Trib. Agrigento, sentenza 28/05/2024, n. 813

TRIB Agrigento
Sentenza
28 maggio 2024
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TRIB Agrigento
Sentenza
28 maggio 2024

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Agrigento, sentenza 28/05/2024, n. 813
Giurisdizione : Trib. Agrigento
Numero : 813
Data del deposito : 28 maggio 2024

Testo completo


N. R.G. 2231/2023

TRIBUNALE DI AGRIGENTO
All'udienza del 28 Maggio 2024, sono comparsi, alle ore 9:48, l'Avv. Greco G., in sostituzione dell'Avv. Giardina, per l'attore/opponente e l'Avv. M. Pilato, in sostituzione dell'Avv. G. Rzza, per l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, che discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
Il Giudice Onorario si rititra in camera di consiglio alle ore 16:21, dopo avere trattato gli altri fascicoli previsti per l'udienza odierna, per emettere la sentenza inerente il presente giudizio ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
A questo punto, uscito dalla camera di consiglio alle ore 19:26, decide il presente giudizio con sentenza emessa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., di cui dà lettura in pubblica udienza in assenza delle parti.
Il Giudice
Barbara Cordaro
1

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Agrigento Sezione Civile
La Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Civile, ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., dopo essere uscita alle ore 19:26 dalla camera di consiglio in cui si è ritirata all'udienza del 28 Maggio 2024,
dando lettura della presente motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2231 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2023, promossa
DA
il signor RB CA, nato il [...] a [...] e ivi residente, nella via
Eugenio Montale n. 26, C.F. [...], elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, a Canicattì, nel Corso Umberto I n. 100, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe
Giardina, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione all'esecuzione introduttivo della lite,
- attore/opponente -
CONTRO
l'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore signor Vincenzo Pavone in qualità di responsabile atti introduttivi del giudizio
Sicilia, con sede a Roma, nella via Giuseppe Grezar n. 14, elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, a Siracusa, nel Viale Santa Panagia n. 136 I, presso lo studio dell'Avv.
2
Giuseppina Rizza, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura speciale alle liti in calce alla comparsa di costituzione depositata il 22/09/2023,
- convenuta/opposta -
Oggetto: Opposizione all'esecuzione.
Conclusioni per l'attore: come all'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 28 Maggio 2024, riportandosi a quelle formulate in seno alle note conclusive depositate il 17 Maggio 2024, cui interamente si rinvia.
Conclusioni per l'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE: come all'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 28 Maggio 2024, riportandosi a quelle formulate nella comparsa di costituzione depositata il 22 Settembre 2023, alle quali integralmente si rimanda.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.- In fatto. Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 30 Agosto 2023 il signor RB
CA vocava in ius avanti l'intestato Tribunale l'Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore. Ciò al fine di proporre opposizione avverso la cartella di pagamento n. 29120230021414735000, notificatagli tramite pec inviata il 13 Luglio
2023, per il cui tramite il prefato agente della riscossione gli aveva chiesto la corresponsione della complessiva somma di € 3.232,58 a titolo di spese processuali dovute al Ministero della
Giustizia - ufficio recupero crediti del Tribunale di Agrigento, maturate nell'anno 2011, iscritte al ruolo n. 1675/2023 atti giudiziari, oltre i diritti di notifica. All'uopo l'attore eccepiva che, il suddetto atto era nullo a causa della nullità, e/o inesistenza giuridica della rispettiva notifica sia perché irregolarmente, irritualmente e arbitrariamente comunicata tramite pec;
sia poiché inviata dall'ente convenuto da un indirizzo di posta elettronica certificata non risultante inserito negli elenchi del REGINDE e neanche dell'I.P.A. Obiettando che, era inficiata da nullità, e/o inesistenza pure la notificazione degli atti prodromici allo stesso. Denunciava, poi, che la cennata cartella di
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