Trib. Milano, sentenza 21/01/2025, n. 214

TRIB Milano
Sentenza
21 gennaio 2025
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Sentenza
21 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Milano, sentenza 21/01/2025, n. 214
Giurisdizione : Trib. Milano
Numero : 214
Data del deposito : 21 gennaio 2025

Testo completo


N. 12212/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice Rel. Est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 30.10.2024 da
1) Parte_1 nata a [...] ( LE), il 26/01/1977 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Antonella Bergamaschi presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Maria Antonietta Amenta presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in LECCE (LE) il 29 luglio 2010 trascritto nei Registri dello Stato civile del Comune di Lecce n° 220, P 2 S. A anno 2010.
In separazione dei beni.
pagina 1 di 4
con il seguente figlio: , nato a [...] il [...], C.F. Per_1 C.F._3 cittadinanza italiana
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 31/10/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:

1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.

2. Affidare figlio minore ad entrambi i genitori in via condivisa fra loro, con collocamento Per_1 alternato presso l'uno o l'altro dei genitori , dal giovedì dall' uscita da scuola ( o presso altra attività), sino al riaccompagnamento a scuola (o presso altra attività), a cura del genitore settimanalmente collocatario, il giovedì successivo. Nel caso di impossibilità al riaccompagnamento/prelevamento a scuola (o presso altra attività), per qualsiasi motivo (festività, malattia, sciopero ecc. ), il minore verrà prelevato / riaccompagnato in modalità alternata presso i rispettivi domicili, salvo diverso accordo tra i genitori;

Entrambi i genitori potranno altresì partecipare ad eventi riguardanti il figlio (colloqui scolastici, feste scolastiche, visite mediche, saggi sportivi, partenze per viaggi/gite scolastiche, ecc) anche se in giorni della settimana di spettanza dell'altro genitore. I genitori dovranno comunicare il luogo in cui soggiornerà il minore nei periodi di vacanza con l'altro genitore.
3) Il figlio trascorrerà con ciascun genitore, due periodi di 15 giorni ciascuno tra il mese di giugno e settembre di ciascun anno, con prelevamento e riaccompagnamento del minore nel domicilio materno, salvo diverso accordo. I genitori si accorderanno entro il 30 aprile di ciascun anno quanto all'identificazione di ciascun periodo ed alle date materiali. Nel restante periodo di vacanze estive i genitori continueranno ad alternarsi il collocamento settimanale. Nel caso in cui i genitori decidessero di far partecipare ad un centro estivo, scelto di comune accordo, il relativo costo Per_1 verrà ripartito al 50% se il periodo ricadrà in modo paritario sulla settimana di alternanza;
diversamente, nel caso di periodo del centro estivo con differente ripartizione dei giorni fra i genitori, il relativo costo verrà suddiviso proporzionalmente.
4) Per quanto concerne le vacanze natalizie il figlio trascorrerà ad anni alterni, con l'uno e l'altro dei genitori, il
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