Trib. Lucca, sentenza 01/08/2024, n. 912
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Testo completo
N. R.G. 2371/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LUCCA
In composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa A M, ha pronunciato la se-
guente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2371/2020 del Registro Generale Affari Contenziosi
promossa da
Parte_1
(Avv. N G)
Attore
contro
Controparte_1
(Avv. M E L)
Convenuto
Oggetto: sulla base delle CONCLUSIONI precisate dalle parti:
ATTORE: “Disporre lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi inteso come suddivisione
in parti uguali dei beni e dei proventi acquistati o realizzati dopo il matrimonio, con restituzione al-
la comunione, ex art 192 c.c., delle somme prelevate dal patrimonio comune per scopi estranei a
quelli previsti dall'art. 186 c.c. e, per tale effetto, condannare il sig. a versare in Controparte_1
1 favore di parte attrice, Sig.ra , la somma di €. 21.000,00, pari al 50% della Parte_1
somma arbitrariamente prelevata dal medesimo Sig. dal conto corrente cointestato n. CP_1
11366.09 acceso presso Monte dei Paschi di Siena, Agenzia di Massarosa, prima della separazione
iscritta a ruolo di fronte al Tribunale di Lucca R.G n.4914/2018 con Udienza Presidenziale fissata
per il giorno 17 Aprile 2019, e versata su un conto corrente intestato in via esclusiva a
quest'ultimo”.
CONVENUTO: “Voglia il Tribunale Ill.mo. IN TESI respingere la domanda attrice perché infonda-
ta in fatto e in diritto. IN IPOTESI Nell'ipotesi denegata che la domanda della attrice dovesse rite-
nersi fondata compensare il credito vantato dalla attrice con il diritto di credito vantato dal conve-
nuto nei di lei confronti, pari al 50% delle somme depositate sui conti accesi dalla medesima sia
presso il MPS Agenzia di Massarosa, sia sul libretto postale alla stessa intestato. IN VIA RICON-
VENZIONALE Voglia il Tribunale condannare l'attrice a corrispondere al convenuto una somma
corrispondente al 50% dei denari contenuti sul libretto postale alla stessa intestato agenzia di Mas-
sarosa e presso il MPS agenzia di Massarosa al momento dello scioglimento della comunione lega-
le, oltre interessi legali da tale momento fino all'effettivo esborso. In ogni caso con vittoria di com-
petenze e spese di causa, oltre oneri fiscali come per legge”.
* * *
In fatto e in diritto.
Con atto di citazione ritualmente notificato – premesso di aver Parte_1
contratto in data 16.06.2003 matrimonio civile con optando per il regi- Controparte_1
me di comunione legale dei beni - conveniva in giudizio quest'ultimo chiedendo
all'intestato Tribunale di disporre lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi e,
per l'effetto, condannare a versare in favore dell'attrice la somma di euro Controparte_1
21.000,00, pari al 50% della somma arbitrariamente prelevata dal medesimo dal conto cor-
2
rente cointestato n. 11366.09 - acceso presso Monte dei Paschi Di Siena, Agenzia di Massa-
rosa - prima del procedimento di separazione, iscritto a ruolo di fronte al Tribunale di Luc-
ca (R.G. n. 4914/2018 con Udienza Presidenziale fissata per il 17.04.2019) e versata su un
conto corrente intestato in via esclusiva a quest'ultimo.
