Trib. Rimini, sentenza 25/09/2024, n. 862

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Rimini, sentenza 25/09/2024, n. 862
Giurisdizione : Trib. Rimini
Numero : 862
Data del deposito : 25 settembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa E D C Presidente e Relatore dott.ssa G B B Giudice dott.ssa C Z Gdice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3574 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023, promossa da:
c.f. , con l'avv. MONTEMAGGI DIEGO Parte_1 C.F._1
e
, C.F.: , con l'avv. MONTEMAGGI DIEGO Controparte_1 C.F._2
ATTORI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Ricorso ex art. 98 c.c. – Rifiuto della pubblicazione.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da ricorso e verbale di udienza dell'08.03.2024
IL TRIBUNALE
udita la relazione della causa fatta dal giudice istruttore dott.ssa E D C;
udite le conclusioni delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa, ha così deciso:
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/11/2023, e impugnavano Parte_1 Controparte_1 dinanzi all'intestato Tribunale il rifiuto delle pubblicazioni del loro matrimonio opposto dall'Ufficiale di Stato civile del Comune di Riccione, chiedendo accertarsi la sussistenza dei requisiti di legge ex artt. 84, 85 e 86 c.c., la insussistenza di impedimenti al matrimonio ex artt. 87, 88, 89 c.c. e l'emissione di un provvedimento che autorizzasse l''Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Riccione ad
1
effettuare le pubblicazioni del matrimonio da celebrarsi tra i sigg.ri e Parte_1 CP_1
. Esponevano i ricorrenti che il Comune di Riccione aveva rifiutato di procedere alle
[...]
pubblicazioni di matrimonio, in quanto – cittadino iraniano - non aveva esibito il Controparte_1
nulla osta di cui all'articolo 116 c.c. necessario al fine di poter verificare l'esattezza delle dichiarazioni effettuate ai sensi dell'art. 51 del d.P.R. 3.11.2000, n. 396 (ovvero: “Chi richiede la pubblicazione deve dichiarare il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza degli sposi;
il luogo di loro residenza, la loro libertà di stato;
se tra gli sposi esiste un qualche impedimento di parentela, di affinità, di adozione o di affiliazione, a termini dell'articolo 87 del codice civile, se gli sposi hanno già contratto precedente matrimonio;
se alcuno degli sposi si trova nelle condizioni indicate negli articoli 85 e 88 del codice civile.

2. L'ufficiale dello stato civile deve verificare

l'esattezza della dichiarazione di cui al comma 1 e può acquisire d'ufficio eventuali documenti che ritenga necessari per provare l'inesistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio.”) ed al fine di poter verificare la sussistenza degli impedimenti di cui agli artt. 85 e ss c.c.
Chiarivano di essere impossibilitati a presentare il citato nulla osta, in quanto lo Stato di provenienza del non lo rilascerebbe (senza neppure esplicitare le ragioni del diniego) in ragione CP_1 dell'ateismo della nubenda.
Con ordinanza del 4.4.2024, pubblicata il 3.6.2024 il Collegio, premesso che il rifiuto del nulla osta al matrimonio per la mancata conversione di uno dei nubendi alla religione dell'altro è contrario all'ordine pubblico italiano, rilevava come in atti mancasse la prova che il nulla osta al matrimonio tra i nubendi fosse effettivamente stato richiesto;
che fosse stato rifiutato;
che il rifiuto dipendesse esclusivamente dalla mancata conversione della sposa (italiana) alla religione dello sposo (iraniano)
e non dalla
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