Trib. Catania, sentenza 06/12/2024, n. 5516

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, sentenza 06/12/2024, n. 5516
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero : 5516
Data del deposito : 6 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 1394/2022

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 5.12.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1394/2022, promossa da
( Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), ( ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
( ),
[...] C.F._4 Parte_5
), ( C.F._5 Parte_6 C.F._6 Pt_7
( ), rappresentati e difesi, giuste procure in atti, dall'avvocato
[...] C.F._7
Francesco Stornello;

-ricorrenti- contro
, in persona del Direttore Generale degli affari giuridici e Controparte_1
legali, rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dalla dott.ssa Francesca Linares, funzionario del , giusto incarico in atti;
Controparte_1
-resistente-
Oggetto: ripetizione di indebito;
indennità di amministrazione.
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22.02.2022 i ricorrenti in epigrafe indicati, premettendo di essere o di essere stati tutti dipendenti del con la qualifica di Controparte_1
Ufficiale Giudiziario in servizio all'Ufficio Notifiche Esecuzioni e Protesti della Corte di
1
Appello di Catania, hanno adito l'intestato Tribunale per sentire accogliere, le seguenti conclusioni: “condannare il e la della Corte d'Appello di Controparte_1 CP_2
Catania, ciascuno per quanto di propria competenza, a pagare ai ricorrenti le seguenti somme:
(€ 4.421,41 + € 1.697,93 =) € 6.119,34;
(€ 3.808,19 + € Parte_1 Parte_2

1.041,32 =) € 4.849,51;
(€ 3.801,23 + € 185,10 =) € 3.986,33;
Parte_3 Parte_4

(€ 3.797,22 + € 183,32 =) € 3.980,54;
(€ 3.797,23 + € 366,64

[...] Parte_5
=) € 4.163,86;
(€ 3.169,77 + € 1.742,48 =) € 4.912,25;
(€ Parte_6 Parte_7

3.090,32 + € 1.698,80 =) € 4.789,13, con gli interessi e la rivalutazione monetaria, dal dovuto sino al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi”.
A fondamento delle formulate domande hanno esposto:
- di avere chiesto e ottenuto dall'Amministrazione convenuta, negli anni 1998-1999,
l'erogazione dei ratei arretrati dell'indennità di amministrazione di cui all'art. 34 del C.C.N.L.
16.5.1995, siccome integrato con il C.C.N.L. integrativo 22.10.1997, nella misura pari alla differenza tra l'indennità ex L. 14/1991, già percepita, e l'indennità di amministrazione stessa prevista dal sopra richiamato art. 34;

- che con provvedimento del 25.3.2003 il Presidente della Corte d'Appello di Catania aveva disposto il recupero degli importi erogati a titolo di indennità di amministrazione, prevedendone la restituzione in sessanta rate, sul presupposto della natura indebita dell'avvenuto pagamento;

- che, in realtà, per il periodo dal 1.1.1995 al 31.10.1997 le somme erano state loro legittimamente corrisposte a titolo di ratei arretrati dell'indennità di amministrazione in applicazione del combinato disposto degli artt. 34 CCNL 16.5.1995 e 7 CCNL integrativo
22.10.1997, spettanti anche al personale UNEP, sicché il recupero disposto dall'Amministrazione era illegittimo e, in ogni caso, era illegittima la pretesa di ripetere le somme a lordo delle ritenute fiscali atteso che gli importi erano a loro favore stati erogati nel loro ammontare netto.
Con memoria depositata il 25.11.2022 si è costituito in giudizio il Controparte_1
eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice
[...]
amministrativo e la prescrizione quinquennale delle somme richieste. Nel merito ha dedotto
l'infondatezza della pretesa dei ricorrenti a trattenere gli importi erogati a titolo di indennità di amministrazione, non potendo ritenersi applicabile al personale UNEP l'adeguamento degli importi di cui all'art. 1 della L. 525/1996 se non fino alla stipula del contratto integrativo al
CCNL avvenuta nell'ottobre 1997. Tanto premesso ha chiesto accogliersi le seguenti
2
conclusioni: “- In via pregiudiziale dichiarare il difetto di giurisdizione;
in via preliminare dichiarare la prescrizione del credito per le motivazioni di cui in narrativa e, nel merito, il rigetto del ricorso con condanna alle spese e compensi di lite”.

All'esito dell'udienza del 5.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art.
127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate delle parti come da note in atti, la causa è stata trattenuta per la decisione e definita nei termini che seguono.
2. Preliminarmente va esaminata e disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario sollevata dall'Amministrazione resistente.
A tal fine va evidenziato che l'art. 69, comma 7, del D. lgs. n. 165/2001 statuisce che
“sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all'art. 63 del presente decreto relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite al giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000”.
Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità “l'art. 69, comma
7, del D.Lgs. n. 165 del 2001 fissa il discrimine temporale per il passaggio dalla giurisdizione amministrativa a quella ordinaria alla data del 30 giugno 1998, con riferimento al "momento storico" dell'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze, in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta controversia, con la conseguenza che, ove la lesione del diritto del lavoratore sia prodotta da un atto, provvedimentale o negoziale, deve farsi riferimento all'epoca della sua emanazione, assumendo rilievo, qualora l'Amministrazione si sia pronunciata con una pluralità di atti, lo specifico provvedimento che ha inciso sulla posizione del dipendente, la cui eventuale portata retroattiva non influisce sulla determinazione della giurisdizione, ciò significando che occorre far riferimento al momento in cui, in concreto, la pretesa dedotta in giudizio sia divenuta azionabile" (Cass. S.U. n. 7305/17;
Cass. S.U.
579/2014;
Cass. S.U. n. 26786/2008).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno esercitato un'azione di ripetizione di indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c., la quale non trova il suo fondamento nell'originaria erogazione degli arretrati dell'indennità di amministrazione, poi restituiti, quanto piuttosto nell'atto con cui è stato disposto il recupero delle somme erogate.
Ai fini della determinazione della giurisdizione deve dunque farsi riferimento all'atto di recupero degli importi oggetto della domanda di ripetizione di indebito, atto che risulta adottato,
3
come documentato e incontestato tra le parti, in data 25.3.2003, ossia in epoca successiva al
1998, con conseguente affermazione della giurisdizione del giudice ordinario.
3. Con riguardo all'eccezione di prescrizione sollevata dal resistente, osserva CP_1
in primo luogo il Tribunale che è erroneo il
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