Trib. Napoli, sentenza 11/04/2024, n. 2693

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 11/04/2024, n. 2693
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 2693
Data del deposito : 11 aprile 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

Il Tribunale di Napoli -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. M R
L ha emesso a seguito di deposito di note ex art 127 ter cpc la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al n. 13577 DEL 2023 RG avente ad OGGETTO:differenze retributive, vertente
TRA
rap.to e difeso dagli avv.ti S T e D V Parte_1
RICORRENTE E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
RESISTENTE cont
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte ricorrente: condanna pagamento delle differenze titolo della retribuzione individuale di anzianità maturate .

FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14 luglio 2023 il ricorrente in epigrafe, agiva dinanzi questo Giudice al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
Condannare la , in persona del rappr.te legale p.t., Presidente della G.R., al Controparte_1 pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 20.466,33, come risultante dal conteggio analitico allegato, oltre rivalutazione monetaria per i crediti monetari maturati al 31/7/1994 ed interessi sulle somme tutte:
- Condannare la convenuta al pagamento delle spese e compensi di lite, rimborso spese forfait
15%, rivalsa CPA ed IVA, da attribuirsi ai difensori anticipatari.
Il ricorrente allegava che per effetto della L n 219/81, il Presidente della Giunta Regionale, quale
Commissario Straordinario di Governo, procedeva alla determinazione della struttura operativa degli Uffici del Commissario Straordinario di Governo ,reclutando personale, tra cui il ricorrente mediante stipula di convenzioni affinchè fosse prestata attività tecnico professionale ai fini della ricostruzione edilizia,.Precisava che a seguito della legge 730 del 1986 ai sensi dell'art 12 veniva immesso nei ruoli speciali istituiti presso la previo espletamento di concorso. Controparte_1
Con Legge regionale n 4 del 1980 e 1 del 1991 veniva istituito il ruolo speciale ad esaurimento con riconoscimento del trattamento economico e normativo dei dipendenti della giunta regionale.
1
Pertanto la provvedeva con delibera n 1905 del 1997 al reinquadramento dei Controparte_1 lavoratori alle mansioni svolte alla data del 1.6.1990 con riconoscimento dell'anzianità a far tempo dalla data di inziale utilizzo .
Rilevava ,inoltre che la resistente con atto n 5282/1998 aveva deliberato di riconoscere al personale suddetto l'anzianità economica con riequilibrio dell'anzianità pregressa, demandandone a successivi provvedimenti la relativa attuazione che avveniva nel 2008 e con successivo decreto di inquadramento veniva loto riconosciuta la posizione giuridica e quindi l'anzianità dal momento del loro utilizzo in convenzione , ma in violazione dell'art 12 della L n 730/1985 , non avendo percepito né in precedenza né all'attualità la giusta retribuzione. In diritto , ai fini della esatta determinazione della retribuzione spettante richiamavano l'art. 41 del DPR n 347/83 gli art 30 della L.R n 27784 e 42 della LR 12/91 , nonché l'art 72 del dlgs 29793.
Lamentava, quindi , la percezione della RIA in misura inferiore a quanto spettane, in quanto corrispondente agli scatti maturati per effetto dell'art 12 comma 4 della L 730/86, sia dell'intervenuto congelamento in data antecedente quella prevista dall'art 72 del dlgs 29/93, avendo la regione proceduto ad un blocco degli scatti precedente la data di cui alla norma citata.
Non si costituiva la resistente sebbene ritulamente evocata in giudizio .
Non necessitando la causa di istruttoria supplementare a seguito del dpeosito di note ex art 127 ter c.p.c. veniva decisa.
Preliminarmente deve affermarsi la giurisdizione del Giudice adito sebbene le differenze retributive richieste riguardino periodi antecedenti il 20 giugno del 1998.Deve rilevarsi infatti che il provvedimenti di reinquadramento del ricorrente che hanno determinato la lesione del diritto degli stessi ad ottenere gli importi oggi richiesti sono successivi al 1998, e quindi in applicazione a quanto espresso dalle SU , In tema di lavoro alle dipendenze
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi