Trib. Pescara, sentenza 22/07/2024, n. 946
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Testo completo
N. R.G. 4359/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Angelo Bozza Presidente
dott. Carmine Di Fulvio Giudice
dott.ssa Cleonice G. Cordisco Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al numero 4359 R.G. affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Anna Parte_1 CodiceFiscale_1
Berghella come da procura in atti RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Controparte_1 CodiceFiscale_2
avv.ti Gennaro Di Niola e Maria Ottuso come da procura in atti RESISTENTE
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
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OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio.
CONCLUSIONI: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28 dicembre 2023 chiedeva pronunciarsi la Parte_1
separazione con addebito a carico del coniuge (matrimonio dal quale era Controparte_1
nata la figlia il 13 aprile 2022), alle condizioni indicate in ricorso, e che successivamente fosse Per_1
dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in Manoppello il 9 luglio
2021 (atto n. 13 parte II serie A anno 2021).
si costituiva in giudizio, depositando apposita comparsa. Controparte_1
All'udienza del 9 maggio 2024 il Giudice Relatore autorizzava i coniugi a vivere separati.
Quindi, alla successiva udienza del 4 luglio 2024 le parti rappresentavano di essere pervenute ad un accordo alle condizioni indicate nella scrittura privata del 19 giugno 2024, in atti.
La domanda di separazione giudiziale deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151, co. 1, cc.
Infatti, le prospettazioni difensive delle parti e il comportamento processuale delle stesse consentono di ritenere provata la circostanza che negli anni successivi al matrimonio si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale e da giustificare la pronuncia della separazione personale, ai sensi del richiamato articolo.
Quanto alle ulteriori statuizioni, si è già detto che le parti hanno raggiunto un accordo in ordine alle condizioni della separazione, nei sensi che seguono:
“1. Il signor verserà alla signora entro il 5 di ogni mese, un assegno di Parte_1 CP_1
mantenimento per la minore di euro 450,00 a partire dal luglio 2024 con rivalutazione Istat Per_1
annuale a decorrere dal luglio 2025;
2. Il signor verserà alla signora entro il 5 di ogni mese, un assegno di Parte_1 CP_1
mantenimento per la detta Pane di euro 100,00 a partire dal luglio 2024 con rivalutazione Istat annuale a decorrere dal luglio 2025;
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3. L' Assegno Unico sarà al 50% tra le parti come per legge;
4. Le spese straordinarie per la minore, come da protocollo del Tribunale di Pescara, saranno divise al 50% tra i genitori e dovranno essere preventivamente concordate;
5. Il signor verserà alla signora sul suo conto corrente, a titolo di Parte_1 CP_1
rimborso di tutte le spese