Trib. Ragusa, sentenza 08/02/2025, n. 144

TRIB Ragusa
Sentenza
8 febbraio 2025
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TRIB Ragusa
Sentenza
8 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Ragusa, sentenza 08/02/2025, n. 144
Giurisdizione : Trib. Ragusa
Numero : 144
Data del deposito : 8 febbraio 2025

Testo completo

TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 13.11.2024; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella causa iscritta al n. 850/2019 R.G., avente ad oggetto “risarcimento danni”;
promossa da:

VO NI, nato a [...] il [...] e residente in [...], P.zza S. Salvatore n. 47, C.F. [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Carmelo Sebeto del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;

RICORRENTE contro:
REGIONE SICILIANA – ASSESSORATO REG.LE dell'AGRICOLTURA, dello SVILUPPO
RURALE (C.F. 80012000826) e della PESCA MEDITERRANEA e ASSESSORATO REG.LE del TERRITORIO e dell'AMBIENTE (C.F. 80012000826), in persona dei legali rappresentanti p.t., organicamente patrocinati dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;

RESISTENTI
MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 16.03.2019 VO NI, lavoratore forestale c.d. cinquantunista iscritto nell'elenco speciale ex art. 45 ter L.R. n. 16/1996 tenuto dal CPI di Ragusa, esponendo di essere stato impiegato e retribuito, nel corso dell'anno 2015, per n. 131 giornate, inferiori all'accordatagli garanzia occupazionale di giorni n. 151 di cui all'art. 46 L.R. n. 16/1996, e di avere perciò diritto al risarcimento del danno ritratto a causa della mancata percezione degli emolumenti dovutigli per le residue n. 20 giornate non lavorate, ha chiesto volersi “ritenere e dichiarare (…) che il ricorrente ha diritto al pagamento della somma corrispondente alla differenza tra la retribuzione dovuta per le giornate lavorative oggetto di garanzia occupazionale di 151 giornate e quelle effettivamente prestate nell'anno 2015, ovvero per 20 giornate, nonché al pagamento della relativa contribuzione previdenziale ed assicurativa per le suddette giornate” e conseguentemente condannare l'ASSESSORATO REG.LE dell'AGRICOLTURA, dello SVILUPPO RURALE e della PESCA MEDITERRANEA e l'ASSESSORATO REG.LE del TERRITORIO e dell'AMBIENTE della REGIONE SICILIANA al pagamento dei dovuti importi e al versamento dei corrispondenti accrediti previdenziali. Costituitasi in lite, l'Amm.ne regionale ha preliminarmente eccepito
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