Trib. Teramo, sentenza 12/11/2024, n. 1208

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Teramo, sentenza 12/11/2024, n. 1208
Giurisdizione : Trib. Teramo
Numero : 1208
Data del deposito : 12 novembre 2024

Testo completo

R.G. n. 2085/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Angela Di Girolamo Presidente dott.ssa Mariangela Mastro Giudice dott.ssa Lorenza Pedullà Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2085 del Ruolo Generale per gli
Affari Contenziosi per l'anno 2015 tra
COSTRUZIONI AZZURRA S.R.L. (C.F.: [...]), con sede ad
Ascoli Piceno, in via Napoli, n. 8/G, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Nereto (TE), in via Roma, n. 108, presso e nello studio dell'Avv. Florindo Tribotti, che, unitamente e disgiuntamente all'Avv.
Elisabetta Marcelli, la rappresenta, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione.
- parte attrice -
e
COMUNE DI GIULIANOVA (C.F.: 00114930670), con sede in Giulianova
(TE), al Corso Garibaldi, n. 109, in persona del Sindaco p.t. Francesco
Mastromauro, autorizzato a resistere nel presente giudizio dalla Giunta
Comunale con deliberazione n. 142 del 6 agosto 2015, elettivamente domiciliato in Giulianova, al Corso Garibaldi, n. 109, presso l'Avvocatura Civica dell'Ente, rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Del Vecchio, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
- parte convenuta -
1 nonché
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Teramo
- interventore ex lege -
OGGETTO: querela di falso in via principale.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 16 luglio 2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Costruzioni
Azzurra S.r.l. (d'ora in poi, per comodità, anche solo “Costruzioni”) ha convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, il Comune di
Giulianova, chiedendo, previo sequestro ex art. 224 c.p.c. dell'originale degli avvisi di ricevimento relativi alle raccomandate postali n. 14727301465-2 e n.
14727301574-4, di accogliere la querela di falso dalla stessa presentata e, per
l'effetto, di “accertare e dichiarare la falsità e/o non autenticità delle sottoscrizioni apposte” sui predetti avvisi di ricevimento, “siccome le sottoscrizioni che figurano sugli avvisi non appartengono alla dott.ssa SA EN, legale rappresentante del tempo, al ragionier UI NO, titolare dello studio in cui la sede la Costruzioni
Azzurra SRL, unici soggetti abilitati al ritiro della corrispondenza raccomandata, né sono riferibili alla sfera giuridica di Costruzioni Azzurra srl”, nonché l'adozione di ogni conseguenziale provvedimento di legge.
In particolare, la società attrice ha rappresentato che, in data 5 marzo
2014, SO.G.E.T. S.p.A. le aveva notificato l'ingiunzione di pagamento n. 37317 avente ad oggetto la somma di € 14.074,80 (di cui € 9.545,88 a titolo di imposta
ICI relativa agli anni 2009 e 2010 ed € 4.528,92 per sanzioni, interessi e compensi), specificando come la predetta ingiunzione faccia riferimento al mancato pagamento delle somme portate dagli avvisi di accertamento ICI, emessi dal Comune di Giulianova, contraddistinti dal n. 1143 - protocollo n.

4.700 del 29 gennaio 2013 (per l'anno 2009) e dal n. 783 - protocollo n.

4.702 sempre del 29 gennaio 2013 (per l'anno 2010), avvisi che l'ente impositore assume essere stati notificati, rispettivamente, in data 22 febbraio 2013 ed in data 7 marzo 2013, con raccomandata postale n. 14727301465-2, inviata il 19 febbraio 2013 dall'Ufficio postale di Giulianova per l'avviso n. 1143 e con raccomandata postale n. 14727301574-4 inviata il 4 febbraio 2013 sempre dall'Ufficio postale di Giulianova per l'avviso n. 783.
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La società attrice ha rappresentato invece di non aver mai ricevuto i predetti accertamenti, né mediante le menzionate raccomandate postali, né in altra maniera: ha infatti evidenziato che le ricevute di ritorno recano, nella parte relativa all'indirizzo, il numero civico “8”, anziché quello reale, ossia il n. “8/G”
e soprattutto che le sottoscrizioni ivi apposte, illeggibili, non appartengono né alla dott.ssa SA EN, i.e. l'allora legale rappresentante di essa società attrice, né al Ragionier UI NO, i.e. il titolare dell'ufficio ove essa società attrice ha sede, sottolineando la difformità fra le sottoscrizioni di questi ultimi due che risultano dalle rispettive carte di identità e quelle invece apposte per ricevuta negli avvisi di ricevimento, di cui è stata pertanto richiesta
l'attestazione di falsità.
Inoltre, la società Costruzioni ha evidenziato il proprio interesse al chiesto accertamento ex art. 221 c.p.c. di modo da far valere la declaratoria di falsità delle sottoscrizioni avanti alla Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, competente a giudicare l'appello avverso la sentenza n. 39/2015 emesso dalla II sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Teramo, che aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto in opposizione all'ingiunzione di pagamento n. 37317 della somma di € 14.074,80 in ragione della mancata proposizione, da parte di essa attrice, di idoneo procedimento volto ad accertare la falsità delle sottoscrizioni presenti sulle ricevute di ritorno.
Radicatasi la lite, si è costituito in giudizio l'ente comunale, il quale ha anzitutto eccepito la propria estraneità rispetto al giudizio, in quanto ad essere messa ex adverso in discussione è l'attività dell'ufficiale postale e quanto da questi affermato.
L'ente comunale ha inoltre rilevato come, in tema di notifica di cartella esattoriale, l'art. 26 D.P.R. 602/1973 prevede che la stessa possa avvenire con diverse modalità ed anche senza ricorrere alla collaborazione di terzi (messi comunali, agenti della Polizia Municipale), ma direttamente ad opera del
Concessionario “mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”, e quindi, in tal caso, mediante invio di una raccomandata postale ordinaria, la quale è disciplinata dal D.M. 9 aprile 2001, le cui disposizioni normative stabiliscono che la raccomandata ordinaria si abbia a considerare come ricevuta, con ciò determinando il perfezionamento del procedimento notificatorio, laddove la spedizione postale avvenga, a fini di notifica, all'atto
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della consegna al domicilio del destinatario, senza che a tal fine
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