Trib. Salerno, sentenza 03/01/2025, n. 8

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Salerno, sentenza 03/01/2025, n. 8
Giurisdizione : Trib. Salerno
Numero : 8
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Federica Felaco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione in data 3 luglio
2024, con la concessione dei termini di giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica, nella causa avente
n. 2424/2021 R.G.
TRA
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (C.F. 13756881002), in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Frattamaggiore
(Na), Via E. Toti n. 25, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Farina Lamberti, dal quale
è rappresentata e difesa giusta procura in atti
PARTE APPELLANTE
E
ND AD (C.F.[...]), elettivamente domiciliato in Eboli (Sa) - Loc. S. Cecilia, Viale Paestum n. 23, presso lo studio dell'avv.
Carmine Miele, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace in materia di opposizione a ruolo esattoriale.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione regolarmente notificato, IU AI conveniva in giudizio, innanzi all'ufficio del Giudice di Pace Roccadaspide, Agenzia delle Entrate
Riscossione (quale soggetto incaricato della riscossione mediante ruolo), spiegando opposizione in relazione al credito consacrato nel ruolo esattoriale n. 6328/2016 e nella
relativa cartella n.10020160028894466000 per l'importo di €77,44 derivante dal mancato pagamento della tassa automobilistica regionale relativa all'annualità 2011.
A fondamento della domanda, l'opponente premetteva di avere avuto conoscenza del credito in questione unicamente a seguito del rilascio di estratto di ruolo a cura dell'agente della riscossione. Si doleva del mancato riscontro da parte dell'Agenzia delle
Entrate dell'istanza di annullamento in autotutela e, postulava la giurisdizione ordinaria, contestava l'estinzione del credito in ragione del decorso del termine di prescrizione triennale previsto per legge, assumendo come non notificata la cartella di pagamento.
Nel giudizio dinanzi al Giudice di Pace, si costituiva il concessionario della riscossione il quale eccepiva la nullità della sentenza e deduceva, in ogni caso, l'inammissibilità della domanda avverso un atto, quale l'estratto di ruolo, non autonomamente impugnabile per difetto di interesse, ex art. 100 c.p.c., avendo l'opposta provveduto alla regolare notifica della cartella di pagamento, come risultava dalla documentazione prodotta.
Concludeva quindi per l'inammissibilità dell'opposizione per carenza di interesse ad agire ex art.100 c.p.c. e, in ogni caso, per il rigetto della stessa, con vittoria di spese.
Con sentenza n.30/21, depositata il 25.01.2021, il Giudice di Pace di Roccadaspide accoglieva l'opposizione e dichiarava l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione non emergendo dalla documentazione versata in atti la notifica - tra l'anno di riferimento della tassa automobilistica (2011) e quello della cartella di pagamento
(2017) - di alcun atto interruttivo. Conseguentemente annullava la cartella di pagamento
n. 10020160028894466000 sottesa al ruolo n.6328/2016, con condanna dell'opposta al pagamento delle spese di lite.
Con atto di citazione
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi