Trib. Lucca, sentenza 01/08/2024, n. 912
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N. R.G. 2371/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LUCCA
In composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa A M, ha pronunciato la se-
guente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2371/2020 del Registro Generale Affari Contenziosi
promossa da
Parte_1
(Avv. N G)
Attore
contro
Controparte_1
(Avv. M E L)
Convenuto
Oggetto: sulla base delle CONCLUSIONI precisate dalle parti:
ATTORE: “Disporre lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi inteso come suddivisione
in parti uguali dei beni e dei proventi acquistati o realizzati dopo il matrimonio, con restituzione al-
la comunione, ex art 192 c.c., delle somme prelevate dal patrimonio comune per scopi estranei a
quelli previsti dall'art. 186 c.c. e, per tale effetto, condannare il sig. a versare in Controparte_1
1 favore di parte attrice, Sig.ra , la somma di €. 21.000,00, pari al 50% della Parte_1
somma arbitrariamente prelevata dal medesimo Sig. dal conto corrente cointestato n. CP_1
11366.09 acceso presso Monte dei Paschi di Siena, Agenzia di Massarosa, prima della separazione
iscritta a ruolo di fronte al Tribunale di Lucca R.G n.4914/2018 con Udienza Presidenziale fissata
per il giorno 17 Aprile 2019, e versata su un conto corrente intestato in via esclusiva a
quest'ultimo”.
CONVENUTO: “Voglia il Tribunale Ill.mo. IN TESI respingere la domanda attrice perché infonda-
ta in fatto e in diritto. IN IPOTESI Nell'ipotesi denegata che la domanda della attrice dovesse rite-
nersi fondata compensare il credito vantato dalla attrice con il diritto di credito vantato dal conve-
nuto nei di lei confronti, pari al 50% delle somme depositate sui conti accesi dalla medesima sia
presso il MPS Agenzia di Massarosa, sia sul libretto postale alla stessa intestato. IN VIA RICON-
VENZIONALE Voglia il Tribunale condannare l'attrice a corrispondere al convenuto una somma
corrispondente al 50% dei denari contenuti sul libretto postale alla stessa intestato agenzia di Mas-
sarosa e presso il MPS agenzia di Massarosa al momento dello scioglimento della comunione lega-
le, oltre interessi legali da tale momento fino all'effettivo esborso. In ogni caso con vittoria di com-
petenze e spese di causa, oltre oneri fiscali come per legge”.
* * *
In fatto e in diritto.
Con atto di citazione ritualmente notificato – premesso di aver Parte_1
contratto in data 16.06.2003 matrimonio civile con optando per il regi- Controparte_1
me di comunione legale dei beni - conveniva in giudizio quest'ultimo chiedendo
all'intestato Tribunale di disporre lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi e,
per l'effetto, condannare a versare in favore dell'attrice la somma di euro Controparte_1
21.000,00, pari al 50% della somma arbitrariamente prelevata dal medesimo dal conto cor-
2
rente cointestato n. 11366.09 - acceso presso Monte dei Paschi Di Siena, Agenzia di Massa-
rosa - prima del procedimento di separazione, iscritto a ruolo di fronte al Tribunale di Luc-
ca (R.G. n. 4914/2018 con Udienza Presidenziale fissata per il 17.04.2019) e versata su un
conto corrente intestato in via esclusiva a quest'ultimo.
A fondamento delle proprie domande parte attrice deduceva che i coniugi erano cointestata-
ri, con firme disgiunte, del conto corrente acceso presso la Monte dei Paschi di Siena, filiale
di Lucca (n. 28774,83) successivamente trasferito alla Filiale di Massarosa (n. 11366.09);
che il suddetto conto corrente veniva alimentato con lo stipendio di e con Controparte_1
somme che il padre dell'odierna attrice, durante l'anno, era solito donare alla figlia e ai ni-
poti;che in data 17.05.2018 – periodo in cui il rapporto coniugale intercorrente tra le parti
era già entrato in crisi ed erano già pendenti le trattative per la separazione - il pre- CP_1
levava, all'insaputa della moglie, mediante giroconto bancario, la somma di euro 35.000,00
dal conto corrente cointestato, lasciando sullo stesso un saldo positivo pari ad euro
6.957,39;che nei mesi successivi venivano effettuati dal altri prelievi, per un tota- CP_1
le complessivo di euro 42.000,00;che le somme prelevate venivano impiegate dall'odierno
convenuto per soddisfacimento di esigenze personali e non per il mantenimento della fami-
glia e dei figli, rimasti privi di mezzi di sussistenza;che, successivamente alla sentenza di
separazione personale dei coniugi, l'odierna attrice inviava a una richie- Controparte_1
sta di restituzione della metà delle somme indebitamente prelevate, senza ottenere alcun ri-
scontro;che anche in sede di negoziazione assistita le parti non raggiungevano un accorto.
Tanto premesso, parte attrice concludeva spiegando le conclusioni sovra riportate.
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Radicatosi il contraddittorio si costituiva ritualmente che contestando Controparte_1
quanto ex adverso dedotto da controparte, chiedeva il rigetto delle domande attoree, formu-
lando in subordine anche apposita domanda riconvenzionale.
Nello specifico, eccepiva l'infondatezza della domanda di scioglimento Controparte_1
della comunione legale, adducendo che tale regime patrimoniale era già venuto meno in
conseguenza della sentenza di separazione emessa in data 17.04.2019.
Quanto alla domanda di restituzione della metà delle somme prelevate dal conto corrente
cointestato, deduceva che il prelievo di euro 38.000,00 era da considerarsi legittimo, rien-
trando tale somma nei beni personali dello stesso, esistenti prima del matrimonio che, per
loro natura, sono sottratti al regime di comunione legale.
In particolare, il convenuto precisava che nel 2002 e, quindi, in epoca anteriore al matrimo-
nio, aveva depositato su un conto cointestato con il padre euro 43.107,624;Persona_1
che anche dopo il matrimonio aveva mantenuto la contitolarità del suddetto conto, conti-
nuando a gestire i denari del padre;che successivamente nel 2014 accendeva il conto coin-
testato con la moglie sul quale confluiva la somma in questione e successivamente lo sti-
pendio del medesimo;che il padre aveva chiesto con lettera la restituzione di metà della
suddetta somma;che la moglie, quando i coniugi avevano serenamente parlato della sepa-
razione, aveva riconosciuto espressamente la titolarità in capo al marito dei denari in que-
stione riconoscendone la natura personale.
Quanto alla restante somma prelevata, pari a circa euro 4.000,00, asseriva che la stessa,
contrariamente a quanto affermato da controparte, era stata impiegata per il soddisfacimen-
to dei bisogni della famiglia.
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Da ultimo, deduceva che l'odierna attrice era titolare di somme rilevanti Controparte_1
depositate su conti correnti accesi in Italia (MPS agenzia di Massarosa) ed in Francia e che,
pertanto, il medesimo aveva diritto ad ottenere il 50% dei suddetti importi poiché rientranti
nella comunione legale dei beni. Dunque, nella denegata ipotesi di accoglimento della do-
manda attorea, il convenuto eccepiva la compensazione tra il credito vantato dall'attrice e il
diritto di credito vantato dallo stesso per le ragioni appena esposte.
Tanto premesso, formulava le seguenti conclusioni “Voglia il Tribunale Controparte_1
Ill.mo. IN TESI respingere la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto. IN IPO-
TESI Nell'ipotesi denegata che la domanda della attrice dovesse ritenersi fondata compen-
sare il credito vantato dalla attrice con il diritto di credito vantato dal convenuto nei di lei
confronti, pari al 50% delle somme depositate sui conti della medesima IN VIA RICONVEN-
ZIONALE Voglia il Tribunale condannare l'attrice a corrispondere il 50% dei denari con-
tenuti su un libretto postale alla stessa intestato e sul c/c alla stessa intestato Agenzia di
Massarosa al momento di scioglimento della comunione legale. In ogni caso con vittoria di
competenze e spese di causa”.
Venivano depositate le memorie ex. Art. 183 co. 6 c.p.c.
Nella memoria n. 1 ex art. 183 co. 6 c.p.c., parte attrice precisava che la domanda di scio-
glimento della conclusione doveva intendersi formulata nei seguenti termini “Disporre lo
scioglimento della comunione legale tra i coniugi inteso come suddivisione in parti uguali
dei beni e dei proventi acquistati o realizzati dopo il matrimonio, con restituzione alla co-
munione, ex art 192 c.c., delle somme prelevate dal patrimonio comune per scopi estranei
a quelli previsti dall'art. 186 c.c. e, per tale effetto, condannare il sig. a Controparte_1
5 versare in favore di parte attrice , Sig.ra , la somma di €. 21.000,00, Parte_1
pari al 50% della somma arbitrariamente prelevata dal medesimo Sig. dal conto CP_1
corrente cointestato n. 11366.09 acceso presso Monte dei Paschi di Siena, Agenzia di Mas-
sarosa, prima della separazione iscritta a ruolo di fronte al Tribunale di Lucca R.G
n.4914/2018 con Udienza Presidenziale fissata per il giorno 17 Aprile 2019, e versata su
un conto corrente intestato in via esclusiva a quest'ultimo”.
Anche parte convenuta con la memoria n. 1 ex art. 183 co 6 c.p.c, precisava le conclusioni
nei seguenti termini: “Voglia il Tribunale Ill.mo. IN TESI respingere la domanda attrice perché
infondata in fatto e in diritto. IN IPOTESI Nell'ipotesi denegata che la domanda della attrice do-
vesse ritenersi fondata compensare il credito vantato dalla attrice con il diritto di credito vantato
dal convenuto nei di lei confronti, pari al 50% delle somme depositate sui conti accesi dalla mede-
sima sia presso il MPS Agenzia di Massarosa, sia sul libretto postale alla stessa intestato. IN VIA
RICONVENZIONALE Voglia il Tribunale condannare l'attrice a corrispondere al convenuto una
somma corrispondente al 50% dei denari contenuti sul libretto postale alla stessa intestato agenzia
di Massarosa e presso il MPS agenzia di Massarosa al momento dello scioglimento della comunio-
ne legale, oltre interessi legali da tale momento fino all'effettivo esborso. In ogni caso con vittoria
di competenze e spese di causa, oltre oneri fiscali come per legge”
La causa veniva istruita sulla base delle produzioni documentali delle parti, espletamento
di C.T.U. ed escussione testimoniale.
All'udienza del 6.12.2023, precisate dalle parti le conclusioni, il Giudice tratteneva la causa
in decisione disponendo lo scambio delle memorie conclusionali e delle repliche.
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La domanda attorea è parzialmente fondata e deve essere accolta nei termini di seguito pre-
cisati. Parimenti deve essere accolta solo parzialmente la domanda riconvenzionale del
convenuto.
Sulla domanda di scioglimento della comunione legale dei beni.
Parte attrice ha chiesto disporsi “… lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi in-
teso come suddivisione in parti uguali dei beni e dei proventi acquistati o realizzati dopo il
matrimonio, con restituzione alla comunione, ex art 192 c.c., delle somme prelevate dal pa-
trimonio comune per scopi estranei a quelli previsti dall'art. 186 c.c. e, per tale effetto,
condannare il sig. a versare in favore di parte attrice , Sig.ra Controparte_1 Parte_2
la somma di €. 21.000,00, pari al 50% della somma arbitrariamente preleva-
[...]
ta dal medesimo Sig. dal conto corrente cointestato n. 11366.09”. CP_1
Tale domanda deve essere intesa come domanda di divisione dei beni della comunione le-
gale formatasi tra le odierne parti nel corso del matrimonio e non come domanda di scio-
glimento della comunione legale.
Invero, il regime patrimoniale di comunione legale è già venuto meno per effetto
dell'intervenuta separazione personale dei coniugi (cfr. doc. 3 parte attrice). L'art. 191 del
Codice Civile annovera tra le cause di scioglimento della comunione legale anche la sepa-
razione personale dei coniugi, specificando, al comma 2, così come novellato dalla Legge 6
maggio 2015, n. 55, che lo scioglimento avviene - nel caso di separazione giudiziale - nel
momento in cui il Presidente del Tribunale autorizza i coniugi a vivere separati a seguito di
7
ricorso giudiziale e - nel caso di separazione consensuale - a seguito della sottoscrizione del
processo verbale di separazione che poi viene omologato.
Siamo dunque nella fase successiva allo scioglimento della comunione, ossia quella di divi-
sione dei beni disciplinata dagli artt. 194 ss. c.c.
Sulla natura personale del denaro prelevato da dal conto corrente Controparte_1
cointestato con la moglie.
