Trib. Roma, sentenza 07/12/2024, n. 12538

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 07/12/2024, n. 12538
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 12538
Data del deposito : 7 dicembre 2024

Testo completo

TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IV LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Cesare Russo, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a
nella controversia iscritta al n. 33798/2022 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Ilaria Tirinato per Parte_1 procura allegata al ricorso telematico,

- ricorrente -

E
, in persona del Ministro pro-tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato,
- resistente -
OGGETTO: lavoro carcerario, differenze retributive. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi atti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO
1. Con ricorso depositato in forma telematica in data 28 ottobre 2022 parte ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio il Controparte_1
, in persona del Ministro pro tempore, e, premesso di essere stata
[...] detenuta ininterrottamente presso la Casa Circondariale di Roma - Rebibbia, nel periodo compreso tra il 2009 e il 2015, presso la Casa Circondariale di Rossano, nel periodo compreso tra 2015 e il 2020 e presso la Casa Circondariale di Catanzaro nel periodo compreso tra il 2020 al deposito del ricorso, ha dedotto di avere svolto, nel periodo di detenzione, specificamente da dicembre 2012 a ottobre 2015, da marzo 2017 a novembre 2019 e da settembre 2020 a luglio 2022, l'attività lavorativa con mansioni di apprendista generico, addetto alle pulizie, addetto alla distribuzione pasti, inserviente di
cucina e barbiere, cat. A o B, livello 6 o 6s del CCNL Turismo pubblici esercizi, applicato dall'amministrazione penitenziaria ai fini dell'inquadramento dei lavoratori e dell'individuazione delle relative spettanze. Ha rappresentato di avere percepito, per tale ragione, la relativa
“mercede”, tuttavia erogata in misura inferiore a quella dovuta, da quantificarsi, ai sensi dell'articolo 22 legge n. 354/1975 - a opera di apposita commissione ministeriale -, in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro dei corrispondenti settori, in relazione alle concrete mansioni svolte. Tanto premesso, ritenendo di essere stata retribuita in misura inferiore a quella a lei spettante, parte ricorrente ha domandato la condanna del CP_1
giustizia a corrisponderle l'importo complessivo di € 17.770,00 o, in
[...] subordine, l'importo di € 11.847,00, per i titoli meglio precisati nel conteggio allegato all'atto introduttivo, o la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre refusione delle spese. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio il
, eccependo, in via preliminare, la prescrizione Controparte_1 quinquennale dei crediti;
nel merito, in ogni caso, l'amministrazione resistente ha contestato la fondatezza del ricorso e ne ha domandato il rigetto, rappresentando che a partire dall'1 ottobre 2017 il , Controparte_1 con circolare n. 282390 del 6 settembre 2017 e successive integrazioni, ha provveduto ad aggiornare gli importi spettanti ai detenuti e loro corrisposti dagli istituti penitenziari, sicché più nulla sarebbe agli stessi dovuto. La controversia è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta e con c.t.u. contabile. Autorizzato il deposito di note conclusionali e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti la controversia è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Così ricostruito l'iter procedimentale, preme osservare che non sono in discussione la sussistenza del rapporto di lavoro inframurario di parte ricorrente negli istituti indicati in ricorso, i periodi lavorativi, le mansioni disimpegnate, né l'orario di lavoro, dati fattuali peraltro tutti risultanti dalle buste paga rilasciate dall'amministrazione penitenziaria, che non risultano oggetto di contestazione né da parte attorea, che si è limitata a domandare la corretta retribuzione ritenuta spettante, né, specificamente, dalla parte resistente. Sotto questo profilo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella pronuncia n. 8202 del 20 aprile 2005, ribadendo principi consolidati in seno alla giurisprudenza di legittimità e costituenti uno dei fulcri del rito del lavoro,
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hanno rimarcato che l'onere da parte del convenuto “di prendere posizione, in materia precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda”, previsto dall'art. 416, ultimo comma, prima parte, c.p.c., in combinato disposto con la disposizione di cui all'art. 167, 1 comma, c.p.c., “fa della non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, proprio per la ragione che l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'esposta regola di condotta processuale, espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti”.
