Trib. Ragusa, sentenza 08/02/2025, n. 144
TRIB Ragusa
Sentenza
8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 13.11.2024; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 850/2019 R.G., avente ad oggetto “risarcimento danni”;
promossa da:
VO NI, nato a [...] il [...] e residente in [...], P.zza S. Salvatore n. 47, C.F. [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Carmelo Sebeto del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro:
REGIONE SICILIANA – ASSESSORATO REG.LE dell'AGRICOLTURA, dello SVILUPPO
RURALE (C.F. 80012000826) e della PESCA MEDITERRANEA e ASSESSORATO REG.LE del TERRITORIO e dell'AMBIENTE (C.F. 80012000826), in persona dei legali rappresentanti p.t., organicamente patrocinati dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;
RESISTENTI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.03.2019 VO NI, lavoratore forestale c.d. cinquantunista iscritto nell'elenco speciale ex art. 45 ter L.R. n. 16/1996 tenuto dal CPI di Ragusa, esponendo di essere stato impiegato e retribuito, nel corso dell'anno 2015, per n. 131 giornate, inferiori all'accordatagli garanzia occupazionale di giorni n. 151 di cui all'art. 46 L.R. n. 16/1996, e di avere perciò diritto al risarcimento del danno ritratto a causa della mancata percezione degli emolumenti dovutigli per le residue n. 20 giornate non lavorate, ha chiesto volersi “ritenere e dichiarare (…) che il ricorrente ha diritto al pagamento della somma corrispondente alla differenza tra la retribuzione dovuta per le giornate lavorative oggetto di garanzia occupazionale di 151 giornate e quelle effettivamente prestate nell'anno 2015, ovvero per 20 giornate, nonché al pagamento della relativa contribuzione previdenziale ed assicurativa per le suddette giornate” e conseguentemente condannare l'ASSESSORATO REG.LE dell'AGRICOLTURA, dello SVILUPPO RURALE e della PESCA MEDITERRANEA e l'ASSESSORATO REG.LE del TERRITORIO e dell'AMBIENTE della REGIONE SICILIANA al pagamento dei dovuti importi e al versamento dei corrispondenti accrediti previdenziali. Costituitasi in lite, l'Amm.ne regionale ha preliminarmente eccepito
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 13.11.2024; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 850/2019 R.G., avente ad oggetto “risarcimento danni”;
promossa da:
VO NI, nato a [...] il [...] e residente in [...], P.zza S. Salvatore n. 47, C.F. [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Carmelo Sebeto del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro:
REGIONE SICILIANA – ASSESSORATO REG.LE dell'AGRICOLTURA, dello SVILUPPO
RURALE (C.F. 80012000826) e della PESCA MEDITERRANEA e ASSESSORATO REG.LE del TERRITORIO e dell'AMBIENTE (C.F. 80012000826), in persona dei legali rappresentanti p.t., organicamente patrocinati dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;
RESISTENTI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.03.2019 VO NI, lavoratore forestale c.d. cinquantunista iscritto nell'elenco speciale ex art. 45 ter L.R. n. 16/1996 tenuto dal CPI di Ragusa, esponendo di essere stato impiegato e retribuito, nel corso dell'anno 2015, per n. 131 giornate, inferiori all'accordatagli garanzia occupazionale di giorni n. 151 di cui all'art. 46 L.R. n. 16/1996, e di avere perciò diritto al risarcimento del danno ritratto a causa della mancata percezione degli emolumenti dovutigli per le residue n. 20 giornate non lavorate, ha chiesto volersi “ritenere e dichiarare (…) che il ricorrente ha diritto al pagamento della somma corrispondente alla differenza tra la retribuzione dovuta per le giornate lavorative oggetto di garanzia occupazionale di 151 giornate e quelle effettivamente prestate nell'anno 2015, ovvero per 20 giornate, nonché al pagamento della relativa contribuzione previdenziale ed assicurativa per le suddette giornate” e conseguentemente condannare l'ASSESSORATO REG.LE dell'AGRICOLTURA, dello SVILUPPO RURALE e della PESCA MEDITERRANEA e l'ASSESSORATO REG.LE del TERRITORIO e dell'AMBIENTE della REGIONE SICILIANA al pagamento dei dovuti importi e al versamento dei corrispondenti accrediti previdenziali. Costituitasi in lite, l'Amm.ne regionale ha preliminarmente eccepito
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