesse a quelle ora specificamente indicate;
3) che, come tale, la ricorrente doveva essere inquadrata nel corrispondente livello previsto dalla contrattazione
1
collettiva nazionale di lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico e, precisamente, nel livello «B Super», che riguarda il seguente profilo professionale (art. 10 ccnl): «svolge mansioni di assistenza a persone (anziani o bambini) autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti» (doc. 02);
4) che la ricorrente, occupata in regime di convivenza, era tenuta all'osservanza, e di fatto ha osservato, il seguente orario di lavoro: dalle ore 8,00 alle ore 22,00, con due ore di riposo intermedio pomeridiano, ad eccezione del giovedì in cui lavorava dalle ore 8,00 alle ore 14,00, pari a 66 ore
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