Trib. Foggia, sentenza 18/12/2024, n. 2921

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Foggia, sentenza 18/12/2024, n. 2921
Giurisdizione : Trib. Foggia
Numero : 2921
Data del deposito : 18 dicembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio, nelle persone dei signori magistrati:
Concetta Potito - Presidente -
Alessio Marfè - Giudice -
Roberto Bianco - Giudice relatore - ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3779 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno
2023, avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio”,
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa nel Parte_1 C.F._1 presente giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. Paglia Vincenzo
Ricorrente
E

(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
Resistente contumace

con l'intervento ex lege del P.M.

Conclusioni: la ricorrente ha precisato le conclusioni come in atti. Il P.M. ha concluso come da nota in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
1
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2
n. 4 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato in data 12.07.2023, – premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario in Manfredonia (FG) in data 24.08.1991 con , da Controparte_1 cui si era separata consensualmente in virtù di convenzione di negoziazione assistita del
20.12.2019, depositata presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Foggia in data
23.12.2019, con conseguente nulla osta del PM del 31.12.2019 (proc. n. 285/2019) e che dall' Per_ unione coniugale erano nati i figli (il 19.04.1991), (il 26.09.1996) e (il Per_2 Per_3
06.04.2005), dei quali solo il figlio ancora convivente con la madre e non Per_3 economicamente autosufficiente – chiedeva all'intestato Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla convenzione di negoziazione assistita per la separazione consensuale dei coniugi.
Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza del 06.11.2023 - svoltasi con la modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – pronunciava, in data 07.11.2023,
l'ordinanza con la quale dichiarava la contumacia del resistente (non costituitosi in giudizio, seppur regolarmente citato) e
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi