Trib. Foggia, sentenza 02/12/2024, n. 2770

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Foggia, sentenza 02/12/2024, n. 2770
Giurisdizione : Trib. Foggia
Numero : 2770
Data del deposito : 2 dicembre 2024

Testo completo

N. 3301 /2024 R.Gen.Aff.Cont.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice dott.ssa Simona Iavazzo Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 3301 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 20 novembre 2024, avente ad oggetto “separazione giudiziale”
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Bitritto (Ba) alla via Trav. Pt_2
presso lo studio dell'Avv. Paparella Sabino (C.F.
[...]
), dal quale è rappresentata e difesa in virtù C.F._2
di procura in calce al ricorso introduttivo
- RICORRENTE
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3
- RESISTENTE CONTUMACE
E


Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Foggia
-INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come in atti;
Il PM ha espresso parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n.
69/2009
.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.

1.Con ricorso per separazione giudiziale depositato in data
03.07.2024 chiedendo la separazione con addebito, Parte_1
ha dedotto: di aver contratto matrimonio civile con Controparte_1 in Foggia in data 01.02.2023;
che dall'unione coniugale non sono nati figli;
che il nucleo familiare risiedeva in Foggia alla Via Strada del Salice Nuovo S. Lorenzo 4° Trav. N. 26;
che il matrimonio era stato turbato dal comportamento del marito il quale, non soltanto si era reso responsabile di atteggiamenti violenti, ingiuriosi e minatori in danno della ma aveva anche costretto quest'ultima, unica Pt_1
produttrice di reddito, ad acquistare beni futili non di prima necessita, facendosi anticipare denaro dalle famiglie dove le stessa lavorava come collaboratrice domestica;
che il resistente faceva uso di sostanze stupefacenti;
che in seguito all'ultimo episodio di violenza, dove veniva minacciata di morte, ha denunciato il resistente. non si è costituito sebbene ritualmente citato in Controparte_1
giudizio.
- 2 -
All'esito dell'udienza del 06.11.2024 sono stati adottati i provvedimenti provvisori e, stante l'assenza di istanze istruttorie, la causa è stata rinviata all'udienza del 20.11.2024 per la decisione.
All'udienza del 20.11.2024, svolta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la ricorrente ha precisato le conclusioni insistendo nella pronuncia di separazione con addebito al marito, e preso atto del parere del PM, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di il Controparte_1
quale non si è costituito in giudizio, seppur ritualmente citato.


2. Sulla domanda di separazione.

La domanda di separazione personale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 151, comma 1, c.c. dispone che la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi fatti tali da rendere intollerabile
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