Trib. Parma, sentenza 03/12/2024, n. 1502
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Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in persona dei magistrati
dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Componente dott. EA Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nelle cause civili riunite di primo grado iscritte al n. 1664 e al n. 1665 del Ruolo
Generale degli affari contenziosi per l'anno 2021 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. SAMMARTANO ELIANA parte attrice contro
(C.F. ), rappresentato e di- Controparte_1 C.F._2 feso dall'Avv. LUSARDI AURORA parte convenuta
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice:
pagina 1 di 18 Voglia l'Ill.mo Giudice, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: […]
- pronunciare la separazione personale dei coniugi che continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
-rigettare la richiesta di parte resistente di addebito della separazione in capo al ricorrente, non sussistendone i presupposti in fatto ed in diritto;
- assegnare la casa coniugale così come arredata alla sig.ra in quanto CP_1
con la figlia convivente;
-il sig. continuerà, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica Pt_1
della propria figlia, a corrispondere direttamente alla medesima (vista la mag- giore età) con accredito su c/c bancario o postale la somma di € 150,00 a titolo di mantenimento, importo da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese e rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, oltre alla quota del 50% da dividere con la resistente per le spese straordinarie previste per legge;
- rigettare la richiesta di mantenimento della ricorrente, anzi disporre che nessun contributo è dovuto in favore della medesima essendo quest'ultima economica- mente autosufficiente;
- nel caso di riconoscimento del diritto al mantenimento della resistente, previo accertamento tributario, disporre lo stesso nella misura inferiore a quella richie- sta e/o ritenuta di giustizia, tenuto conto della situazione economica e patrimonia- le della medesima rispetto a quella del ricorrente;
- stante l'intervenuta decisione del tutto arbitraria della Sig.ra di CP_1
estinguere il conto corrente n. 483/35827092 comune ai coniugi, disporre la resti- tuzione del 100% delle somme prelevate dalla Sig.ra all'atto CP_1 dell'estinzione del predetto conto, oltre alla somma di € 10.000,00 a titolo di TFR spettante al ricorrente e da quest'ultimo non goduta.
-Con vittoria di spese, diritti e compensi di causa, determinati ai sensi del D.M.
n.55/2014, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% (art. 2
D.M. 55/14), iva e c.p.a. e di tener conto dell'atteggiamento tenuto da parte resi- stente (omessa allegazione e/o tardività del deposito della documentazione reddi-
pagina 2 di 18 tuale e patrimoniale) a norma dell'art. 116 c.p.c. ai fini della regolamentazione delle spese processuali ed altresì ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Per parte convenuta:
Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, previe le declaratorie del caso e di legge:
1) Pronunciare la separazione dei coniugi ex art. 151 II° co. Parte_2
c.c. con dichiarazione di addebito della responsabilità della frattura coniugale al marito, attese le violazioni dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c.;
2) Assegnarsi la casa coniugale descritta in premesse con i mobili e gli arredi che la compongono, alla moglie e alla figlia.
3) Statuirsi che il marito versi alla moglie un assegno di mantenimento, non infe- riore ad euro 400,00 per il suo mantenimento nonché di € 200,00 quale contribu- to per il mantenimento della figlia rivalutabile Istat, fino al raggiungimento della sua autosufficienza, entro il giorno 10 di ogni mese o quelle maggiori o minori somme che dovessero risultare dovute all'esito dell'esperenda istruttoria.
4) Dichiarare tenuto il padre, a sostenere nella misura del 100% le spese straor- dinarie mediche per la figlia, secondo quanto previsto dal protocollo spese straordinarie vigente presso il Tribunale di Parma e cioè:
a) dei ticket sanitari e delle spese medico-specialistiche, quali quelle ortodonti- che, oculistiche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale.
5) Dichiararsi l'inammissibilità della domanda restitutoria svolta nelle conclu- sioni ex adverso poiché non fa parte della materia del contendere e comunque non provata.
6) Dichiararsi l'inammissibilità della domanda subordinata relativa alla quanti- ficazione dell'assegno di mantenimento in favore della moglie poiché sospensi- vamente non condizionata al rigetto di quella principale.
7) Spese legali rifuse secondo il criterio della soccombenza
F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato il 3/04/2021 chiedeva all'intestato Tribuna- Parte_1
le di pronunciare la separazione personale dalla coniuge Controparte_1
pagina 3 di 18
unione celebrata a Parma in data 13/07/1996, dalla quale in data 24/12/1996 era nata la figlia EA;
chiedeva, altresì, disporsi l'assegnazione della casa coniuga- le a favore della moglie, la determinazione di un contributo a suo carico per il mantenimento della figlia nella misura di € 150,00 mensili, oltre al 50% delle spe- se straordinarie, avanzando ulteriori domande accessorie relative al riparto della rata del canone di locazione della casa coniugale e la gestione del conto corrente cointestato tra i coniugi.
Esponeva il di aver comunicato alla moglie la propria intenzione di sepa- Pt_1
rarsi già a far data del 2014, in ragione del venir meno dell'unione affettiva e sen- timentale tra i coniugi, lasciando effettivamente nell'aprile dello stesso anno la ca- sa coniugale sita in Parma, Via Caduti di Montelungo n. 4, in cui la moglie era rimasta a vivere insieme alla figlia;
dava quindi atto che, da tale data, egli aveva sempre continuato a provvedere regolarmente al mantenimento della famiglia at- traverso versamenti periodici effettuati sul conto corrente cointestato tra i coniugi, da cui la moglie attingeva liberamente.
Con ricorso successivamente depositato instaurava a sua vol- Controparte_1
ta un autonomo giudizio di separazione nei confronti del coniuge (iscritto al RG n.
1665/2021), chiedendo, in tal sede, l'addebito della colpa in capo al marito;
chie- deva, altresì, che il contributo posto in capo al padre per il mantenimento della fi- glia fosse determinato nella misura di € 200,00 mensili, oltre al 100% delle spese straordinarie;
chiedeva, infine, il riconoscimento di un assegno maritale di mante- nimento in proprio favore nella misura di € 400,00 mensili rivalutabili.
A fondamento delle proprie domande, la esponeva che il marito aveva CP_1 improvvisamente lasciato la casa coniugale nell'aprile del 2014 dopo averle co- municato di essersi innamorato di un'altra donna, causando in tal modo una pro- fonda sofferenza a lei e alla figlia, all'epoca ancora minorenne.
Nei giudizi sopra richiamati si costituivano entrambe le parti confermando ciascu- na le rispettive domande e contestando quelle avanzate da controparte.
All'udienza presidenziale del 14/09/2021, era esperito un tentativo di conciliazio- ne dei coniugi, previa riunione del giudizio di separazione instaurato dalla moglie
a quello precedentemente iscritto (al RG n. 1664/2021) da parte del marito.
pagina 4 di 18
Successivamente, con ordinanza del 19/10/2021, il Presidente del Tribunale, preso atto del fallimento del tentativo di riconciliazione dei coniugi, assumeva i provve- dimenti provvisori ed urgenti di propria competenza;
disponeva, in particolare,
l'assegnazione della casa coniugale a favore della moglie, un contributo in capo al padre per il mantenimento della figlia nella misura di 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, e il riconoscimento di un assegno di mantenimento a fa- vore della moglie di € 150,00 mensili rivalutabili;
nominava, quindi, il Giudice istruttore per la prosecuzione della causa nel merito.
Nella fase di merito, la causa era istruita sulla base della documentazione prodotta dalle parti, mediante l'audizione di testimoni e tramite indagini tributarie sulla re- sistente delegate alla Guardia di Finanza.
Indi, con decreto ex art. 127 ter c.p.c. del 27/05/2024 la causa era trattenuta in de- cisione sulle conclusioni precisate dalle parti di cui in epigrafe;
decorsi i termini ex art. 190 c.p.c. veniva discussa nella camera di consiglio del 29/11/2024.
§
Ritiene il Tribunale che la domanda di separazione personale sia fondata e deb- ba essere accolta, ricorrendone i presupposti.
Invero, le circostanze dedotte dalle parti nei propri scritti difensivi – che denotano
l'esistenza di una crisi coniugale che già da tempo ha portato all'interruzione della convivenza – la condotta processuale tenuta da entrambe le parti e, in particolare, il fallimento del tentativo di conciliazione innanzi al Presidente del Tribunale, so- no tutti elementi che attestano, inequivocabilmente, il venir meno dell'affectio co- niugalis.
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
Venendo alle ulteriori domande accessorie, si osserva quanto segue.
• Sull'addebito della separazione
La domanda di addebito formulata dalla resistente è infondata e deve pertanto essere respinta.
È noto che la giurisprudenza è costante nell'affermare che “la dichiarazione di addebito della separazione implica la sussistenza di un nesso di causalità tra i
pagina 5 di 18 comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza.
Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunziata la separazione senza addebito” (Cass. n.
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in persona dei magistrati
dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Componente dott. EA Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nelle cause civili riunite di primo grado iscritte al n. 1664 e al n. 1665 del Ruolo
Generale degli affari contenziosi per l'anno 2021 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. SAMMARTANO ELIANA parte attrice contro
(C.F. ), rappresentato e di- Controparte_1 C.F._2 feso dall'Avv. LUSARDI AURORA parte convenuta
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice:
pagina 1 di 18 Voglia l'Ill.mo Giudice, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: […]
- pronunciare la separazione personale dei coniugi che continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
-rigettare la richiesta di parte resistente di addebito della separazione in capo al ricorrente, non sussistendone i presupposti in fatto ed in diritto;
- assegnare la casa coniugale così come arredata alla sig.ra in quanto CP_1
con la figlia convivente;
-il sig. continuerà, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica Pt_1
della propria figlia, a corrispondere direttamente alla medesima (vista la mag- giore età) con accredito su c/c bancario o postale la somma di € 150,00 a titolo di mantenimento, importo da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese e rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, oltre alla quota del 50% da dividere con la resistente per le spese straordinarie previste per legge;
- rigettare la richiesta di mantenimento della ricorrente, anzi disporre che nessun contributo è dovuto in favore della medesima essendo quest'ultima economica- mente autosufficiente;
- nel caso di riconoscimento del diritto al mantenimento della resistente, previo accertamento tributario, disporre lo stesso nella misura inferiore a quella richie- sta e/o ritenuta di giustizia, tenuto conto della situazione economica e patrimonia- le della medesima rispetto a quella del ricorrente;
- stante l'intervenuta decisione del tutto arbitraria della Sig.ra di CP_1
estinguere il conto corrente n. 483/35827092 comune ai coniugi, disporre la resti- tuzione del 100% delle somme prelevate dalla Sig.ra all'atto CP_1 dell'estinzione del predetto conto, oltre alla somma di € 10.000,00 a titolo di TFR spettante al ricorrente e da quest'ultimo non goduta.
-Con vittoria di spese, diritti e compensi di causa, determinati ai sensi del D.M.
n.55/2014, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% (art. 2
D.M. 55/14), iva e c.p.a. e di tener conto dell'atteggiamento tenuto da parte resi- stente (omessa allegazione e/o tardività del deposito della documentazione reddi-
pagina 2 di 18 tuale e patrimoniale) a norma dell'art. 116 c.p.c. ai fini della regolamentazione delle spese processuali ed altresì ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Per parte convenuta:
Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, previe le declaratorie del caso e di legge:
1) Pronunciare la separazione dei coniugi ex art. 151 II° co. Parte_2
c.c. con dichiarazione di addebito della responsabilità della frattura coniugale al marito, attese le violazioni dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c.;
2) Assegnarsi la casa coniugale descritta in premesse con i mobili e gli arredi che la compongono, alla moglie e alla figlia.
3) Statuirsi che il marito versi alla moglie un assegno di mantenimento, non infe- riore ad euro 400,00 per il suo mantenimento nonché di € 200,00 quale contribu- to per il mantenimento della figlia rivalutabile Istat, fino al raggiungimento della sua autosufficienza, entro il giorno 10 di ogni mese o quelle maggiori o minori somme che dovessero risultare dovute all'esito dell'esperenda istruttoria.
4) Dichiarare tenuto il padre, a sostenere nella misura del 100% le spese straor- dinarie mediche per la figlia, secondo quanto previsto dal protocollo spese straordinarie vigente presso il Tribunale di Parma e cioè:
a) dei ticket sanitari e delle spese medico-specialistiche, quali quelle ortodonti- che, oculistiche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale.
5) Dichiararsi l'inammissibilità della domanda restitutoria svolta nelle conclu- sioni ex adverso poiché non fa parte della materia del contendere e comunque non provata.
6) Dichiararsi l'inammissibilità della domanda subordinata relativa alla quanti- ficazione dell'assegno di mantenimento in favore della moglie poiché sospensi- vamente non condizionata al rigetto di quella principale.
7) Spese legali rifuse secondo il criterio della soccombenza
F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato il 3/04/2021 chiedeva all'intestato Tribuna- Parte_1
le di pronunciare la separazione personale dalla coniuge Controparte_1
pagina 3 di 18
unione celebrata a Parma in data 13/07/1996, dalla quale in data 24/12/1996 era nata la figlia EA;
chiedeva, altresì, disporsi l'assegnazione della casa coniuga- le a favore della moglie, la determinazione di un contributo a suo carico per il mantenimento della figlia nella misura di € 150,00 mensili, oltre al 50% delle spe- se straordinarie, avanzando ulteriori domande accessorie relative al riparto della rata del canone di locazione della casa coniugale e la gestione del conto corrente cointestato tra i coniugi.
