Trib. Roma, sentenza 04/06/2024, n. 9555
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Testo completo
N. R.G. 62939/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione II
in composizione monocratica, il Giudice unico - dott. Claudio Patruno - ha pronunciato,
SENTENZA
nella causa di cui al numero di ruolo generale in epigrafe richiamato, riservata in decisione
TRA
RC SA (C.F. [...]), AL GI (C.F. SRG DGS 40S57
H501N), US OL (C.F. [...]) AN LI (C.F. BRT VNI
78D10 H501E) e NI AU (C.F. [...]) rappresentati e difesi
dall'Avv. Silvio Crapolicchio e dall'Avv. Alessandro Pace ed elettivamente domiciliati
presso lo studio di detti difensori, sito in Roma, Viale Parioli, 44;
- attori -
CONTRO
Agenzia del Demanio, in persona del legale rappresentante pro tempore;
Contumace
oggetto: accertamento estinzione vincolo enfiteutico 958 c.c. e segg.
pagina1 di 12
Conclusioni: : “Voglia l'On. Tribunale adito, alla luce delle su esposte argomentazioni, disattesa
ogni contraria istanza ed eccezione: in via principale, accertare e dichiarare, per i motivi di cui al
punto I del presente atto, l'estinzione del vincolo enfiteutico costituito con atto 14 gennaio 1928 reg.
a Roma il 17.8.1928 all'Uff. Atti Pubb. N. 818 Vol. 466, sugli immobili posseduti dagli attori, come
meglio specificati ed indicati in narrativa (al punto n. 15);
in via subordinata, accertare e dichiarare,
per i motivi di cui al punto II del presente atto, l'intervenuta usucapione della piena proprietà degli
immobili posseduti dagli attori, come meglio specificati ed indicati in narrativa (al paragrafo II);
in
via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione del diritto
dell'Agenzia del Demanio a riscuotere i canoni enfiteutici come meglio specificati ed indicati in
narrativa (al paragrafo III), ai sensi dell'art. 2948, primo comma, punto 4) c.c.;”.
FATTO E PROCESSO
Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato gli odierni attori convenivano
l'Agenzia del Demanio per veder accolte le conclusioni meglio rassegnate in epigrafe.
In fatto, veniva precisato come i sig.ri SA, GI, OL, LI e AU risultino
proprietari di unità immobiliari site in Roma come appresso meglio specificate:
-il Sig. RC SA risulta proprietario, in virtù dell'atto di compravendita del
29.4.2020 con il Sig. CC AN, di un villino e di una tettoia, siti in Roma, distinti al
foglio 1068, particella 1830, subb. graffati 512 e 513 della superficie di mq. 102 e sub. 514
della superficie di mq. 28, in virtù di precedente atto di compravendita del 1.12.2006 tra il
Sig. CC AN e la società Del Moro Costruzioni Generali S.r.l.;
- la Sig.ra AL GI, in virtù dell'atto di compravendita del 21.12.2006 con la società
Del Moro Costruzioni Generali S.r.l., risulta proprietaria della porzione immobiliare, sita
in Roma, distinta al foglio 1068, particella 1830, sub. graffati nn. 503 e 508;
- i Sigg.ri AN LI e NI AU, in virtù dell'atto di compravendita del 25.10.2006
con la società Del Moro Costruzioni Generali S.r.l., risultano proprietari, in comunione e
in parti uguali tra loro, di un appartamento sito in Roma, distinto nel Catasto Fabbricati
del Comune di Roma, al foglio 1068, particella 1830, subb. graffati 502 e 507;
pagina2 di 12
- il Sig. US OL, in virtù di atto di successione ereditaria della de cuius BE
NS in OL, è comproprietario della porzione immobiliare, sita in Roma, distinta al
foglio 1068, particella 1830, sub. graffati 504 e 509, in virtù di precedente atto di
compravendita del 28.6.2007 tra la de cuius e i Sigg.ri Giusto Chiaracane e Samantha
Addari.
