Trib. Rimini, sentenza 11/11/2024, n. 320

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Rimini, sentenza 11/11/2024, n. 320
Giurisdizione : Trib. Rimini
Numero : 320
Data del deposito : 11 novembre 2024

Testo completo

N.R.G. 1149/2024 V.G.
REPY RRUCA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Presidente Rel.Dott.ssa E D C
Dott.ssa C Z G
Dott.ssa G B B Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1149/2024 V.G., congiuntamente promosso da: nato a [...] il [...] (CP 1 Codice Fiscale 1 ) con il patrocinio dell'Avv. FABBRI ELENA ( Codice Fiscale 2
e
Controparte 2 nata a [...] il [...] (C.F. C.F. 3 con il patrocinio dell'Avv. GUAITOLI SILVIA (C.F. C.F. 4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
Controparte_2-visto il ricorso depositato il 08/07/2024 con il quale CP_1 e
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio celebrato in data 25.09.2011, a Rimini (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;

-rilevato che dall'unione sono nati, entrambi a Rimini (RN), rispettivamente in data 29.02.2012 e
Pers 29.05.2018, i figli Per_1 e
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 31.10.2024, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;

-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;

-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;


-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:

1. I coniugi vivranno separati e si riterranno liberi di fissare la residenza ove per loro più opportuno, obbligandosi a mantenere civili rapporti personali.

2. All'interno della casa coniugale sita in Rimini (RN) Via Antonio Rosmini Serbati n. 3, di proprietà
del sig. CP 1 rimarrà il sig. CP 1

3. I figli minori saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, sussistendo rapporti civili tra gli stessi, e risultando certamente l'affidamento condiviso la soluzione più immediatamente applicabile e favorevole nell'interesse dei figli, con collocazione prevalente attualmente, presso il padre in Rimini (RN) Via Antonio Rosmini Serbati n. 3, fin tanto che la madre non reperisca una nuova sistemazione, dopodichè la collocazione prevalente sarà presso la nuova abitazione della madre.

4. I coniugi concordemente stabiliscono che il padre CP_1 nel momento in cui la madre reperirà una nuova abitazione ed i figli saranno collocati presso di lei, potrà vedere e stare con i figli
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi