Trib. Napoli, sentenza 20/01/2025, n. 205

TRIB Napoli
Sentenza
20 gennaio 2025
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TRIB Napoli
Sentenza
20 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 20/01/2025, n. 205
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 205
Data del deposito : 20 gennaio 2025

Testo completo

R.G. n. 11183/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est. - riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 11183/2021 R.G. avente ad oggetto: “divorzio contenzioso
TRA
, c.f.: rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Marianna Picardi, presso il cui studio elettivamente domicilia in GR
EV (NA), alla via Libertà, n.3;

RICORRENTE
E

, c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Sofia Chiariello, presso il cui studio elettivamente domicilia in GR EV (NA), alla via Orazio, n.4.
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1


All'udienza del 29.05.2024, svoltasi in modalità cartolare mediante il deposito di note per la trattazione scritta, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
Il P.M. in data 02.07.2024 concludeva per l'accoglimento del ricorso.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 21.10.2021, deduceva di Parte_1 aver contratto matrimonio in data 17.09.2005 con la sig.ra , dalla Controparte_1 quale si era separato con decreto di omologa del 06.08.2007 e che dalla loro unione, in data, era nato un figlio, . Per_1
Pertanto, chiedeva: -pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- disporsi l'affido condiviso del figlio minore, con collocazione presso la madre e diritto di visita del padre secondo le modalità indicate in ricorso;
-confermare l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra ;
-confermare il CP_1 provvedimento di cui al decreto di omologa di separazione con riferimento alla prole, ponendo a carico del padre quale contributo al mantenimento del figlio minore il versamento mensile della somma di Euro 300,00, oltre al 50% Per_1 delle spese straordinarie;
-accertare la modifica dello status economico della moglie, revocando l'assegno di mantenimento disposto in suo favore in sede di separazione;
il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Con decreto depositato in data 04.11.2021 il Presidente f.f. fissava per la comparizione dei coniugi dinanzi a sé l'udienza dell'11.01.2022 (rinviata al
15.03.2022 stante l'impedimento a comparire della resistente), onerando le parti di depositare la documentazione reddituale degli ultimi tre anni o Attestazione
Negativa dell'Agenzia delle Entrate in caso di assenza di redditi oltre ad una dichiarazione ove indicare: attività lavorativa e tutte le fonti di reddito;
redditi netti annuali relativi agli ultimi tre anni e redditi netti mensili percepiti negli ultimi sei mesi, con la precisazione, in caso di lavoro autonomo, del numero di collaboratori e dei compensi mensili loro corrisposti;
proprietà immobiliari ed altri diritti reali immobiliari;
quote sociali, titoli, depositi, e qualsiasi altra forma di investimento e di risparmio;
proprietà di beni mobili registrati;
spese per mutui e finanziamenti;
rapporti di convivenza e rapporti di collaborazione domestica.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva, spiegando domanda riconvenzionale,
, la quale, pur non opponendosi alla domanda di divorzio, Controparte_1
2
contestava tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, chiedendo il riconoscimento in proprio favore di un assegno divorzile di euro 100,00 mensili a carico del sig. . In merito rilevava che il ricorrente sarebbe proprietario di Parte_1 un'abitazione e di un box auto in RI, che svolgerebbe la mansione di operaio presso una ditta edile e che - oltre allo stipendio netto di € 1.200,00 – avrebbe sempre percepito altri emolumenti per i lavori che svolgerebbe senza regolare assunzione, anche all'interno del cimitero di Napoli. Ha negato, infine, di svolgere servizio di navetta scuola evidenziando come non riuscirebbe a reperire un'occupazione lavorativa compatibile con le patologie da cui è affetta per cui percepisce una pensione di invalidità di euro 297,00 mensili.
In ordine al figlio , in età adolescenziale, chiedeva conferma dei Per_1 provvedimenti assunti in sede di separazione, con aumento dell'importo del contributo di mantenimento in suo favore in euro 400,00.
Entrambe le parti comparivano personalmente in data 15.03.2022 innanzi al
Presidente f.f., il quale, a seguito dell'audizione dei coniugi e dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione si riservava.
A scioglimento della riserva che precede, il Presidente f.f. emetteva i provvedimenti provvisori ed urgenti di cui all'ordinanza in atti depositata in data 27.03.2022, confermando le medesime condizioni concordate dalle parti in sede di separazione consensuale omologata dal Tribunale.
Designato, poi, il giudice istruttore, fissava l'udienza di comparizione e trattazione per il giorno 29.06.2022 (differita al 06.07.2022).
Rimessa la causa dinanzi al giudice istruttore e depositate le memorie integrative, all'udienza del 06.07.2022, svoltasi in modalità cartolare mediante il deposito di note di trattazione scritta, il G.I. concedeva i termini di cui all'art. 183, co.6, c.p.c.
e fissava per l'ammissione dei mezzi istruttori l'udienza del 14.02.2023.
A seguito dello scambio delle memorie ex art. 183, co.6, c.p.c., all'udienza che precede, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, il G.I., con ordinanza resa in calce al verbale d'udienza cartolare ammetteva i mezzi istruttori articolati dalle parti e rinviava per l'escussione dei testi all'udienza del 21.11.2023.
Istruita la causa mediante escussione dei testi ammessi, il G.I. rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 29.05.2024.
3
All'udienza che precede, svoltasi in modalità cartolare mediante il deposito di note per la trattazione scritta, il Giudice, sulle conclusioni delle parti, riservava la causa in decisione al Collegio con i termini ex 190 c.p.c.
Il Pubblico Ministero concludeva per l'accoglimento del ricorso introduttivo.

DOMANDA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Si è, invero, realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970 e successive modifiche, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente di questo tribunale nel procedimento di separazione personale conclusosi con decreto di omologa del 13.01.2021, ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.

STATUIZIONI ACCESSORIE
REGIME DI AFFIDO DEL FIGLIO MINORE
Relativamente all'affidamento del figlio minore (nato il [...]), deve Per_1 rilevarsi che, secondo la costante giurisprudenza della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro;
vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. 26587/2009, Cass. 24526/2010).
D'altro canto, l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i genitori, poiché avrebbe, altrimenti, una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto (Cass. n. 16593/08;
Cass. n. 1777/12).
Invero, in caso di conflitto tra i genitori, proprio l'affidamento condiviso riesce a ripartire, in modo equilibrato, le responsabilità tra l'uno e l'altro dei genitori, in quanto, lasciando inalterata la responsabilità genitoriale di entrambi, da un lato,
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esso tutela la relazione di ciascun genitore con il minore, dall'altro, tende a garantire a quest'ultimo un rapporto continuativo ed equilibrato con gli stessi.
Nel caso di specie, non sono emersi in giudizio comprovati elementi
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