È pacifico, in quanto, incontestato e, comunque, documentalmente provato (cfr. documen-
tazione versata in atti e relazione peritale) che abbia effettuato, in data Controparte_1
antecedente alla separazione personale dei coniugi, un consistente prelievo di denaro dal
conto corrente cointestato con la moglie (c/c n. 11366.09 cointestato con firme disgiunte,
acceso presso l'istituto di credito Monte dei Paschi di Siena, filiale di Massarosa), pari a
complessivi euro 42.000,00, e girocontato tale somma su un conto corrente intestato esclu-
sivamente a sé medesimo (conto corrente n. 12350/08 acceso presso Banca Monte dei Pa-
schi di Siena filiale di Massarosa).
Secondo la tesi prospettata dall'odierno convenuto il suddetto prelievo sarebbe legittimo,
rientrando tale somma nei beni personali dello stesso esistenti prima del matrimonio - che
per loro natura, sono sottratti al regime di comunione legale (art. 179 lett. a c.c.) - poiché
proveniente da un conto corrente cointestato con il padre aperto nel 2002. Persona_1
Mentre secondo l'attrice, il prelievo sarebbe ingiustificato, costituendo tale somma denaro
comune, a lei spettante per metà.
Orbene, preliminarmente sono necessarie alcune considerazioni in punto di diritto.
8
A norma dell'art. 179 c.c. i beni personali di ciascun coniuge non sono soggetti al regime
della comunione legale. Pertanto, tali beni al momento dello scioglimento della comunione,
devono essere attribuiti esclusivamente al loro titolare, così come prescritto dal successivo
art. 195 c.c. secondo cui "nella divisione i coniugi o i loro eredi hanno diritto di prelevare i
beni mobili che appartenevano ai coniugi stessi prima della comunione o che sono ad essi
pervenuti durante la medesima per successione o donazione".
La seconda parte della sopra citata norma, tuttavia, stabilisce che “in mancanza di prova
contraria si presume che i beni mobili facciano parte della comunione".
È necessario, dunque, che il titolare fornisca la prova del carattere “personalissimo” del be-
ne e ciò per far sì che non operi la presunzione iuris tantum di cui al comma n. 2 dell'art.
195 c.c.
Nel caso in esame il bene asserito come personale è costituito da una somma di denaro.
La disciplina del regime patrimoniale della famiglia (artt. 159 ss. c.c.), quando abbiamo a
che fare con somme di denaro, impone di distinguere
- i proventi dell'attività separata di cui alla lett. c) dell'art. 177, oggetto della co-
munione legale differita (o de residuo, che si realizza al momento dello scioglimen-
to della comunione, e comprende i redditi del coniuge che sussistono al momento
dello scioglimento della comunione e anche i redditi, percetti o percipiendi, che il
coniuge titolare non dimostri di aver consumato o per il soddisfacimento dei bisogni
della famiglia o per investimenti già caduti in comunione);
9
- da altre forme di liquidità in possesso del coniuge, considerate nel successivo
art. 179 c.c. che non entrano nella comunione legale (tra le quali vi rientrano anche,
secondo la lett. a) del suddetto articolo, il denaro di cui il coniuge prima del matri-
monio era proprietario, che è il caso che di nostro interesse).
I provenienti dall'attività personale separata di ciascuno coniuge, in quanto conseguiti du-
rante il matrimonio, costituiscono denaro "familiare" e possono essere impiegati durante il
matrimonio per l'acquisto di beni, che diventano comuni a norma della lett. a dell'art. 177
c.c., oppure possono diventare oggetto della comunione legale differita, o de residuo, se
non consumati al momento dello scioglimento della comunione legale (lett. c dell'art. 177
c.c.) spettando per metà ad entrambi i coniugi (art. 194 c.c.).
Invece, il denaro individuato nelle categorie dell'art. 179 c.c non diviene oggetto di comu-
nione legale differita e quindi non deve essere ripartito tra i coniugi al momento dello scio-
glimento del regime patrimoniale.
Dunque, all'interno del patrimonio di ciascun coniuge bisogna distinguere due masse di de-
naro, quella costituita dai proventi dell'attività separata (che, se non consumati al mo-
mento dello scioglimento della comunione, rientrano nella comunione de residuo e spettano
per metà al coniuge) e quella costituita dal denaro proveniente dai titoli elencati nell'art.
179 c.c. (che non rientrano nella comunione legale e quindi non spettano al coniuge).
Tuttavia, come correttamente osservato anche dalla Suprema Corte di Cassazione, la distin-
zione tra queste due masse patrimoniali liquide - attesa la natura di bene fungibile e consu-
mabile del denaro - è particolarmente ardua perché “se per la prova della provenienza del
10 danaro può essere sufficiente un estratto conto bancario, ad una certa data, quel che resta
difficile è provare che le spese per i bisogni della famiglia non siano state sostenute con
quel denaro: ciascun coniuge, infatti, è tenuto a contribuire ai bisogni della famiglia con le
sue sostanze e la sua capacità di lavoro e il denaro personalissimo e il denaro personale
divenuto "familiare" necessariamente si pongono sullo stesso piano ai fini dell'adempimen-
to di quest'obbligo di contribuzione.
Per "separare" il denaro personalissimo allo scioglimento della comunione, resta allora il
problema di provare non già soltanto la proprietà di una certa somma prima del matri-
monio o la sua provenienza da successione o donazione, ma l'ulteriore fatto che il denaro
che resta non sia "familiare" ma "personalissimo" perché specificamente "conservato"
e non utilizzato per i bisogni della famiglia” (sul punto cfr. Cassazione civile sez. II -
13/07/2023, n. 20066).
Diviene, pertanto, indispensabile che il coniuge titolare del denaro - per superare la presun-
zione di cui alla seconda parte dell'art. 195 c.c. - distingua, nel patrimonio liquido, quanto
denaro è stato prodotto da frutti dei beni propri e dai proventi conseguiti durante il matri-
monio e quanto denaro, appartenendogli prima del matrimonio o provenendo dai "titoli"
elencati nell'art. 179, sia andato a costituire una sorta di patrimonio separato, suscettibile di
"trasformazione" ai sensi della lett. f) dell'art. 179 c.c. o di prelievo ex art. 195 c.c.
Nel caso in esame la prova del carattere “personalissimo” del denaro non è stata offerta dal
convenuto, il quale non ha fornito elementi utili a dimostrare, anche per mezzo di presun-
zioni, che il denaro per cui è causa gli apparteneva già prima del matrimonio e che la sud-
11
detta somma sia stata nel corso dell'unione coniugale conservata e non impiegata per i bi-
sogni della famiglia.
Anzi dall'esame della C.T.U. espletata in corso di causa dal Dott. è emerso il Per_2
contrario, ovverosia che il denaro asserito come personale dal (proveniente dal CP_1
conto corrente n. 16274.64 cointestato tra quest'ultimo e il proprio padre Persona_1
sia stato interamente utilizzato - unitamente ad altre somme di denaro (tra le quali euro
20.000,00 oggetto di prestito al da parte di ) - dai coniugi per CP_1 Persona_3
l'acquisto nel 2005 della casa familiare, (cfr. relazione peritale pag. 18, supplemento di
C.T.U., testimonianza di ). Testimone_1
Dalla C.T.U. è emerso, altresì, che il conto corrente cointestato tra i coniugi (n. 11366.09
cointestato con firme disgiunte, acceso presso l'istituto di credito Monte dei Paschi di Sie-
na, filiale di Massarosa) è stato alimentato nel corso del tempo da somme che il padre della
era solito donare alla figlia e ai nipoti nonché dagli stipendi del che Parte_1 CP_1
come poc'anzi detto, a norma dell'art. 177 lett c), c.c., se non consumati al momento dello
scioglimento della comunione, costituiscono denaro familiare e cadono nella comunione de
residuo, spettando per metà al coniuge (secondo quando disposto dall'art. 194 co. 1 c.c).
Dai sopradescritti accertamenti si evince, quini, che la provvista del conto corrente cointe-
stato n. 11366.09, al momento dell'effettuazione da parte del convenuto dei prelievi, era
costituita esclusivamente da denaro familiare. Pertanto, il convenuto non aveva il diritto di
prelevarle la suddetta somma a norma dell'art 195 c.c., con conseguente obbligo di
quest'ultimo di restituzione a norma dell'art. 192 c.c..
12
Occorre, dunque, procedere alla quantificazione di quanto spettante all'attrice.
Il C.T.U. ha accertato che il primo prelievo di denaro dal conto cointestato n. 11366.09 (ac-
ceso presso MPS filiale di Massarosa) è stato effettuato dall'odierno convenuto in data
17.05.2018 per un ammontare di euro 35.000,00 e che tale somma è stata girocontata su un
conto corrente intestato esclusivamente al convenuto. Il Consulente d'Ufficio ha accertato,
altresì, che da luglio 2018 a dicembre 2018 sono stati effettuati ulteriori prelievi dal conto
corrente in questione, per un ammontare complessivo di euro 9.390,65, di cui euro 3.250,00
prelevati allo sportello, ma di incerta imputazione potendo essere stati prelevati da entrambi
gli intestatari, euro 3.857,20 da imputarsi a parte convenuta per esigenze personali ed euro
2.283,45 utilizzati da parte convenuta per esigenze familiari.
Dunque, la somma illegittimamente prelevata dal convenuto dal patrimonio comune am-
monta ad euro euro 38.857,20, pertanto, alla convenuta spetta metà della suddetta somma
che corrisponde ad euro 19.428,60.
Sull'eccezione di compensazione sollevata da parte convenuta con la comparsa di costi-
tuzione e risposta.
Il convenuto ha domandato, in via riconvenzionale, l'accertamento delle somme depositate
in rapporti bancari e postali intestati all'attrice, con diritto di ottenere il 50% delle somme, e
l'eventuale compensazione tra i reciproci crediti.
La domanda è fondata.
13
Il Consulente tecnico d'Ufficio ha accertato che l'attrice è intestataria di un conto corrente,
il n. 12352.91, acceso presso la Banca Monte dei Paschi di Siena Agenzia di Massarosa in
data 17.05.2018, di un libretto di deposito postale, il n. 2194298, acceso presso l'ufficio
Postale di Bozzano ed, infine, di una Carta Postpay Evolution, n. 5333171108984127, ac-
ceso presso l'Ufficio Postale di Quiesa. Ha verificato altresì che:
- sul conto corrente n. 12352.91, acceso presso la Banca Monte dei Paschi di Siena
Agenzia di Massarosa in data 17.05.2018 ed intestato a , a Parte_1
far data dal 19.04.2019 (data che il consulente indica come la data in cui è avvenuto
lo scioglimento della comunione) erano depositati euro 600,79, di cui euro 600 ver-
sati in contanti in data 21.05.2018 ed euro 24.99 in data 8.01.2019;
- sul libretto di deposito postale n. 2194298, acceso presso l'ufficio Postale di Boz-
zano ed intestato a , dalla sua apertura sino al momento dello Parte_1
scioglimento della comunione avvenuta in data 19.04.2019, vi erano depositati euro
4.876,58;
- sulla carta postpay evolution n. 5333171108984127 acceso presso l'Ufficio Postale
di Quiesa dalla sua apertura avvenuta in data 1.04.2020 sino al 3.02.2023 erano de-
positati euro 4.435,66.
Inoltre dall'esame dell'elaborato peritale risultano prelievi dal libretto postale n. 2194298,
acceso presso l'ufficio Postale di Bozzano ed intestato a , effettuati Parte_1
in epoca coeva al prelevamento effettuato dal (maggio 2018) per un ammontare CP_1
complessivo di euro 13.433,46 ( 18.310,04 – 4876,58).
14
Anche in relazione a tali somme valgono le medesime considerazioni in diritto sopra svolte
in ordine alla natura personale di tali prelievi che, in difetto di prova circa il carattere “per-
sonalissimo” del denaro, costituscono denaro familiare e devono rientrare nella comunione
“ de residuo”.
Quindi, tali beni devono essere ripartiti tra i coniugi, con attribuzione al della CP_1
metà della somma prelevata dal libretto di deposito postale ( euro 6716,73 ), metà della
somma che residua sul libretto al momento dello scioglimento della comunione ( euro
2438,29 ) oltre alla metà della somma che risulta sul conto corrente n. 12352.91 acceso
presso la Banca Monte dei Paschi di Siena Agenzia di Massarosa (euro 300,40).
Pertanto, in accoglimento dell'eccezione di compensazione sollevata dal convenuto,
quest'ultimo dovrà restituire a parte attrice la differenza tra le reciproche poste debito-
rie/creditorie, pari ad euro 9.973,18 oltre interessi dalla domanda al saldo.
La soccombenza parziale reciproca consente di compensare per il 50% le spese di lite, con
condanna di parte convenuta a rifondere all'attrice la rimanente metà .
Le spese di C vengono definitivamente poste a carico di entrambe le parti in pari misura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LUCCA
In composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa A M, ha pronunciato la se-
guente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2371/2020 del Registro Generale Affari Contenziosi
promossa da
Parte_1
(Avv. N G)
Attore
contro
Controparte_1
(Avv. M E L)
Convenuto
Oggetto: sulla base delle CONCLUSIONI precisate dalle parti:
ATTORE: “Disporre lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi inteso come suddivisione
in parti uguali dei beni e dei proventi acquistati o realizzati dopo il matrimonio, con restituzione al-
la comunione, ex art 192 c.c., delle somme prelevate dal patrimonio comune per scopi estranei a
quelli previsti dall'art. 186 c.c. e, per tale effetto, condannare il sig. a versare in Controparte_1
1 favore di parte attrice, Sig.ra , la somma di €. 21.000,00, pari al 50% della Parte_1
somma arbitrariamente prelevata dal medesimo Sig. dal conto corrente cointestato n. CP_1
11366.09 acceso presso Monte dei Paschi di Siena, Agenzia di Massarosa, prima della separazione
iscritta a ruolo di fronte al Tribunale di Lucca R.G n.4914/2018 con Udienza Presidenziale fissata
per il giorno 17 Aprile 2019, e versata su un conto corrente intestato in via esclusiva a
quest'ultimo”.
CONVENUTO: “Voglia il Tribunale Ill.mo. IN TESI respingere la domanda attrice perché infonda-
ta in fatto e in diritto. IN IPOTESI Nell'ipotesi denegata che la domanda della attrice dovesse rite-
nersi fondata compensare il credito vantato dalla attrice con il diritto di credito vantato dal conve-
nuto nei di lei confronti, pari al 50% delle somme depositate sui conti accesi dalla medesima sia
presso il MPS Agenzia di Massarosa, sia sul libretto postale alla stessa intestato. IN VIA RICON-
VENZIONALE Voglia il Tribunale condannare l'attrice a corrispondere al convenuto una somma
corrispondente al 50% dei denari contenuti sul libretto postale alla stessa intestato agenzia di Mas-
sarosa e presso il MPS agenzia di Massarosa al momento dello scioglimento della comunione lega-
le, oltre interessi legali da tale momento fino all'effettivo esborso. In ogni caso con vittoria di com-
petenze e spese di causa, oltre oneri fiscali come per legge”.
* * *
In fatto e in diritto.
Con atto di citazione ritualmente notificato – premesso di aver Parte_1
contratto in data 16.06.2003 matrimonio civile con optando per il regi- Controparte_1
me di comunione legale dei beni - conveniva in giudizio quest'ultimo chiedendo
all'intestato Tribunale di disporre lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi e,
per l'effetto, condannare a versare in favore dell'attrice la somma di euro Controparte_1
21.000,00, pari al 50% della somma arbitrariamente prelevata dal medesimo dal conto cor-
2
rente cointestato n. 11366.09 - acceso presso Monte dei Paschi Di Siena, Agenzia di Massa-
rosa - prima del procedimento di separazione, iscritto a ruolo di fronte al Tribunale di Luc-
ca (R.G. n. 4914/2018 con Udienza Presidenziale fissata per il 17.04.2019) e versata su un
conto corrente intestato in via esclusiva a quest'ultimo.
A fondamento delle proprie domande parte attrice deduceva che i coniugi erano cointestata-
ri, con firme disgiunte, del conto corrente acceso presso la Monte dei Paschi di Siena, filiale
di Lucca (n. 28774,83) successivamente trasferito alla Filiale di Massarosa (n. 11366.09);
che il suddetto conto corrente veniva alimentato con lo stipendio di e con Controparte_1
somme che il padre dell'odierna attrice, durante l'anno, era solito donare alla figlia e ai ni-
poti;che in data 17.05.2018 – periodo in cui il rapporto coniugale intercorrente tra le parti
era già entrato in crisi ed erano già pendenti le trattative per la separazione - il pre- CP_1
levava, all'insaputa della moglie, mediante giroconto bancario, la somma di euro 35.000,00
dal conto corrente cointestato, lasciando sullo stesso un saldo positivo pari ad euro
6.957,39;che nei mesi successivi venivano effettuati dal altri prelievi, per un tota- CP_1
le complessivo di euro 42.000,00;che le somme prelevate venivano impiegate dall'odierno
convenuto per soddisfacimento di esigenze personali e non per il mantenimento della fami-
glia e dei figli, rimasti privi di mezzi di sussistenza;che, successivamente alla sentenza di
separazione personale dei coniugi, l'odierna attrice inviava a una richie- Controparte_1
sta di restituzione della metà delle somme indebitamente prelevate, senza ottenere alcun ri-
scontro;che anche in sede di negoziazione assistita le parti non raggiungevano un accorto.
Tanto premesso, parte attrice concludeva spiegando le conclusioni sovra riportate.
3
Radicatosi il contraddittorio si costituiva ritualmente che contestando Controparte_1
quanto ex adverso dedotto da controparte, chiedeva il rigetto delle domande attoree, formu-
lando in subordine anche apposita domanda riconvenzionale.
Nello specifico, eccepiva l'infondatezza della domanda di scioglimento Controparte_1
della comunione legale, adducendo che tale regime patrimoniale era già venuto meno in
conseguenza della sentenza di separazione emessa in data 17.04.2019.
Quanto alla domanda di restituzione della metà delle somme prelevate dal conto corrente
cointestato, deduceva che il prelievo di euro 38.000,00 era da considerarsi legittimo, rien-
trando tale somma nei beni personali dello stesso, esistenti prima del matrimonio che, per
loro natura, sono sottratti al regime di comunione legale.
In particolare, il convenuto precisava che nel 2002 e, quindi, in epoca anteriore al matrimo-
nio, aveva depositato su un conto cointestato con il padre euro 43.107,624;Persona_1
che anche dopo il matrimonio aveva mantenuto la contitolarità del suddetto conto, conti-
nuando a gestire i denari del padre;che successivamente nel 2014 accendeva il conto coin-
testato con la moglie sul quale confluiva la somma in questione e successivamente lo sti-
pendio del medesimo;che il padre aveva chiesto con lettera la restituzione di metà della
suddetta somma;che la moglie, quando i coniugi avevano serenamente parlato della sepa-
razione, aveva riconosciuto espressamente la titolarità in capo al marito dei denari in que-
stione riconoscendone la natura personale.