3. La controversia verte, pertanto, essenzialmente, su questioni di diritto, specificamente sull'ammontare della c.d. “mercede” o remunerazione dovuta al detenuto per lo svolgimento delle mansioni disimpegnate, sul presupposto di avere costantemente percepito un trattamento economico complessivo inferiore a quello dovuto. Tanto premesso, occorre muovere dalla considerazione che il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato ai sensi dell'art. 20 della legge n. 354/1975;
in particolare, ai sensi del successivo art. 22 (come modificato dall'art. 7 della legge n. 663/1986), “le mercedi per ciascuna categoria di lavoranti sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità
e qualità del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione e al tipo del lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro. A tale fine è costituita una commissione composta dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, dal direttore dell'ufficio del lavoro dei detenuti e degli internati della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, da un ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del
[...]
e da un delegato per ciascuna delle Controparte_2 organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale.” Per effetto delle modifiche apportate dall'articolo 2, comma 1, lettera f) del d. lgs. n. 124/2018, l'articolo 22 della legge n. 354/1975 stabilisce ora che
La remunerazione per ciascuna categoria di detenuti e internati che lavorano alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria è stabilita, in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato, in misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi”. Il legislatore del 2018 ha, dunque, sostituito l'obsoleto termine
mercedi” con il termine “remunerazione”, ha soppresso l'apposita commissione che, secondo la previgente normativa, aveva il compito di stabilire i compensi – in misura, comunque, non inferiore a un terzo rispetto alle previsioni dei C.C.N.L. – , ha rinviato direttamente agli importi salariali
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della contrattazione collettiva e ha previsto che la decurtazione della remunerazione rispetto al lavoro libero valga solo per il lavoro alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, recependo per tale ultimo aspetto l'approdo al quale era giunta in via interpretativa la Corte Costituzionale con la sentenza n. 1087/1988. Prima di tale intervento normativo, la commissione istituita in forza della previgente formulazione dell'articolo 22 della legge n. 354/1975 aveva determinato le mercedi da corrispondere a ciascuna categoria di lavoranti detenuti, con decorrenza dall'1 aprile 1976, prevedendo, peraltro, che la mercede fosse costituita da paga base, indennità di contingenza, ratei di 13ª mensilità e ratei di indennità di anzianità;
che la durata ordinaria del lavoro fosse fissata in 40 ore settimanali;
che nelle giornate festive venisse corrisposta una doppia mercede;
e che il lavoro straordinario venisse remunerato con una maggiorazione oraria del 25% .
4. Tuttavia, in mancanza di prova del successivo adeguamento della mercede da parte della competente commissione, il parametro normativo di riferimento per la valutazione della retribuzione proporzionata e sufficiente, ai sensi dell'art. 36 Costituzione, è da individuare nella misura posta sin dall'inizio dal predetto articolo 22, vale a dire una remunerazione “non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro”, in origine indicata quale mero limite minimo inderogabile e, successivamente, dopo l'intervento normativo introdotto dal d. lgs. n. 124/2018, quale parametro normativo di riferimento. Invero, l'articolo 22, nella sua attuale versione, individua direttamente quale parametro di riferimento per la determinazione delle remunerazioni dei lavoratori detenuti quello dei “due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi”, attraverso un rinvio da intendersi come un rinvio dinamico ai contratti collettivi di lavoro per tempo applicabili. La Corte Costituzionale - con sentenza n. 1087/1988 - aveva già ritenuto giustificata una compressione del corrispettivo fino ai 2/3 del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro solo per i c.d. lavori domestici, ossia per i lavori prestati all'interno dell'istituto penitenziario, in ragione di una differenza non solo tipologica, ma anche ontologica rispetto al lavoro esterno, senza che ciò implicasse l'esclusione delle garanzie costituzionali in materia di retribuzione. Nella sentenza della Corte, in particolare, si legge che il
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