Trib. Verona, sentenza 06/12/2024, n. 778

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Verona, sentenza 06/12/2024, n. 778
Giurisdizione : Trib. Verona
Numero : 778
Data del deposito : 6 dicembre 2024

Testo completo

TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO

Causa n. 506 2023
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127 bic c.c.
Oggi 06/12/2024, innanzi al giudice dott. Stefania Del Gais, sono comparsi in video conferenza mediante Piattaforma Teams: per la parte ricorrente l'avv. Scuderi per la parte convenuta l'avv. Ferrarello
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire
l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. Scuderi conclude come da atti e, in particolare, da note autorizzate depositate.
L'avv. Ferrarello, quanto alla attendibilità delle testi VA e ZA, rileva
l'infondatezza dell'assunto di controparte alla luce della prescrizione maturata per far valere eventualmente i propri diritti nei confronti del datore di lavoro. Conclude come da atti.
I procuratori delle parti rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice, alle ore 14,00 pronuncia, mediante deposito telematico del
dispositivo e della contestuale motivazione, la presente sentenza.
Il Giudice
Stefania Del Gais
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Stefania Del Gais, all'udienza del 06/12/2024, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127 bis c.p.c. ha pronunciato, mediante
deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la
seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 506 / 2023 RCL promossa con ricorso depositato il
21/03/2023
da
AE AL (C.F. [...]),
M.B. SHOP SRL (C.F. 03725740983), con il patrocinio dell'avv. SCUDERI
PASQUALE e dell'avv. PEGORARO CARLO ([...]),
elettivamente domiciliato presso il difensore avv. SCUDERI PASQUALE
Contro
ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI VERONA (C.F.
80023920236), con il patrocinio dell'avv. FERRARELLO ELENA,
elettivamente domiciliato in VIA FILOPANTI 3/5 37123 VERONA presso il
difensore avv. FERRARELLO ELENA

Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 21.3.2023 MI NA, in proprio e nella
qualità di legale rappresentante di M.B. Shop s.r.l., ha convenuto in
1
giudizio l'Ispettorato del Lavoro di Verona proponendo opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 764/2021 (prot. n. 5150) emessa il
13/2/2023 e notificata il 20.2.2023 al trasgressore e l'ordinanza
ingiunzione n. 765/2021 (prot. n. 5155) notificata in data 11/3/2023 a M.B.
Shop s.r.l. quale obbligata in solido, con le quale era stato ingiunto il
pagamento della somma di € 31.485,70, comprensiva di spese di notifica
e di bollo, a titolo di sanzioni amministrative per l'asserita violazione dell'art. 39, D.L. n. 112/2008 (infedele registrazione di dati sul Lul di alcune lavoratrici dipendenti negli anni 2016-2017-2018) nonché dell'art.
23, D.Lgs. n. 81/2015
(stipulazione di un numero di contratti a termine
superiore alla percentuale massima di legge).
Parte opponente esponeva che M.B. Shop s.r.l. svolgeva attività di vendita
al dettaglio di abbigliamento e accessori con insegna “Aris Point” con sede
legale in Acquafredda (BS) e diverse unità locali (negozi), ciascuno dei
quali occupava meno di 15 dipendenti. Il punto vendita di Verona era
attivo dal 14/12/2015, con orario di apertura dal lunedì al sabato, con
orario continuato. Presso il punto vendita era presente un software,
collegato al computer, per la rilevazione delle presenze giornaliere ed ogni
lavoratrice, tramite il proprio codice personale, registrava la data di inizio e
fine prestazione. I dati rilevati venivano poi scaricati dalla sig.ra SA
PI e trasmessi allo Studio di consulenza che li elaborava in forma
automatica e predisponeva i cedolini paga sulla base delle presenze
rilevate dalle lavoratrici. La lavoratrice RT RI era stata assunta
presso la sede di lavoro di Acquafredda (BS) il 24/2/2017 con mansioni di
responsabile dei negozi 4° livello C.c.n.l. Commercio e orario di lavoro
part time di 30 ore la settimana;
in base a quanto concordato con la
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società, la sig.ra RI si recava settimanalmente nei negozi da visitare e
sempre con la società concordava i giorni di riposo. Le lavoratrici AR
VA, AS ZA ed IS Di RG erano state assunte
rispettivamente il 17/10/2016, il 3/4/2017 e il 24/11/2017 con mansioni di
commesse di 4°
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