- I suddetti immobili sorgono su un'area denominata “Saline di Ostia” oggetto di
concessione in enfiteusi perpetua da parte del Demanio dello Stato alla Società Anonima
Cooperativa Agricola fra Ravennati residenti in [...] come da atto del 14 gennaio 1928 reg. a
Roma il 17.08.1928 all'Uff. atti pubblici N.818 Vol 466. L'area successivamente era oggetto
di vendita dell'utile dominio –il Demanio dello Stato rimaneva titolare N.O. del Ministero
delle Finanze nota 10.02.1941 prot. 108311 – alla Società Anonima Bonifiche ed Appoderamenti
(S.A.B.A.) come da atto del 19 aprile 1941 rep.42827.
- La società S.A.B.A. vendeva parte dell'utile dominio alla “Società Cooperativa Edilizia CASA
IA” ed entrambe provvedevano alla lottizzazione dell'intero comprensorio. La S.A.B.A.,
in particolare, negli atti di compravendita dichiarava di aver ricevuto il benestare dagli
Uffici Finanziari dello Stato all'affrancazione del livello con pagamento degli importi
dovuti da versare a cura della stessa Società.
- L'impegno preso per l'affranco del canone demaniale veniva citato in alcuni degli atti di
compravendita degli immobili realizzati dalle due società ma successivamente, a
decorrere dagli anni '60 con le successive compravendite, nulla risultava dagli atti
pubblici.
- L'area veniva interamente urbanizzata, come risulta dal PRG del Comune di Roma del
16.12.1965 che prevedeva la possibilità edificatoria dei terreni siti nel comprensorio
“Saline di Ostia”, dalla variante per il recupero urbanistico dei nuclei edilizi consolidati
adottata dal Comune di Roma con delibera n. 3372 del 31.7.1978, dal Piano
Particolareggiato Attuativo del gennaio 1995 di cui alla delibera del Consiglio Comunale
n. 53/1995 ed infine con delibera n. 263 del 18.12.2000, con cui il Comune di Roma
approvava il Piano Particolareggiato di Saline “ Nucleo 40 – Zona 0” assegnando la
destinazione urbanistica a ciascuna area.
pagina3 di 12
- Relativamente agli immobili degli odierni attori gli stessi rilevavano che, l'attuale Agenzia
del Demanio (e per essa il Demanio dello Stato) non aveva mai richiesto nulla
relativamente al vincolo enfiteutico e comunque gli stessi immobili risultavano, negli atti
di compravendita, liberi da pesi o vincoli di qualsivoglia genere.
- Alla luce di quanto esposto nell'atto di citazione veniva circostanziata l'applicabilità al
caso di specie dell'art.1 della L.n.16/1974 dove si legge: “Sono estinti i rapporti perpetui reali
e personali, costituiti anteriormente, alla data del 28 ottobre 1941, in forza dei quali le
amministrazioni e le aziende autonome dello Stato, comprese l'Amministrazione del fondo per il
culto, l'Amministrazione del fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma e
l'Amministrazione dei patrimoni riuniti ex economali hanno il diritto di riscuotere canoni
enfiteutici, censi, livelli e altre prestazioni in denaro o in derrate, in misura inferiore a lire 1.000
annue”.
- Si rilevava, inoltre, come il valore dei canoni enfiteutici dei terreni sui quali insistono le
proprietà immobiliari di tutti gli odierni attori - in particolare il terreno della società
costruttrice degli immobili “Del Moro Costruzioni S.r.l.” – risultasse all'epoca dell'entrata
in vigore della L.16/74, inferiore alle 1000 lire ovvero era di 196,95 lire (importo calcolato
in base a CTU già espletate in altri giudizi e riportate in atti).
Parte attrice richiamava precedenti giurisprudenziali.
