Trib. Lucca, sentenza 11/11/2024, n. 448
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Testo completo
N. R.G. 3622/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 6/11/2024, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 6/8/2024 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato ELENA Parte_1 C.F._1
BENEDETTI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Nino
Bixio n. 30, giusta procura in atti
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_2 C.F._2
STEFANIA RAPAIOLI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Coppino n. 433, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte, come integrate con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, di seguito testualmente riportate:
«1- i coniugi vivranno definitivamente separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza dove riterrà opportuno, con il solo obbligo di comunicarsi reciprocamente gli eventuali trasferimenti e con autorizzazione al rilascio e/o rinnovo del passaporto e di nulla-osta per l'espatrio anche per la figlia minore ;
Per_1
2- l'abitazione coniugale, sita in Viareggio Via Giulio Cesare n. 52 in comproprietà tra i coniugi, rimane assegnata alla IG.ra che vi abiterà con le figlie. Il IG. rilascerà l'immobile Pt_1 Pt_2 contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, recando con sé i propri effetti personali e trasferendo altrove la propria residenza;
1
I coniugi continueranno a versare per la quota della metà ciascuno le rate mensili relative al mutuo fondiario trentennale contratto in data 10.7.2009 fino alla sua estinzione, mentre estingueranno il secondo mutuo stipulato in data 25.10.2010 che presenta un debito residuo di circa € 25.000,00 provvedendo al saldo per la quota della metà ciascuno;
3- la figlia è affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori e conserverà la residenza Per_1 presso l'abitazione materna, unitamente alla figlia che è maggiorenne ma economicamente Per_2 non autosufficiente. Il padre vedrà e terrà con sé la figlia : a) nella prima settimana dal Per_1 mercoledì dall'uscita da scuola al giovedì all'ingresso a scuola, il fine settimana dal venerdì pomeriggio al lunedì all'ingresso a scuola;
b) nella seconda settimana dal mercoledì all'uscita da scuola al venerdì all'ingresso a scuola e così in alternanza nelle settimane successive. Quando non vi è frequenza scolastica, il padre terrà con sé la figlia a decorrere dalle ore 9,00. Qualora la figlia
, durante la settimana, manifesti la necessità di rimanere presso l'abitazione della madre Per_1 per meglio gestire le sue esigenze di studio, i genitori acconsentiranno.
Le vacanze natalizie saranno divise in due periodi di identica durata con alternanza dal 23 al 30 dicembre compresi e dal 31 dicembre al 6 gennaio compresi.
Anche le vacanze pasquali saranno divise in due periodi di identica durata, salvo che i genitori non intendano portare la figlia in