Quanto alla restante somma prelevata, pari a circa euro 4.000,00, asseriva che la stessa,
contrariamente a quanto affermato da controparte, era stata impiegata per il soddisfacimen-
to dei bisogni della famiglia.
4
Da ultimo, deduceva che l'odierna attrice era titolare di somme rilevanti Controparte_1
depositate su conti correnti accesi in Italia (MPS agenzia di Massarosa) ed in Francia e che,
pertanto, il medesimo aveva diritto ad ottenere il 50% dei suddetti importi poiché rientranti
nella comunione legale dei beni. Dunque, nella denegata ipotesi di accoglimento della do-
manda attorea, il convenuto eccepiva la compensazione tra il credito vantato dall'attrice e il
diritto di credito vantato dallo stesso per le ragioni appena esposte.
Tanto premesso, formulava le seguenti conclusioni “Voglia il Tribunale Controparte_1
Ill.mo. IN TESI respingere la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto. IN IPO-
TESI Nell'ipotesi denegata che la domanda della attrice dovesse ritenersi fondata compen-
sare il credito vantato dalla attrice con il diritto di credito vantato dal convenuto nei di lei
confronti, pari al 50% delle somme depositate sui conti della medesima IN VIA RICONVEN-
ZIONALE Voglia il Tribunale condannare l'attrice a corrispondere il 50% dei denari con-
tenuti su un libretto postale alla stessa intestato e sul c/c alla stessa intestato Agenzia di
Massarosa al momento di scioglimento della comunione legale. In ogni caso con vittoria di
competenze e spese di causa”.
Venivano depositate le memorie ex. Art. 183 co. 6 c.p.c.
Nella memoria n. 1 ex art. 183 co. 6 c.p.c., parte attrice precisava che la domanda di scio-
glimento della conclusione doveva intendersi formulata nei seguenti termini “Disporre lo
scioglimento della comunione legale tra i coniugi inteso come suddivisione in parti uguali
dei beni e dei proventi acquistati o realizzati dopo il matrimonio, con restituzione alla co-
munione, ex art 192 c.c., delle somme prelevate dal patrimonio comune per scopi estranei
a quelli previsti dall'art. 186 c.c. e, per tale effetto, condannare il sig. a Controparte_1
5 versare in favore di parte attrice , Sig.ra , la somma di €. 21.000,00, Parte_1
pari al 50% della somma arbitrariamente prelevata dal medesimo Sig. dal conto CP_1
corrente cointestato n. 11366.09 acceso presso Monte dei Paschi di Siena, Agenzia di Mas-
sarosa, prima della separazione iscritta a ruolo di fronte al Tribunale di Lucca R.G
n.4914/2018 con Udienza Presidenziale fissata per il giorno 17 Aprile 2019, e versata su
un conto corrente intestato in via esclusiva a quest'ultimo”.
Anche parte convenuta con la memoria n. 1 ex art. 183 co 6 c.p.c, precisava le conclusioni
nei seguenti termini: “Voglia il Tribunale Ill.mo. IN TESI respingere la domanda attrice perché
infondata in fatto e in diritto. IN IPOTESI Nell'ipotesi denegata che la domanda della attrice do-
vesse ritenersi fondata compensare il credito vantato dalla attrice con il diritto di credito vantato
dal convenuto nei di lei confronti, pari al 50% delle somme depositate sui conti accesi dalla mede-
sima sia presso il MPS Agenzia di Massarosa, sia sul libretto postale alla stessa intestato. IN VIA
RICONVENZIONALE Voglia il Tribunale condannare l'attrice a corrispondere al convenuto una
somma corrispondente al 50% dei denari contenuti sul libretto postale alla stessa intestato agenzia
di Massarosa e presso il MPS agenzia di Massarosa al momento dello scioglimento della comunio-
ne legale, oltre interessi legali da tale momento fino all'effettivo esborso. In ogni caso con vittoria
di competenze e spese di causa, oltre oneri fiscali come per legge”
La causa veniva istruita sulla base delle produzioni documentali delle parti, espletamento
di C.T.U. ed escussione testimoniale.
All'udienza del 6.12.2023, precisate dalle parti le conclusioni, il Giudice tratteneva la causa
in decisione disponendo lo scambio delle memorie conclusionali e delle repliche.
6
La domanda attorea è parzialmente fondata e deve essere accolta nei termini di seguito pre-
cisati. Parimenti deve essere accolta solo parzialmente la domanda riconvenzionale del
convenuto.
Sulla domanda di scioglimento della comunione legale dei beni.
Parte attrice ha chiesto disporsi “… lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi in-
teso come suddivisione in parti uguali dei beni e dei proventi acquistati o realizzati dopo il
matrimonio, con restituzione alla comunione, ex art 192 c.c., delle somme prelevate dal pa-
trimonio comune per scopi estranei a quelli previsti dall'art. 186 c.c. e, per tale effetto,
condannare il sig. a versare in favore di parte attrice , Sig.ra Controparte_1 Parte_2
la somma di €. 21.000,00, pari al 50% della somma arbitrariamente preleva-
[...]
ta dal medesimo Sig. dal conto corrente cointestato n. 11366.09”. CP_1
Tale domanda deve essere intesa come domanda di divisione dei beni della comunione le-
gale formatasi tra le odierne parti nel corso del matrimonio e non come domanda di scio-
glimento della comunione legale.
Invero, il regime patrimoniale di comunione legale è già venuto meno per effetto
dell'intervenuta separazione personale dei coniugi (cfr. doc. 3 parte attrice). L'art. 191 del
Codice Civile annovera tra le cause di scioglimento della comunione legale anche la sepa-
razione personale dei coniugi, specificando, al comma 2, così come novellato dalla Legge 6
maggio 2015, n. 55, che lo scioglimento avviene - nel caso di separazione giudiziale - nel
momento in cui il Presidente del Tribunale autorizza i coniugi a vivere separati a seguito di
7
ricorso giudiziale e - nel caso di separazione consensuale - a seguito della sottoscrizione del
processo verbale di separazione che poi viene omologato.
Siamo dunque nella fase successiva allo scioglimento della comunione, ossia quella di divi-
sione dei beni disciplinata dagli artt. 194 ss. c.c.
Sulla natura personale del denaro prelevato da dal conto corrente Controparte_1
cointestato con la moglie.