In via subordinata – gli odierni attori - eccepivano l'intervenuta usucapione richiamando
gli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione II
in composizione monocratica, il Giudice unico - dott. Claudio Patruno - ha pronunciato,
SENTENZA
nella causa di cui al numero di ruolo generale in epigrafe richiamato, riservata in decisione
TRA
RC SA (C.F. [...]), AL GI (C.F. SRG DGS 40S57
H501N), US OL (C.F. [...]) AN LI (C.F. BRT VNI
78D10 H501E) e NI AU (C.F. [...]) rappresentati e difesi
dall'Avv. Silvio Crapolicchio e dall'Avv. Alessandro Pace ed elettivamente domiciliati
presso lo studio di detti difensori, sito in Roma, Viale Parioli, 44;
- attori -
CONTRO
Agenzia del Demanio, in persona del legale rappresentante pro tempore;
Contumace
oggetto: accertamento estinzione vincolo enfiteutico 958 c.c. e segg.
pagina1 di 12
Conclusioni: : “Voglia l'On. Tribunale adito, alla luce delle su esposte argomentazioni, disattesa
ogni contraria istanza ed eccezione: in via principale, accertare e dichiarare, per i motivi di cui al
punto I del presente atto, l'estinzione del vincolo enfiteutico costituito con atto 14 gennaio 1928 reg.
a Roma il 17.8.1928 all'Uff. Atti Pubb. N. 818 Vol. 466, sugli immobili posseduti dagli attori, come
meglio specificati ed indicati in narrativa (al punto n. 15);
in via subordinata, accertare e dichiarare,
per i motivi di cui al punto II del presente atto, l'intervenuta usucapione della piena proprietà degli
immobili posseduti dagli attori, come meglio specificati ed indicati in narrativa (al paragrafo II);
in
via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione del diritto
dell'Agenzia del Demanio a riscuotere i canoni enfiteutici come meglio specificati ed indicati in
narrativa (al paragrafo III), ai sensi dell'art. 2948, primo comma, punto 4) c.c.;”.
FATTO E PROCESSO
Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato gli odierni attori convenivano
l'Agenzia del Demanio per veder accolte le conclusioni meglio rassegnate in epigrafe.
In fatto, veniva precisato come i sig.ri SA, GI, OL, LI e AU risultino
proprietari di unità immobiliari site in Roma come appresso meglio specificate:
-il Sig. RC SA risulta proprietario, in virtù dell'atto di compravendita del
29.4.2020 con il Sig. CC AN, di un villino e di una tettoia, siti in Roma, distinti al
foglio 1068, particella 1830, subb. graffati 512 e 513 della superficie di mq. 102 e sub. 514
della superficie di mq. 28, in virtù di precedente atto di compravendita del 1.12.2006 tra il
Sig. CC AN e la società Del Moro Costruzioni Generali S.r.l.;
- la Sig.ra AL GI, in virtù dell'atto di compravendita del 21.12.2006 con la società
Del Moro Costruzioni Generali S.r.l., risulta proprietaria della porzione immobiliare, sita
in Roma, distinta al foglio 1068, particella 1830, sub. graffati nn. 503 e 508;
- i Sigg.ri AN LI e NI AU, in virtù dell'atto di compravendita del 25.10.2006
con la società Del Moro Costruzioni Generali S.r.l., risultano proprietari, in comunione e
in parti uguali tra loro, di un appartamento sito in Roma, distinto nel Catasto Fabbricati
del Comune di Roma, al foglio 1068, particella 1830, subb. graffati 502 e 507;
pagina2 di 12
- il Sig. US OL, in virtù di atto di successione ereditaria della de cuius BE
NS in OL, è comproprietario della porzione immobiliare, sita in Roma, distinta al
foglio 1068, particella 1830, sub. graffati 504 e 509, in virtù di precedente atto di
compravendita del 28.6.2007 tra la de cuius e i Sigg.ri Giusto Chiaracane e Samantha
Addari.
