Trib. Varese, sentenza 14/01/2025, n. 5
Sentenza
14 gennaio 2025
Sentenza
14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice del Lavoro Federica Cattaneo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia N.R.G. 764/2024 promossa da
CI RT, elettivamente domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dagli Avv.ti LISO CELESTE e SERNIA SABINO come da procura ricorrente contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO – UFFICIO SCOLASTICO
REGIONALE PER LA LOMBARDIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato come in atti, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dall'Avv.to CITRIGNO GAETANO resistente
OGGETTO: carta docente
All'udienza del 14/01/2025 le parti concludevano come in atti
IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con ricorso depositato in data 30.09.2024, SC BE ha convenuto in giudizio il Ministero dell'Istruzione, chiedendo al Giudice:
1) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione professionale del personale docente.
2) Per l'effetto, condannare il Ministero dell'Istruzione all'attribuzione in favore della ricorrente della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto per le annualità indicate in ricorso pari a € 1.000,00 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Con vittoria di spese legali, in applicazione del principio di soccombenza, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.
A sostegno delle proprie pretese, parte attrice ha dedotto: di essere una docente e di aver prestato servizio presso istituti scolastici statali, in forza di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato con il Ministero resistente, per gli a.s. 2022/23 e 2023/24 (con contratto sino al 30.06.2024);
di non aver mai beneficiato in tali periodi della c.d. carta docente.
Si è costituito il Ministero dell'Istruzione e del Merito, contestando quanto ex adverso dedotto e concludendo come segue:
Disporre la riunione dei procedimenti ex art. 151 disp. Att. cpc patrocinati dal difensore firmatario dell'odierno ricorso ritenere e dichiarare l'infondatezza della domanda azionata ex adverso e, per l'effetto, rigettarla;
in accoglimento dell'eccezione di prescrizione ritenere e dichiarare l'estinzione del diritto azionato fino ai 5 anni che precedono l'iscrizione a ruolo del ricorso;
rigettare in ogni caso la richiesta per gli anni scolastici con prestazione di servizio inferiore ai 180 giorni oppure non prestato dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio;
estendere la pronunzia, in caso di denegato accoglimento del ricorso, agli anni scolastici successivi alla proposizione del ricorso in presenza dei presupposti di legge
Con condanna alle spese;
In caso di denegato accoglimento del ricorso con compensazione delle spese legali in subordine con liquidazione al minimo e senza alcun aumento del numero delle parti derivante da ricorso collettivo o da riunione di procedimenti già pendenti
All'udienza del 14.01.2025 parte ricorrente ha dichiarato di essere titolare di contratto a tempo determinato alle dipendenze del MIM per l'a.s. 2024/25, al riguardo riportandosi alla documentazione sopravvenuta depositata;
in conformità alle difese svolte dal
Ministero, ha altresì precisato la domanda estendendola anche all'a.s. 2024/25;
ha discusso la causa e all'esito il Giudice ha pronunciato sentenza dandone integrale lettura.
2.Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
3.Preliminarmente va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dal
Ministero resistente.
Con la recente pronuncia n. 29961/2023, la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che “L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica”.
Nel caso di specie, tra la data di conferimento del più risalente incarico (a.s.2022/23) e la notifica del ricorso non è decorso il quinquennio necessario alla maturazione del termine prescrizionale.
4.Procedendo ora alla disamina della disciplina normativa di riferimento, l'art 1, co. 121, della L. n. 107/2015 così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere
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