Trib. Roma, sentenza 29/10/2024, n. 16638
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Testo completo
N.R.G. 22213-24 ric. IZ
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVIII CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona di:
Francesco Crisafulli Presidente
Frettoni Franeesco Giudice
Massimo Marasca Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso il seguente
SENTENZA
ART. 281 TERDECIES CPC
nel procedimento introdotto nato il [...] a [...] Parte_1
(BGD), C.F. e domiciliato a Roma in Circonvallazione Casilina C.F._1 n. 88, assistito dall'avv. Elide DI PUMPO con studio in Roma, Corso Trieste n. 140,
- ricorrente -
contro
– Controparte_1
- resistente contumace-
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: riconoscimento protezione speciale
Gli atti di giudizio.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., il Sig. nato il 1° maggio 1991 a Parte_1 TP (Bangladesh), rappresentato e difeso dall'avv. Elide Di Pumpo, ha proposto ricorso contro la Questura di Roma e il per l'annullamento del Controparte_1 decreto di rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19
c.
1.2 emesso il 28 dicembre 2023 e notificato il 21 maggio 2024. Il ricorrente chiede l'annullamento del provvedimento e l'ordine alla Questura di Roma di rilasciare il permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il Sig. ha presentato istanza di rilascio del permesso di soggiorno per Parte_1 protezione speciale il 16 maggio 2022 presso la Questura di Roma. Il 21 maggio 2024, alla convocazione presso la Sala Profughi - Sportello A, gli è stato notificato il decreto di rifiuto a seguito del parere negativo della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma. Il provvedimento è stato impugnato per violazione della normativa vigente, omessa motivazione e infondatezza
1
nel merito.
Il ricorrente è arrivato in Italia nel giugno 2020 per ricongiungersi con la sua famiglia, tutti titolari di regolari permessi di soggiorno. Ha deciso di regolarizzare la sua posizione il 16 maggio 2022 presentando formale istanza per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Il parere negativo della Commissione Territoriale, emesso il 24 maggio 2023, è stato ritenuto illegittimo per mancanza di motivazione congrua e per violazione dell'art. 3, commi 1 e 3 della L. 241/1990. Il provvedimento della Questura di Roma è stato considerato illegittimo poiché basato su considerazioni generiche e prive di fondamento, senza intervista o colloquio con il ricorrente. Inoltre, non è stata inviata la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 10 bis L. 241/1990, impedendo al ricorrente di difendersi adeguatamente. La normativa richiede che ogni provvedimento amministrativo sia motivato e che le ragioni della decisione siano rese disponibili.
Il ricorrente è pienamente integrato a livello lavorativo e familiare in Italia. Ha iniziato a lavorare con contratti saltuari e, da aprile 2023, è titolare di un contratto a tempo indeterminato. Un eventuale rimpatrio costituirebbe una violazione del diritto alla tutela della vita privata, interrompendo il percorso di integrazione e costringendolo a un nuovo difficile radicamento nel Paese di origine.
Il ricorrente non ha commesso reati e presenta una fedina penale immacolata. Il provvedimento impugnato è viziato anche dal mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo, durato più di due anni. La Commissione Territoriale ha emesso il parere negativo il 24 maggio 2023, ma il decreto di rifiuto è stato notificato solo il 21 maggio 2024.
