Trib. Catania, sentenza 02/01/2025, n. 4

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, sentenza 02/01/2025, n. 4
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero : 4
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott. Massimo Escher Presidente rel. est. dott.ssa Lidia Greco Giudice dott.ssa Venera Condorelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3597/2024 V.G. avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da
, n. a PATERNÒ (CT) il 23/08/1986 (C.F.: , Parte_1 C.F._1
rappr. e dif. dall'avv. RAPISARDA VINCENZO, presso il cui studio legale in PATERNÒ (CT) via
Gaudio n. 57 è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;

e da
, n. a CATANIA il 25/01/1982 (C.F.: , rappr. e dif. Parte_2 C.F._2
dall'avv. PATANÈ ERMINIA, presso il cui studio legale in CATANIA via G. Leopardi n. 60 è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;

Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Posta in decisione all'udienza del 27/11/2024 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato il 31/07/2024 ai sensi 473-bis. 51 c.p.c. come introdotto dal d.lvo. 149 del 2022, e chiedevano a questo Parte_1 Parte_2
Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
MISTERBIANCO (CT) in data 08/07/2013, dal quale è nato il figlio l 30/10/2013. Per_1
Esponevano di essersi separati sin dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione personale e di non essersi più riconciliati, a tal fine allegavano la sentenza di separazione emessa da questo Tribunale n. 4431/2023 del 27/10/2023, passata in giudicato, esponendo quindi di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dichiarando di non volersi riconciliare.
Il Presidente nominava sé stesso relatore ed assegnava termine fino al 27/11/2024 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza.
In seno alle note scritte, entrambe le parti confermavano la richiesta di divorzio congiunto.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.

1.12.1970 n. 898
, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
per il prescritto periodo, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della
[...]
sentenza di separazione emessa da questo Tribunale n. 4431/2023 del 27/10/2023,
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