Esponeva il di aver comunicato alla moglie la propria intenzione di sepa- Pt_1
rarsi già a far data del 2014, in ragione del venir meno dell'unione affettiva e sen- timentale tra i coniugi, lasciando effettivamente nell'aprile dello stesso anno la ca- sa coniugale sita in Parma, Via Caduti di Montelungo n. 4, in cui la moglie era rimasta a vivere insieme alla figlia;
dava quindi atto che, da tale data, egli aveva sempre continuato a provvedere regolarmente al mantenimento della famiglia at- traverso versamenti periodici effettuati sul conto corrente cointestato tra i coniugi, da cui la moglie attingeva liberamente.
Con ricorso successivamente depositato instaurava a sua vol- Controparte_1
ta un autonomo giudizio di separazione nei confronti del coniuge (iscritto al RG n.
1665/2021), chiedendo, in tal sede, l'addebito della colpa in capo al marito;
chie- deva, altresì, che il contributo posto in capo al padre per il mantenimento della fi- glia fosse determinato nella misura di € 200,00 mensili, oltre al 100% delle spese straordinarie;
chiedeva, infine, il riconoscimento di un assegno maritale di mante- nimento in proprio favore nella misura di € 400,00 mensili rivalutabili.
A fondamento delle proprie domande, la esponeva che il marito aveva CP_1 improvvisamente lasciato la casa coniugale nell'aprile del 2014 dopo averle co- municato di essersi innamorato di un'altra donna, causando in tal modo una pro- fonda sofferenza a lei e alla figlia, all'epoca ancora minorenne.
Nei giudizi sopra richiamati si costituivano entrambe le parti confermando ciascu- na le rispettive domande e contestando quelle avanzate da controparte.
All'udienza presidenziale del 14/09/2021, era esperito un tentativo di conciliazio- ne dei coniugi, previa riunione del giudizio di separazione instaurato dalla moglie
a quello precedentemente iscritto (al RG n. 1664/2021) da parte del marito.
pagina 4 di 18
Successivamente, con ordinanza del 19/10/2021, il Presidente del Tribunale, preso atto del fallimento del tentativo di riconciliazione dei coniugi, assumeva i provve- dimenti provvisori ed urgenti di propria competenza;
disponeva, in particolare,
l'assegnazione della casa coniugale a favore della moglie, un contributo in capo al padre per il mantenimento della figlia nella misura di 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, e il riconoscimento di un assegno di mantenimento a fa- vore della moglie di € 150,00 mensili rivalutabili;
nominava, quindi, il Giudice istruttore per la prosecuzione della causa nel merito.
Nella fase di merito, la causa era istruita sulla base della documentazione prodotta dalle parti, mediante l'audizione di testimoni e tramite indagini tributarie sulla re- sistente delegate alla Guardia di Finanza.
Indi, con decreto ex art. 127 ter c.p.c. del 27/05/2024 la causa era trattenuta in de- cisione sulle conclusioni precisate dalle parti di cui in epigrafe;
decorsi i termini ex art. 190 c.p.c. veniva discussa nella camera di consiglio del 29/11/2024.
§
Ritiene il Tribunale che la domanda di separazione personale sia fondata e deb- ba essere accolta, ricorrendone i presupposti.
Invero, le circostanze dedotte dalle parti nei propri scritti difensivi – che denotano
l'esistenza di una crisi coniugale che già da tempo ha portato all'interruzione della convivenza – la condotta processuale tenuta da entrambe le parti e, in particolare, il fallimento del tentativo di conciliazione innanzi al Presidente del Tribunale, so- no tutti elementi che attestano, inequivocabilmente, il venir meno dell'affectio co- niugalis.
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
Venendo alle ulteriori domande accessorie, si osserva quanto segue.
• Sull'addebito della separazione
La domanda di addebito formulata dalla resistente è infondata e deve pertanto essere respinta.
È noto che la giurisprudenza è costante nell'affermare che “la dichiarazione di addebito della separazione implica la sussistenza di un nesso di causalità tra i
pagina 5 di 18 comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza.
Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunziata la separazione senza addebito” (Cass. n.
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