A fondamento delle proprie domande parte attrice deduceva che i coniugi erano cointestata-
ri, con firme disgiunte, del conto corrente acceso presso la Monte dei Paschi di Siena, filiale
di Lucca (n. 28774,83) successivamente trasferito alla Filiale di Massarosa (n. 11366.09);
che il suddetto conto corrente veniva alimentato con lo stipendio di e con Controparte_1
somme che il padre dell'odierna attrice, durante l'anno, era solito donare alla figlia e ai ni-
poti;
che in data 17.05.2018 – periodo in cui il rapporto coniugale intercorrente tra le parti
era già entrato in crisi ed erano già pendenti le trattative per la separazione - il pre- CP_1
levava, all'insaputa della moglie, mediante giroconto bancario, la somma di euro 35.000,00
dal conto corrente cointestato, lasciando sullo stesso un saldo positivo pari ad euro
6.957,39;
che nei mesi successivi venivano effettuati dal altri prelievi, per un tota- CP_1
le complessivo di euro 42.000,00;
che le somme prelevate venivano impiegate dall'odierno
convenuto per soddisfacimento di esigenze personali e non per il mantenimento della fami-
glia e dei figli, rimasti privi di mezzi di sussistenza;
che, successivamente alla sentenza di
separazione personale dei coniugi, l'odierna attrice inviava a una richie- Controparte_1
sta di restituzione della metà delle somme indebitamente prelevate, senza ottenere alcun ri-
scontro;
che anche in sede di negoziazione assistita le parti non raggiungevano un accorto.
Tanto premesso, parte attrice concludeva spiegando le conclusioni sovra riportate.
3
Radicatosi il contraddittorio si costituiva ritualmente che contestando Controparte_1
quanto ex adverso dedotto da controparte, chiedeva il rigetto delle domande attoree, formu-
lando in subordine anche apposita domanda riconvenzionale.
Nello specifico, eccepiva l'infondatezza della domanda di scioglimento Controparte_1
della comunione legale, adducendo che tale regime patrimoniale era già venuto meno in
conseguenza della sentenza di separazione emessa in data 17.04.2019.
Quanto alla domanda di restituzione della metà delle somme prelevate dal conto corrente
cointestato, deduceva che il prelievo di euro 38.000,00 era da considerarsi legittimo, rien-
trando tale somma nei beni personali dello stesso, esistenti prima del matrimonio che, per
loro natura, sono sottratti al regime di comunione legale.
In particolare, il convenuto precisava che nel 2002 e, quindi, in epoca anteriore al matrimo-
nio, aveva depositato su un conto cointestato con il padre euro 43.107,624;
Persona_1
che anche dopo il matrimonio aveva mantenuto la contitolarità del suddetto conto, conti-
nuando a gestire i denari del padre;
che successivamente nel 2014 accendeva il conto coin-
testato con la moglie sul quale confluiva la somma in questione e successivamente lo sti-
pendio del medesimo;
che il padre aveva chiesto con lettera la restituzione di metà della
suddetta somma;
che la moglie, quando i coniugi avevano serenamente parlato della sepa-
razione, aveva riconosciuto espressamente la titolarità in capo al marito dei denari in que-
stione riconoscendone la natura personale.
Quanto alla restante somma prelevata, pari a circa euro 4.000,00, asseriva che la stessa,
contrariamente a quanto affermato da controparte, era stata impiegata per il soddisfacimen-
to dei bisogni della famiglia.
4
Da ultimo, deduceva che l'odierna attrice era titolare di somme rilevanti Controparte_1
depositate su conti correnti accesi in Italia (MPS agenzia di Massarosa) ed in Francia e che,
pertanto, il medesimo aveva diritto ad ottenere il 50% dei suddetti importi poiché rientranti
nella comunione legale dei beni. Dunque, nella denegata ipotesi di accoglimento della do-
manda attorea, il convenuto eccepiva la compensazione tra il credito vantato dall'attrice e il
diritto di credito vantato dallo stesso per le ragioni appena esposte.
