Trib. Lecco, sentenza 26/04/2024, n. 373
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lecco
Sezione Prima
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dr. M L Presidente
Dr. D C Giudice
Dr.ssa M P Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1339/2023 promossa da
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. C P, con Parte_1 C.F._1
elezione di domicilio presso il suo studio in Oggiono (LC), Via Papa Giovanni XXIII n.47;
e da
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. M T con Parte_2 C.F._2
elezione di domicilio presso il suo studio in Cremella (LC), Via Confalonieri n.1;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica – SEDE
CONCLUSIONI: come precisate entro il termine dell'8.4.2024 fissato in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51, c.2 c.p.c., e di seguito riportate:
pagina 1 di 3
1) i coniugi vivranno separati, nel mutuo e reciproco rispetto;
(2) la casa coniugale sita in Dolzago (LC), Via Dante n. 8/C, rimarrà nella disponibilità della Sig.ra
- intestataria del contratto di locazione ad essa relativo - che continuerà a condurla Parte_1
in locazione, sostenendone in via esclusiva i costi e le spese ad essa connesse;
(3) I coniugi si danno reciprocamente atto che ogni rapporto economico tra loro è pacificamente ed interamente regolato alle condizioni suesposte e nulla hanno da pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo e/o ragione;
(4) previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e verificate le condizioni ed i termini di legge della mancata ripresa della convivenza, le parti spiegano sin d'ora domanda volta a ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili di matrimonio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
e hanno presentato in data 11.7.2023 ricorso congiunto di Parte_1 Parte_2
separazione con contestuale domanda di divorzio, sottoscritto da entrambi ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.2 c.p.c., chiedendo che il Tribunale pronunciasse, ai sensi dell'art. 4 della legge 1.12.1970 n. 898, la separazione e conseguentemente la cessazione degli effetti civili del matrimonio, esponendo che:
- il matrimonio concordatario è stato celebrato il 16.9.1995 in Dolzago (LC), con scelta del regime patrimoniale della separazione dei beni;
- dalla loro unione sono nati (in data 16.9.1996), (in data 10.9.1998), (in Per_1 Per_2 Per_3
data 7.2.2002), maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero che ha concluso per l'accoglimento delle condizioni concordate tra le parti.
Con sentenza non definitiva n. 559/2023 emessa in data il 20.10.2023 il Tribunale in composizione collegiale ha pronunciato la separazione consensuale alle condizioni concordate tra le parti, disponendo la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di divorzio, assegnando a tal fine termine fino all'8.4.2024.
Entro il termine assegnato le parti hanno confermato la volontà di voler procedere alla cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
La domanda avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta.
Il matrimonio concordatario è comprovato dalla produzione dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio.
pagina 2 di 3
Dalla data del termine originariamente assegnato per il deposito di note scritte del 27.9.2023 è maturato il termine semestrale previsto dall'art. 3 della L. 898/1970, così come modificato dall'art. 1 della legge