Trib. Palmi, sentenza 28/11/2024, n. 164
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Testo completo
R.G./V.G. n. 852/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dott. P V Presidente dott. M C Giudice dott.ssa E R Giudice onorario ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(nata a [...] il [...] – c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. D V
e
(nato a [...] il [...]), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
P M
- ricorrenti -
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11/11/2024 e Parte_1 Controparte_1 hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 27/03/2010 in Taurianova
(atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 2, part II serie
A anno 2010) e che dall'unione sono nati i figli (16/06/2010), (28/05/2014) Per_1 Per_2
e (11/09/2017), hanno riferito che con sentenza n. 637/2022 il Tribunale di Per_3
Palmi ha dichiarato la separazione personale e che da allora la comunione materiale e spirituale non si è più ripristinata.
I coniugi hanno indicato il divorzio alle seguenti condizioni:
1. I coniugi continueranno a vivere separati, reciprocamente rispettosi delle dignità
e del decoro di ciascuno di essi.
2. I figli minori vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori. Vivranno con la madre ed incontreranno il padre- compatibilmente con i loro impegni scolastici e con i rientri del padre da Avellino – due fine settimana al mese dal sabato mattina sino alla domenica prima della partenza del padre;
i minori rimarranno poi con il padre per 10 giorni consecutivi nel mese di giugno e per 15 giorni consecutivi nel mese di luglio o agosto, previo accordo con la controparte.
I genitori concorderanno il periodo relativo ai mesi estivi entro il 15 maggio.
3. La casa coniugale sita in C.da Feudotti n. 2 abitato di Cittanova (RC), di proprietà dei genitori della sig.ra resta in sua esclusiva disponibilità e a lei Pt_1 assegnata anche in ragione della convivenza della stessa unitamente ai tre figli minori. Il sig. si dichiara soddisfatto della divisione di quanto ivi CP_1 contenuto in quanto ha già provveduto a prelevare ciò che riteneva di sua proprietà.
4. Il sig. si obbliga a contribuire al mantenimento dei figli con assegno CP_1 mensile pari ad € 450,00 (150,00 € per ciascun figlio) da versare a CP_2 entro il giorno