Tanto premesso, formulava le seguenti conclusioni “Voglia il Tribunale Controparte_1
Ill.mo. IN TESI respingere la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto. IN IPO-
TESI Nell'ipotesi denegata che la domanda della attrice dovesse ritenersi fondata compen-
sare il credito vantato dalla attrice con il diritto di credito vantato dal convenuto nei di lei
confronti, pari al 50% delle somme depositate sui conti della medesima IN VIA RICONVEN-
ZIONALE Voglia il Tribunale condannare l'attrice a corrispondere il 50% dei denari con-
tenuti su un libretto postale alla stessa intestato e sul c/c alla stessa intestato Agenzia di
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LUCCA
In composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa A M, ha pronunciato la se-
guente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2371/2020 del Registro Generale Affari Contenziosi
promossa da
Parte_1
(Avv. N G)
Attore
contro
Controparte_1
(Avv. M E L)
Convenuto
Oggetto: sulla base delle CONCLUSIONI precisate dalle parti:
ATTORE: “Disporre lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi inteso come suddivisione
in parti uguali dei beni e dei proventi acquistati o realizzati dopo il matrimonio, con restituzione al-
la comunione, ex art 192 c.c., delle somme prelevate dal patrimonio comune per scopi estranei a
quelli previsti dall'art. 186 c.c. e, per tale effetto, condannare il sig. a versare in Controparte_1
1 favore di parte attrice, Sig.ra , la somma di €. 21.000,00, pari al 50% della Parte_1
somma arbitrariamente prelevata dal medesimo Sig. dal conto corrente cointestato n. CP_1
11366.09 acceso presso Monte dei Paschi di Siena, Agenzia di Massarosa, prima della separazione
iscritta a ruolo di fronte al Tribunale di Lucca R.G n.4914/2018 con Udienza Presidenziale fissata
per il giorno 17 Aprile 2019, e versata su un conto corrente intestato in via esclusiva a
quest'ultimo”.
CONVENUTO: “Voglia il Tribunale Ill.mo. IN TESI respingere la domanda attrice perché infonda-
ta in fatto e in diritto. IN IPOTESI Nell'ipotesi denegata che la domanda della attrice dovesse rite-
nersi fondata compensare il credito vantato dalla attrice con il diritto di credito vantato dal conve-
nuto nei di lei confronti, pari al 50% delle somme depositate sui conti accesi dalla medesima sia
presso il MPS Agenzia di Massarosa, sia sul libretto postale alla stessa intestato. IN VIA RICON-
VENZIONALE Voglia il Tribunale condannare l'attrice a corrispondere al convenuto una somma
corrispondente al 50% dei denari contenuti sul libretto postale alla stessa intestato agenzia di Mas-
sarosa e presso il MPS agenzia di Massarosa al momento dello scioglimento della comunione lega-
le, oltre interessi legali da tale momento fino all'effettivo esborso. In ogni caso con vittoria di com-
petenze e spese di causa, oltre oneri fiscali come per legge”.
* * *
In fatto e in diritto.
Con atto di citazione ritualmente notificato – premesso di aver Parte_1
contratto in data 16.06.2003 matrimonio civile con optando per il regi- Controparte_1
me di comunione legale dei beni - conveniva in giudizio quest'ultimo chiedendo
all'intestato Tribunale di disporre lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi e,
per l'effetto, condannare a versare in favore dell'attrice la somma di euro Controparte_1
21.000,00, pari al 50% della somma arbitrariamente prelevata dal medesimo dal conto cor-
2
rente cointestato n. 11366.09 - acceso presso Monte dei Paschi Di Siena, Agenzia di Massa-
rosa - prima del procedimento di separazione, iscritto a ruolo di fronte al Tribunale di Luc-
ca (R.G. n. 4914/2018 con Udienza Presidenziale fissata per il 17.04.2019) e versata su un
conto corrente intestato in via esclusiva a quest'ultimo.
