Trib. Trento, sentenza 07/05/2024, n. 501
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Testo completo
R.G.N. 3215/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa A D T Presidente dott.ssa L D B Giudice dott.ssa A T Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g.n. 3215/2023, congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 15 dicembre 2023 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. S G
e
(c.f. Parte_2 C.F._2 con l'Avv. P R
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso sulla domanda di separazione
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15 dicembre 2023, e Parte_1 [...]
hanno esposto di aver contratto matrimonio in Sarnonico (TN) in data Parte_2
30 aprile 1994, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Sarnonico, Parte II, Serie A, N. 2, Anno 1994, e che dalla loro unione sono nati i figli (il 10 febbraio 1997), (il 5 gennaio 1999) e (il 26 Per_1 Per_2 Per_3
giugno 2001).
1
Le parti hanno allegato che la sig.ra lavora come operaia presso Parte_1
il mentre il sig. è agricoltore presso Organizzazione_1 Parte_2
la propria azienda agricola (cfr. dichiarazioni dei redditi doc. 4 e 5).Inoltre, i coniugi hanno dedotto che il ricorrente vive tuttora nella casa familiare di sua proprietà tavolarmente identificata dalla p.ed. 218 C.C. D.
Le parti hanno dato atto del deterioramento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rappresentando che è definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis e che la convivenza è divenuta intollerabile senza possibilità di riconciliazione.
I coniugi hanno, quindi, deciso di separarsi consensualmente alle seguenti:
“CONDIZIONI
a) Disporsi che i coniugi vivano separati, fermi gli obblighi di legge e fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
b) I figli sono tutti e tre maggiorenni ed economicamente autosufficienti, quindi nulla si dispone in ordine ai medesimi.
c) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, conseguentemente rinunciano a qualsivoglia richiesta di contributo al reciproco mantenimento.
d) La casa coniugale sita in D, Via Moloni n. 16, identificata dalla p.ed. 218
C.C. D, di proprietà del signor , viene assegnata al Parte_2
marito con i beni e gli arredi ivi contenuti, avendo già asportato Parte_1
tutti gli effetti personali.
e) Nell'ambito della regolamentazione e definizione dei rapporti patrimoniali tutti nascenti dal loro matrimonio, la signora nata a Trento il Parte_1
18.03.1968 (C.F. ) e residente in D, Via Molini n. 16, C.F._1
cede e trasferisce in proprietà al signor , nato a Cles il Parte_2
20.01.1967 (C.F. e residente in D, Via Molini n. 16 C.F._2
(TN), che accetta, la propria quota pari alla metà indivisa delle
- p.f. 900/1 in PT 259 C.C. D, censita al Catasto Fondiario sub Foglio 3,
Classe 3, Superficie 2.320 mq,