Trib. Roma, sentenza 02/01/2025, n. 49

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 02/01/2025, n. 49
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 49
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

RGAC 70940 ANNO 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 70940 del ruolo generale per gli affari
contenziosi dell'anno 2022, posta in deliberazione all'udienza di precisazione delle
conclusioni del 25 settembre 2024 e vertente
TRA
SI RI (cf [...]), elettivamente domiciliato in Genzano, via
Aristide Francavilla n. 10/A presso lo studio dell'avv. Giovanni Colla che lo rappresenta e
difende giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione depositato telematicamente
ATTORE
E
Città Metropolitana di Roma Capitale ( cf), in persona del Sindaco di Roma Capitale pro
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Cratilo d'Atene n. 31 presso lo studio
dell'avv. Domenico Vizzone che la rappresenta e difende, insieme all'avv. Nicola Sabato,
giusta procura alle liti su foglio allegato alla comparsa di costituzione e risposta depositata
telematicamente
CONVENUTA
Oggetto: risarcimento danni ex art. 2051 e 2043 cc.
CONCLUSIONI TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
All'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 25 settembre 2024 la causa è stata
trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato l'attore aveva convenuto in giudizio innanzi al
Tribunale di Roma la Città Metropolitana di Roma Capitale al fine di veder accertare la
responsabilità della stessa per i danni subiti per effetto dell'incidente avvenuto il giorno 7
maggio 2017, verso le ore 14,30 quando, nel percorrere a bordo del motociclo Ducati
targato EH08210 via Roma, in RC, all'altezza del civico n. 8 era caduto a causa
della pessima manutenzione del manto stradale, invadendo la opposta corsia di marcia ed
andando ad urtare un veicolo che percorreva tale corsia di marcia in senso opposto al suo..
Dopo la caduta era stato assistito da altri automobilisti e motociclisti di passaggio ed era
stato trasportato in Ospedale in ambulanza avendo riportato lesioni nella caduta.
Ain relazione all'incidente erano intervenuti i Carabinieri della Stazione di RC che
avevano redatto il verbale sull'incidente.
Ritenendo sussistere la responsabilità della Citta Metropolitana per la omessa
manutenzione del fondo stradale caratterizzato dalla presenza di un tombino dissestato al
centro della strada e da una griglia per la raccolta delle acque piovane, dissesto non
segnalato, ha introdotto il presente giudizio per ottenere il risarcimento ritenuto dovuto.
Si è costituita la Città Metropolitana di Roma Capitale contestando la ricostruzione
dell'incidente operata dall'attore in quanto i militari dell'Arma dei Carabinieri intervenuti
avevano dao atto che la strada non presentava particolari criticità e che l'incidente si era
verificato in un tratto cittadino in leggera curva in discesa e che al loro arrivo il veicolo urtato
era stato trovato nel punto in cui si era verificato l'urto, mentre il motoveicolo era già stato
spostato.
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Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
I Carabinieri avevano escusso il teste ST, amico dell'attore il quale ha riferito che giunti
in Città, aveva rallentato in prossimità di un distributore di benzina e da lontano aveva visto
il motoveicolo dell'amico sbandare ed andare ad urtare un veicolo nell'opposta corsia di
marcia.
L'attore aveva dichiarato di aver preso con la ruota anteriore un tombino perdendo il
controllo del motoveicolo e finendo nell'opposta corsia urtano un veicolo che
sopraggiungeva.
Di conseguenza l'incidente si era verificato in centro cittadino all'altezza di un incrocio con
segnaletica che indicava la presenza dell'incrocio e delle strisce pedonali.
Ha contestato la presenza di una alterazione del fondo stradale, definito dai Carabinieri in
buone condizioni ed ha indicato che il tombino presente al centro strada era visibile anche
per la presenza della luce del giorno.
Di conseguenza l'incidente era stato causato dalla condotta di guida dell'attore che aveva
omesso di ridurre la velocità nell'immettersi nell'area di incrocio e di evitare il tombino posto
al centro della strada, tenuto conto dell'obbligo per i veicoli di circolare tenendo la destra.,
situazione che integrava la prova liberatoria della responsabilità da custodia sotto l'aspetto
della condotta negligente dell'attore che facendo uso della normale attenzione nella guida
avrebbe evitato l'incidente mantenendo il controllo del motoveicolo.
Nel corso del giudizio è stato raccolto l'interrogatorio formale dell'attore e sono stati escussi
due testi.
La causa è stata trattenuta in decisione alla udienza di precisazione delle conclusioni del
25 settembre 2024 sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La azione proposta dall'attore è diretta al risarcimento dei danni subiti a seguito
dell'incidente avvenuto il giorno il giorno 7 maggio 2017, verso le ore 14,30 quando, nel
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Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
percorrere a bordo del motociclo Ducati targato EH08210 via Roma, in RC,
all'altezza del civico n. 8 era caduto a causa della pessima manutenzione del manto
stradale, invadendo la opposta corsia di marcia ed andando ad urtare un veicolo che
percorreva tale corsia di marcia in senso opposto al suo
, fondando la domanda sulla responsabilità da custodia ex articolo 2051 cc e sulla
responsabilità per la insidia ex articolo 2043.
Si deve, quindi, procedere a verificare se nei fatti possa ritenersi integrata la fattispecie
prevista dall'art. 2051 cc e se parte convenuta abbia fornito la prova liberatoria consistente
nella verificazione di un fatto eccezionale o in alternativa il fatto dell'attore. Deve, altresì,
essere verificato se sussistano i requisiti richiesti per la configurabilità della responsabilità
da insidia.
Sotto questo aspetto occorre osservare che la norma di cui all'art. 2051 cc trova
applicazione con esclusivo riguardo ai danni che derivino dall'intrinseco determinismo delle
cose medesime, per la loro consistenza obiettiva, o per effetto di agenti che ne abbiano
alterato la natura ed il comportamento. Detta norma, pertanto, non richiede
necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua natura, cioè per il
suo intrinseco potere, in quanto anche in relazione alle cose prive di un proprio
determinismo, sussiste il dovere di controllo e custodia, allorquando il fortuito o il fatto
dell'uomo possano prevedibilmente intervenire come causa esclusiva o come concausa,
nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso, eccitando lo sviluppo di un
agente, di un elemento
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