A fondamento delle proprie domande parte attrice deduceva che i coniugi erano cointestata-
ri, con firme disgiunte, del conto corrente acceso presso la Monte dei Paschi di Siena, filiale
di Lucca (n. 28774,83) successivamente trasferito alla Filiale di Massarosa (n. 11366.09);
che il suddetto conto corrente veniva alimentato con lo stipendio di e con Controparte_1
somme che il padre dell'odierna attrice, durante l'anno, era solito donare alla figlia e ai ni-
poti;
che in data 17.05.2018 – periodo in cui il rapporto coniugale intercorrente tra le parti
era già entrato in crisi ed erano già pendenti le trattative per la separazione - il pre- CP_1
levava, all'insaputa della moglie, mediante giroconto bancario, la somma di euro 35.000,00
dal conto corrente cointestato, lasciando sullo stesso un saldo positivo pari ad euro
6.957,39;
che nei mesi successivi venivano effettuati dal altri prelievi, per un tota- CP_1
le complessivo di euro 42.000,00;
che le somme prelevate venivano impiegate dall'odierno
convenuto per soddisfacimento di esigenze personali e non per il mantenimento della fami-
glia e dei figli, rimasti privi di mezzi di sussistenza;
che, successivamente alla sentenza di
separazione personale dei coniugi, l'odierna attrice inviava a una richie- Controparte_1
sta di restituzione della metà delle somme indebitamente prelevate, senza ottenere alcun ri-
scontro;
che anche in sede di negoziazione assistita le parti non raggiungevano un accorto.
Tanto premesso, parte attrice concludeva spiegando le conclusioni sovra riportate.
3
Radicatosi il contraddittorio si costituiva ritualmente che contestando Controparte_1
quanto ex adverso dedotto da controparte, chiedeva il rigetto delle domande attoree, formu-
lando in subordine anche apposita domanda riconvenzionale.
Nello specifico, eccepiva l'infondatezza della domanda di scioglimento Controparte_1
della comunione legale, adducendo che tale regime patrimoniale era già venuto meno in
conseguenza della sentenza di separazione emessa in data 17.04.2019.
Quanto alla domanda di restituzione della metà delle somme prelevate dal conto corrente
cointestato, deduceva che il prelievo di euro 38.000,00 era da considerarsi legittimo, rien-
trando tale somma nei beni personali dello stesso, esistenti prima del matrimonio che, per
loro natura, sono sottratti al regime di comunione legale.
In particolare, il convenuto precisava che nel 2002 e, quindi, in epoca anteriore al matrimo-
nio, aveva depositato su un conto cointestato con il padre euro 43.107,624;
Persona_1
che anche dopo il matrimonio aveva mantenuto la contitolarità del suddetto conto, conti-
nuando a gestire i denari del padre;
che successivamente nel 2014 accendeva il conto coin-
testato con la moglie sul quale confluiva la somma in questione e successivamente lo sti-
pendio del medesimo;
che il padre aveva chiesto con lettera la restituzione di metà della
suddetta somma;
che la moglie, quando i coniugi avevano serenamente parlato della sepa-
razione, aveva riconosciuto espressamente la titolarità in capo al marito dei denari in que-
stione riconoscendone la natura personale.
Quanto alla restante somma prelevata, pari a circa euro 4.000,00, asseriva che la stessa,
contrariamente a quanto affermato da controparte, era stata impiegata per il soddisfacimen-
to dei bisogni della famiglia.
4
Da ultimo, deduceva che l'odierna attrice era titolare di somme rilevanti Controparte_1
depositate su conti correnti accesi in Italia (MPS agenzia di Massarosa) ed in Francia e che,
pertanto, il medesimo aveva diritto ad ottenere il 50% dei suddetti importi poiché rientranti
nella comunione legale dei beni. Dunque, nella denegata ipotesi di accoglimento della do-
manda attorea, il convenuto eccepiva la compensazione tra il credito vantato dall'attrice e il
diritto di credito vantato dallo stesso per le ragioni appena esposte.
Tanto premesso, formulava le seguenti conclusioni “Voglia il Tribunale Controparte_1
Ill.mo. IN TESI respingere la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto. IN IPO-
TESI Nell'ipotesi denegata che la domanda della attrice dovesse ritenersi fondata compen-
sare il credito vantato dalla attrice con il diritto di credito vantato dal convenuto nei di lei
confronti, pari al 50% delle somme depositate sui conti della medesima IN VIA RICONVEN-
ZIONALE Voglia il Tribunale condannare l'attrice a corrispondere il 50% dei denari con-
tenuti su un libretto postale alla stessa intestato e sul c/c alla stessa intestato Agenzia di
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