Trib. Messina, sentenza 16/10/2024, n. 1903

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Messina, sentenza 16/10/2024, n. 1903
Giurisdizione : Trib. Messina
Numero : 1903
Data del deposito : 16 ottobre 2024

Testo completo

TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 02.10.2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 515/2024 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , ricorrente, rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Damiano Ferraro,
CONTRO
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO – Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e Ufficio VIII – Ambito territoriale per la provincia di Messina, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, resistente, contumace.
Oggetto: carta docente ex art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.01.2024 premetteva di aver svolto Parte_1
l'attività di docente a tempo determinato nell'a.s. 2021/2022 dal 3.11.2021 al 30.12.2021 e dal
31.12.2021 al 31.03.2022;
nell'a.s. 2022/2023 dal 3.11.2022 al 30.06.2023 e nell'a.s. 2023/2024 dal

9.11.2023 al 30.06.2024 presso l'Istituto Comprensivo “Mazzini-Gallo” di Messina.
Lamentava di non aver mai beneficiato della c.d. “carta docente” prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 (c.d. buona scuola), a differenza dei colleghi assunti a tempo indeterminato.
Evidenziava come il diritto al Bonus Docente fosse stato riconosciuto anche ai precari, tanto dal
Consiglio di Stato, sentenza n. 1842 del 16.03.2022, quanto dalla CGUE, con ordinanza del
18.05.2022.
1


Chiedeva di ritenere e dichiarare il proprio diritto ad usufruire della carta del docente, di cui all'art. 1, comma 121 della L. n. 107/2015, pari ad € 500,00 annui e, per l'effetto, di condannare il
Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrisponderle la complessiva somma di € 1.500,00, con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
L'udienza del 2.10.2024 veniva sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ed in esito al deposito delle stesse la causa veniva decisa.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di parte resistente che sebbene regolarmente citata.
Nel merito si richiama ex art. 118 disp. Att. precedente di questo tribunale (sent. n. 2047/2023).
Con riguardo al merito, si premette che l'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_1 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 specifica che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare Controparte_2 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”.
Il D.P.C.M. del 28.11.2016, sostitutivo del precedente D.P.C.M. 23.9.2015, nel dare attuazione a quanto stabilito dalle superiori disposizioni, ha statuito, all'art. 2, che “Il valore nominale di ciascuna
Carta è pari all'importo di 500 euro annui. La Carta è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali. L'applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della
Carta secondo le modalità previste dall'articolo 5, nonché delle strutture, degli esercenti e degli enti accreditati presso il attraverso i quali è possibile utilizzare la Carta secondo Controparte_1
2
quanto stabilito dall'articolo 7. L'applicazione prevede l'emissione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi, consentiti dall'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, di cui all'articolo 6, comma 3 da effettuarsi presso le strutture, gli esercenti e gli enti di cui al successivo articolo 7”, e, all'art. 3, per quanto di interesse, che “La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari. La Carta non è più
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