È pacifico, in quanto, incontestato e, comunque, documentalmente provato (cfr. documen-
tazione versata in atti e relazione peritale) che abbia effettuato, in data Controparte_1
antecedente alla separazione personale dei coniugi, un consistente prelievo di denaro dal
conto corrente cointestato con la moglie (c/c n. 11366.09 cointestato con firme disgiunte,
acceso presso l'istituto di credito Monte dei Paschi di Siena, filiale di Massarosa), pari a
complessivi euro 42.000,00, e girocontato tale somma su un conto corrente intestato esclu-
sivamente a sé medesimo (conto corrente n. 12350/08 acceso presso Banca Monte dei Pa-
schi di Siena filiale di Massarosa).
Secondo la tesi prospettata dall'odierno convenuto il suddetto prelievo sarebbe legittimo,
rientrando tale somma nei beni personali dello stesso esistenti prima del matrimonio - che
per loro natura, sono sottratti al regime di comunione legale (art. 179 lett. a c.c.) - poiché
proveniente da un conto corrente cointestato con il padre aperto nel 2002. Persona_1
Mentre secondo l'attrice, il prelievo sarebbe ingiustificato, costituendo tale somma denaro
comune, a lei spettante per metà.
Orbene, preliminarmente sono necessarie alcune considerazioni in punto di diritto.
8
A norma dell'art. 179 c.c. i beni personali di ciascun coniuge non sono soggetti al regime
della comunione legale. Pertanto, tali beni al momento dello scioglimento della comunione,
devono essere attribuiti esclusivamente al loro titolare, così come prescritto dal successivo
art. 195 c.c. secondo cui "nella divisione i coniugi o i loro eredi hanno diritto di prelevare i
beni mobili che appartenevano ai coniugi stessi prima della comunione o che sono ad essi
pervenuti durante la medesima per successione o donazione".
La seconda parte della sopra citata norma, tuttavia, stabilisce che “in mancanza di prova
contraria si presume che i beni mobili facciano parte della comunione".
È necessario, dunque, che il titolare fornisca la prova del carattere “personalissimo” del be-
ne e ciò per far sì che non operi la presunzione iuris tantum di cui al comma n. 2 dell'art.
195 c.c.
Nel caso in esame il bene asserito come personale è costituito da una somma di denaro.
La disciplina del regime patrimoniale della famiglia (artt. 159 ss. c.c.), quando abbiamo a
che fare con somme di denaro, impone di distinguere
- i proventi dell'attività separata di cui alla lett. c) dell'art. 177, oggetto della co-
munione legale differita (o de residuo, che si realizza al momento dello scioglimen-
to della comunione, e comprende i redditi del coniuge che sussistono al momento
dello scioglimento della comunione e anche i redditi, percetti o percipiendi, che il
coniuge titolare non dimostri di aver consumato o per il soddisfacimento dei bisogni
della famiglia o per investimenti già caduti in comunione);
9
- da altre forme di liquidità in possesso del coniuge, considerate nel successivo
art. 179 c.c. che non entrano nella comunione legale (tra le quali vi rientrano anche,
secondo la lett. a) del suddetto articolo, il denaro di cui il coniuge prima del matri-
monio era proprietario, che è il caso che di nostro interesse).
I provenienti dall'attività personale separata di ciascuno coniuge, in quanto conseguiti du-
rante il matrimonio, costituiscono denaro "familiare" e possono essere impiegati durante il
matrimonio per l'acquisto di beni, che diventano comuni a norma della lett. a dell'art. 177
c.c., oppure possono diventare oggetto della comunione legale differita, o de residuo, se
non consumati al momento dello scioglimento della comunione legale (lett. c dell'art. 177
c.c.) spettando per metà ad entrambi i coniugi (art. 194 c.c.).
Invece, il denaro individuato nelle categorie dell'art. 179 c.c non diviene oggetto di comu-
nione legale differita e quindi non deve essere ripartito tra i coniugi al momento dello scio-
glimento del regime patrimoniale.
Dunque, all'interno del patrimonio di ciascun coniuge bisogna distinguere due masse di de-
naro, quella costituita dai proventi dell'attività separata (che, se non consumati al mo-
mento dello scioglimento della comunione, rientrano nella comunione de residuo e spettano
per metà al coniuge) e quella costituita dal denaro proveniente dai titoli elencati nell'art.
179 c.c. (che non rientrano nella comunione legale e quindi non spettano al coniuge).
Tuttavia, come correttamente osservato anche dalla Suprema Corte di Cassazione, la distin-
zione tra queste due masse patrimoniali liquide - attesa la natura di bene fungibile e consu-
mabile del denaro - è particolarmente ardua perché “se per la prova della provenienza del
10 danaro può essere sufficiente un estratto conto bancario, ad una certa data, quel che resta
difficile è provare che le spese per i bisogni della famiglia non siano state sostenute con
quel denaro: ciascun coniuge, infatti, è tenuto a contribuire ai bisogni della famiglia con le
sue sostanze e la sua capacità di lavoro e il denaro personalissimo e il denaro personale
divenuto "familiare" necessariamente si pongono sullo stesso piano ai fini dell'adempimen-
to di quest'obbligo di contribuzione.
Per "separare" il denaro personalissimo allo scioglimento della comunione, resta allora il
problema di provare non già soltanto la proprietà di una certa somma prima del matri-
monio o la sua provenienza da successione o donazione, ma l'ulteriore fatto che il denaro
che resta non sia "familiare" ma "personalissimo" perché specificamente "conservato"
e non utilizzato per i bisogni della famiglia” (sul punto cfr. Cassazione civile sez. II -
13/07/2023, n. 20066).
Diviene, pertanto, indispensabile che il coniuge titolare del denaro - per superare la presun-
zione di cui alla seconda parte dell'art. 195 c.c. - distingua, nel patrimonio liquido, quanto
denaro è stato prodotto da frutti dei beni propri e dai proventi conseguiti durante il matri-
monio e quanto denaro, appartenendogli prima del matrimonio o provenendo dai "titoli"
elencati nell'art. 179, sia andato a costituire una sorta di patrimonio separato, suscettibile di
"trasformazione" ai sensi della lett. f) dell'art. 179 c.c. o di prelievo ex art. 195 c.c.
Nel caso in esame la prova del carattere “personalissimo” del denaro non è stata offerta dal
convenuto, il quale non ha fornito elementi utili a dimostrare, anche per mezzo di presun-
zioni, che il denaro per cui è causa gli apparteneva già prima del matrimonio e che la sud-
11
detta somma sia stata nel corso dell'unione coniugale conservata e non impiegata per i bi-
sogni della famiglia.