- I suddetti immobili sorgono su un'area denominata “Saline di Ostia” oggetto di
concessione in enfiteusi perpetua da parte del Demanio dello Stato alla Società Anonima
Cooperativa Agricola fra Ravennati residenti in [...] come da atto del 14 gennaio 1928 reg. a
Roma il 17.08.1928 all'Uff. atti pubblici N.818 Vol 466. L'area successivamente era oggetto
di vendita dell'utile dominio –il Demanio dello Stato rimaneva titolare N.O. del Ministero
delle Finanze nota 10.02.1941 prot. 108311 – alla Società Anonima Bonifiche ed Appoderamenti
(S.A.B.A.) come da atto del 19 aprile 1941 rep.42827.
- La società S.A.B.A. vendeva parte dell'utile dominio alla “Società Cooperativa Edilizia CASA
IA” ed entrambe provvedevano alla lottizzazione dell'intero comprensorio. La S.A.B.A.,
in particolare, negli atti di compravendita dichiarava di aver ricevuto il benestare dagli
Uffici Finanziari dello Stato all'affrancazione del livello con pagamento degli importi
dovuti da versare a cura della stessa Società.
- L'impegno preso per l'affranco del canone demaniale veniva citato in alcuni degli atti di
compravendita degli immobili realizzati dalle due società ma successivamente, a
decorrere dagli anni '60 con le successive compravendite, nulla risultava dagli atti
pubblici.
- L'area veniva interamente urbanizzata, come risulta dal PRG del Comune di Roma del
16.12.1965 che prevedeva la possibilità edificatoria dei terreni siti nel comprensorio
“Saline di Ostia”, dalla variante per il recupero urbanistico dei nuclei edilizi consolidati
adottata dal Comune di Roma con delibera n. 3372 del 31.7.1978, dal Piano
Particolareggiato Attuativo del gennaio 1995 di cui alla delibera del Consiglio Comunale
n. 53/1995 ed infine con delibera n. 263 del 18.12.2000, con cui il Comune di Roma
approvava il Piano Particolareggiato di Saline “ Nucleo 40 – Zona 0” assegnando la
destinazione urbanistica a ciascuna area.
pagina3 di 12
- Relativamente agli immobili degli odierni attori gli stessi rilevavano che, l'attuale Agenzia
del Demanio (e per essa il Demanio dello Stato) non aveva mai richiesto nulla
relativamente al vincolo enfiteutico e comunque gli stessi immobili risultavano, negli atti
di compravendita, liberi da pesi o vincoli di qualsivoglia genere.
- Alla luce di quanto esposto nell'atto di citazione veniva circostanziata l'applicabilità al
caso di specie dell'art.1 della L.n.16/1974 dove si legge: “Sono estinti i rapporti perpetui reali
e personali, costituiti anteriormente, alla data del 28 ottobre 1941, in forza dei quali le
amministrazioni e le aziende autonome dello Stato, comprese l'Amministrazione del fondo per il
culto, l'Amministrazione del fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma e
l'Amministrazione dei patrimoni riuniti ex economali hanno il diritto di riscuotere canoni
enfiteutici, censi, livelli e altre prestazioni in denaro o in derrate, in misura inferiore a lire 1.000
annue”.
- Si rilevava, inoltre, come il valore dei canoni enfiteutici dei terreni sui quali insistono le
proprietà immobiliari di tutti gli odierni attori - in particolare il terreno della società
costruttrice degli immobili “Del Moro Costruzioni S.r.l.” – risultasse all'epoca dell'entrata
in vigore della L.16/74, inferiore alle 1000 lire ovvero era di 196,95 lire (importo calcolato
in base a CTU già espletate in altri giudizi e riportate in atti).
Parte attrice richiamava precedenti giurisprudenziali.
In via subordinata – gli odierni attori - eccepivano l'intervenuta usucapione richiamando
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