Alla luce degli elementi forniti, si ritiene che sussistano i requisiti del fumus boni juris e del periculum in mora per il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo in attesa della conclusione del procedimento. Il ricorrente chiede che il Tribunale annulli il provvedimento della Questura di Roma e ordini il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Si producono i seguenti documenti a sostegno del ricorso: decreto di rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, parere della Commissione Territoriale del 24 maggio 2023, convocazione della Questura del 16 maggio 2022, passaporto, certificato di residenza e codice fiscale del ricorrente, contratto di lavoro, certificazione unica 2024, passaporto, permesso di soggiorno, carta d'identità e codice fiscale dei familiari, ordinanza del Tribunale di Roma del 29 aprile 2024, informativa ex art. 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVIII CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona di:
Francesco Crisafulli Presidente
Frettoni Franeesco Giudice
Massimo Marasca Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso il seguente
SENTENZA
ART. 281 TERDECIES CPC
nel procedimento introdotto nato il [...] a [...] Parte_1
(BGD), C.F. e domiciliato a Roma in Circonvallazione Casilina C.F._1 n. 88, assistito dall'avv. Elide DI PUMPO con studio in Roma, Corso Trieste n. 140,
- ricorrente -
contro
– Controparte_1
- resistente contumace-
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: riconoscimento protezione speciale
Gli atti di giudizio.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., il Sig. nato il 1° maggio 1991 a Parte_1 TP (Bangladesh), rappresentato e difeso dall'avv. Elide Di Pumpo, ha proposto ricorso contro la Questura di Roma e il per l'annullamento del Controparte_1 decreto di rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19
c.
1.2 emesso il 28 dicembre 2023 e notificato il 21 maggio 2024. Il ricorrente chiede l'annullamento del provvedimento e l'ordine alla Questura di Roma di rilasciare il permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il Sig. ha presentato istanza di rilascio del permesso di soggiorno per Parte_1 protezione speciale il 16 maggio 2022 presso la Questura di Roma. Il 21 maggio 2024, alla convocazione presso la Sala Profughi - Sportello A, gli è stato notificato il decreto di rifiuto a seguito del parere negativo della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma. Il provvedimento è stato impugnato per violazione della normativa vigente, omessa motivazione e infondatezza
1
nel merito.
Il ricorrente è arrivato in Italia nel giugno 2020 per ricongiungersi con la sua famiglia, tutti titolari di regolari permessi di soggiorno. Ha deciso di regolarizzare la sua posizione il 16 maggio 2022 presentando formale istanza per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Il parere negativo della Commissione Territoriale, emesso il 24 maggio 2023, è stato ritenuto illegittimo per mancanza di motivazione congrua e per violazione dell'art. 3, commi 1 e 3 della L. 241/1990. Il provvedimento della Questura di Roma è stato considerato illegittimo poiché basato su considerazioni generiche e prive di fondamento, senza intervista o colloquio con il ricorrente. Inoltre, non è stata inviata la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 10 bis L. 241/1990, impedendo al ricorrente di difendersi adeguatamente. La normativa richiede che ogni provvedimento amministrativo sia motivato e che le ragioni della decisione siano rese disponibili.
Il ricorrente è pienamente integrato a livello lavorativo e familiare in Italia. Ha iniziato a lavorare con contratti saltuari e, da aprile 2023, è titolare di un contratto a tempo indeterminato. Un eventuale rimpatrio costituirebbe una violazione del diritto alla tutela della vita privata, interrompendo il percorso di integrazione e costringendolo a un nuovo difficile radicamento nel Paese di origine.
Il ricorrente non ha commesso reati e presenta una fedina penale immacolata. Il provvedimento impugnato è viziato anche dal mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo, durato più di due anni. La Commissione Territoriale ha emesso il parere negativo il 24 maggio 2023, ma il decreto di rifiuto è stato notificato solo il 21 maggio 2024.
Alla luce degli elementi forniti, si ritiene che sussistano i requisiti del fumus boni juris e del periculum in mora per il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo in attesa della conclusione del procedimento. Il ricorrente chiede che il Tribunale annulli il provvedimento della Questura di Roma e ordini il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Si producono i seguenti documenti a sostegno del ricorso: decreto di rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, parere della Commissione Territoriale del 24 maggio 2023, convocazione della Questura del 16 maggio 2022, passaporto, certificato di residenza e codice fiscale del ricorrente, contratto di lavoro, certificazione unica 2024, passaporto, permesso di soggiorno, carta d'identità e codice fiscale dei familiari, ordinanza del Tribunale di Roma del 29 aprile 2024, informativa ex art. 4
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