Anzi dall'esame della C.T.U. espletata in corso di causa dal Dott. è emerso il Per_2
contrario, ovverosia che il denaro asserito come personale dal (proveniente dal CP_1
conto corrente n. 16274.64 cointestato tra quest'ultimo e il proprio padre Persona_1
sia stato interamente utilizzato - unitamente ad altre somme di denaro (tra le quali euro
20.000,00 oggetto di prestito al da parte di ) - dai coniugi per CP_1 Persona_3
l'acquisto nel 2005 della casa familiare, (cfr. relazione peritale pag. 18, supplemento di
C.T.U., testimonianza di ). Testimone_1
Dalla C.T.U. è emerso, altresì, che il conto corrente cointestato tra i coniugi (n. 11366.09
cointestato con firme disgiunte, acceso presso l'istituto di credito Monte dei Paschi di Sie-
na, filiale di Massarosa) è stato alimentato nel corso del tempo da somme che il padre della
era solito donare alla figlia e ai nipoti nonché dagli stipendi del che Parte_1 CP_1
come poc'anzi detto, a norma dell'art. 177 lett c), c.c., se non consumati al momento dello
scioglimento della comunione, costituiscono denaro familiare e cadono nella comunione de
residuo, spettando per metà al coniuge (secondo quando disposto dall'art. 194 co. 1 c.c).
Dai sopradescritti accertamenti si evince, quini, che la provvista del conto corrente cointe-
stato n. 11366.09, al momento dell'effettuazione da parte del convenuto dei prelievi, era
costituita esclusivamente da denaro familiare. Pertanto, il convenuto non aveva il diritto di
prelevarle la suddetta somma a norma dell'art 195 c.c., con conseguente obbligo di
quest'ultimo di restituzione a norma dell'art. 192 c.c..
12
Occorre, dunque, procedere alla quantificazione di quanto spettante all'attrice.
Il C.T.U. ha accertato che il primo prelievo di denaro dal conto cointestato n. 11366.09 (ac-
ceso presso MPS filiale di Massarosa) è stato effettuato dall'odierno convenuto in data
17.05.2018 per un ammontare di euro 35.000,00 e che tale somma è stata girocontata su un
conto corrente intestato esclusivamente al convenuto. Il Consulente d'Ufficio ha accertato,
altresì, che da luglio 2018 a dicembre 2018 sono stati effettuati ulteriori prelievi dal conto
corrente in questione, per un ammontare complessivo di euro 9.390,65, di cui euro 3.250,00
prelevati allo sportello, ma di incerta imputazione potendo essere stati prelevati da entrambi
gli intestatari, euro 3.857,20 da imputarsi a parte convenuta per esigenze personali ed euro
2.283,45 utilizzati da parte convenuta per esigenze familiari.
Dunque, la somma illegittimamente prelevata dal convenuto dal patrimonio comune am-
monta ad euro euro 38.857,20, pertanto, alla convenuta spetta metà della suddetta somma
che corrisponde ad euro 19.428,60.
Sull'eccezione di compensazione sollevata da parte convenuta con la comparsa di costi-
tuzione e risposta.
Il convenuto ha domandato, in via riconvenzionale, l'accertamento delle somme depositate
in rapporti bancari e postali intestati all'attrice, con diritto di ottenere il 50% delle somme, e
l'eventuale compensazione tra i reciproci crediti.
La domanda è fondata.
13
Il Consulente tecnico d'Ufficio ha accertato che l'attrice è intestataria di un conto corrente,
il n. 12352.91, acceso presso la Banca Monte dei Paschi di Siena Agenzia di Massarosa in
data 17.05.2018, di un libretto di deposito postale, il n. 2194298, acceso presso l'ufficio
Postale di Bozzano ed, infine, di una Carta Postpay Evolution, n. 5333171108984127, ac-
ceso presso l'Ufficio Postale di Quiesa. Ha verificato altresì che:
- sul conto corrente n. 12352.91, acceso presso la Banca Monte dei Paschi di Siena
Agenzia di Massarosa in data 17.05.2018 ed intestato a , a Parte_1
far data dal 19.04.2019 (data che il consulente indica come la data in cui è avvenuto
lo scioglimento della comunione) erano depositati euro 600,79, di cui euro 600 ver-
sati in contanti in data 21.05.2018 ed euro 24.99 in data 8.01.2019;
- sul libretto di deposito postale n. 2194298, acceso presso l'ufficio Postale di Boz-
zano ed intestato a , dalla sua apertura sino al momento dello Parte_1
scioglimento della comunione avvenuta in data 19.04.2019, vi erano depositati euro
4.876,58;
- sulla carta postpay evolution n. 5333171108984127 acceso presso l'Ufficio Postale
di Quiesa dalla sua apertura avvenuta in data 1.04.2020 sino al 3.02.2023 erano de-
positati euro 4.435,66.
Inoltre dall'esame dell'elaborato peritale risultano prelievi dal libretto postale n. 2194298,
acceso presso l'ufficio Postale di Bozzano ed intestato a , effettuati Parte_1
in epoca coeva al prelevamento effettuato dal (maggio 2018) per un ammontare CP_1
complessivo di euro 13.433,46 ( 18.310,04 – 4876,58).
14
Anche in relazione a tali somme valgono le medesime considerazioni in diritto sopra svolte
in ordine alla natura personale di tali prelievi che, in difetto di prova circa il carattere “per-
sonalissimo” del denaro, costituscono denaro familiare e devono rientrare nella comunione
“ de residuo”.
Quindi, tali beni devono essere ripartiti tra i coniugi, con attribuzione al della CP_1
metà della somma prelevata dal libretto di deposito postale ( euro 6716,73 ), metà della
somma che residua sul libretto al momento dello scioglimento della comunione ( euro
2438,29 ) oltre alla metà della somma che risulta sul conto corrente n. 12352.91 acceso
presso la Banca Monte dei Paschi di Siena Agenzia di Massarosa (euro 300,40).
Pertanto, in accoglimento dell'eccezione di compensazione sollevata dal convenuto,
quest'ultimo dovrà restituire a parte attrice la differenza tra le reciproche poste debito-
rie/creditorie, pari ad euro 9.973,18 oltre interessi dalla domanda al saldo.
La soccombenza parziale reciproca consente di compensare per il 50% le spese di lite, con
condanna di parte convenuta a rifondere all'attrice la rimanente metà .
Le spese di C vengono definitivamente poste a carico di entrambe le parti in pari misura.
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