Trib. Bari, sentenza 20/01/2025, n. 156

TRIB Bari
Sentenza
20 gennaio 2025
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Sentenza
20 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bari, sentenza 20/01/2025, n. 156
Giurisdizione : Trib. Bari
Numero : 156
Data del deposito : 20 gennaio 2025

Testo completo

R.G. 5509/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari -dott.ssa Luigia Lambriola- nella presente controversia individuale di lavoro Tra
con l'assistenza e difesa degli avv.ti Raffaele Parte_1 Garofalo e Gianluigi Giannuzzi Cardone;
e contumace CP_1
all'udienza del 20.01.2025, al termine della discussione, ha emesso la presente sentenza -ex art. 429 c.p.c.-:
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda attorea- finalizzata ad ottenere il riconoscimento del diritto alla c.d. carta docenti e la condanna del CP_2 convenuto al pagamento della somma complessiva di Euro 1.500,00 ovverosia Euro 500,00 per ciascun anno scolastico di insegnamento con incarico non di ruolo in forza di supplenze annuali (su posti vacanti e disponibili entro la data del 31/12 e sino al 31/08) e/o supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche (su posti vacanti e disponibili entro la data del 31/12 fino al 30/06), ai sensi dell'art. 4, comma 1 e 2 della L. n. 124/1999 oltre interessi e rivalutazione monetaria - è fondata per le ragioni di seguito esposte. In via preliminare occorre dare atto dell'evoluzione giurisprudenziale e normativa ed anche del legislatore italiano che, da ultimo, è intervenuto con l'emanazione dell'art. 15 D.L. n. 69/2023, convertito con modificazioni dalla L. n. 103/2023 che ha esteso per l'anno 2023 i benefici della c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, comma 121 L. n. 107/2015 ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile. Occorre inoltre ricordare i principi da ultimo espressi dalla Suprema Corte cui deve darsi continuità.(Cass.29961/2023: La Carta Docente, pari a 500,00 euro annui per l'acquisito di beni o servizi formativi, spetta anche agli insegnanti non di ruolo con incarichi annuali. E qualora non l'abbiano ricevuta hanno diritto all'adempimento in forma specifica per un valore corrispondente. Se invece sono usciti dal sistema scolastico gli spetta un risarcimento (per i danni allegati). La prescrizione dell'azione, poi, è quinquennale per l'adempimento in forma specifica e decennale per il risarcimento”) Per una migliore rappresentazione dei motivi della decisione che verrà adottata si reputa opportuno fare riferimento alle singole domande azionate dalla parte ricorrente al fine di dare una risposta giudiziale che tenga in debito conto le importanti pronunce intervenute nella specifica materia del settore scolastico.
- La disciplina di riferimento –
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In via preliminare occorre mettere in evidenza la disciplina in esame, contenuta nell'art. 1, comma 121 L. n. 107/2015:
< Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
a corsi di laurea, di laurea Controparte_3 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile.>>.
Per quel che riguarda, inoltre, l'aggiornamento dei docenti occorre fare riferimento all'art. 282 D.L.vo n. 297/1994:
<1. L'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica.

2. L'aggiornamento si attua sulla base di programmi annuali nell'ambito del circolo didattico, dell'istituto, del distretto e con iniziative promosse sul piano regionale e nazionale anche dagli istituti regionali di cui all'articolo 287.

3. I circoli didattici e gli istituti, anche sulla base delle proposte dei distretti, favoriscono con l'organizzazione di idonee attrezzature e di servizi, l'autoaggiornamento e l'aggiornamento, anche in relazione alle esigenze risultanti dalla valutazione dell'andamento didattico del circolo o dell'istituto e di eventuali iniziative di sperimentazione.>>.
Ed ancora, all'art. 63 CCNL relativo al personale del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 è così previsto: <1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove
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classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.

2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. Le somme destinate alla formazione e non spese nell'esercizio finanziario di riferimento sono vincolate al riutilizzo nell'esercizio successivo con la stessa destinazione. In via prioritaria si dovranno assicurare alle istituzioni scolastiche opportuni finanziamenti per la partecipazione del personale in servizio ad iniziative di formazione deliberate dal collegio dei docenti o programmate dal DSGA, sentito il personale ATA, necessarie per una qualificata risposta alle esigenze derivanti dal piano
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