Trib. Spoleto, sentenza 03/01/2025, n. 8
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Testo completo
n. 2440/2019 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Sara Trabalza Presidente;
Dott.ssa Martina Marini Giudice – Rel;
Dott. Alberto Cappellini Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2440/2019 Rg su ricorso depositato in data 14.11.2019, rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.07.2024, svoltasi secondo le forme di cui all'art. 127 ter cpc, e previa concessione dei termini ex art. 190 cpc, discussa nella Camera di Consiglio del 27.12.2024, vertente
TRA
(C.F. , nata in [...] il [...] e residente a [...]Parte_1 C.F._1
(PG), alla Via degli Eroi n. 52, rappresentata e difesa dall'Avv. PROSAICI SILVIA ed elettivamente domiciliata in Foligno (PG), Piazza G. Matteotti 34, presso il Difensore:
- RICORRENTE -
E
(C.F. ) nato a [...] il [...], residente in CP_1 C.F._2
Foligno, alla Via degli Ulivi n.21 F, rappresentato e difeso dall'Avv. SANTEVECCHI MARIA
CRISTINA ed elettivamente domiciliato in Foligno, Corso Cavour n. 84, presso il Difensore;
- RESISTENTE -
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO IN SEDE.
Oggetto: separazione giudiziale;
pagina 1 di 12 Conclusioni: come da note dattiloscritte trasmesse ex art. 127 ter cpc per l'udienza del 10.07.2024, da intendersi interamente richiamate e ritrascritte.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio civile in Foligno in data Parte_1 CP_1
25.06.2016;
dalla loro unione era già nata a [...] la figli , in data 5.05.2016 Persona_1
con ricorso del 14.11.2019, ha adito il Tribunale di Spoleto per la Parte_1 separazione dal marito, chiedendo che venisse disposto l'affido condiviso della minore, collocata presso la madre nella casa familiare di Foligno alla Via degli Eroi n. 51 da assegnarsi alla stessa, che fosse posto a carico del padre il pagamento di una somma mensile a titolo di mantenimento della figlia minore
e quale contributo per il pagamento del canone di locazione dell'immobile sopra indicato, oltre al 50% delle spese straordinarie.
A sostegno della propria domanda, la Ricorrente ha allegato di avere comunicato al marito la propria intenzione di separarsi già nel marzo 2019 in quanto la comunione morale e materiale era venuta meno a causa delle condotte controllanti, oppressive e talvolta anche violente del Dopo mesi di CP_1
separazione di fatto, il Resistente avrebbe quindi sottratto il telefono della moglie e rinvenute delle foto con un altro uomo, avrebbe posto in essere condotte ingiuriose, prevaricatorie e violente ai suoi danni arrivando a metterle contro tutta la sua famiglia, rendendola vittima anche di una aggressione fisica da parte del padre che la donna aveva quindi denunciato dopo essersi rivolta ad un Centro Antiviolenza;
in più, sempre a detta della Ricorrente, il non appena separati, avrebbe disdetto il CP_1 contratto di affitto della casa familiare, oltre ad essersi sin da subito sottratto all'obbligo di mantenere la figlia minore;
l'uomo avrebbe inoltre rifiutato ogni possibilità conciliativa pretendendo di continuare a vedere la figlia una volta alla settimana.
Dal punto di vista economico, la Ricorrente ha allegato di lavorare presso un'azienda tessile e di guadagnare 700,00 euro al mese mentre il marito, titolare di un'azienda edile, guadagnerebbe 1600,00 euro mensili.
pagina 2 di 12
Con decreto del 20.11.2019, il Presidente del Tribunale ha fissato udienza di comparizione dei coniugi avanti a sé al 2.03.2020.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede (visto del 26.11.2019);
Con comparsa di costituzione e risposta del 27.01.20, si è costituito in giudizio il CP_1 quale contestava le avverse deduzioni e rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, adottati gli opportuni provvedimenti relativi al caso specifico, e respinta ogni contraria istanza, nell'attesa della risultanza del test del Dna di cui sopra, quale elemento nuovo, - rigettare ogni avversa domanda e/o richiesta e/o eccezione e/o pretesa e/o conclusione, nello specifico i punti da n.5 a n.8 dell'atto introduttivo di giudizio avversario (profilo economico) in quanto non vi è, invero, opposizione alle conclusioni rassegnate da controparte di cui ai punti da n.1 a n.4 concernenti l'affido condiviso della figlia nonché le modalità di visita della medesima, ciò per le motivazioni spiegate nella narrativa del presente atto giudiziale e per l'effetto chiede di - Pronunciare la separazione personale tra coniugi per le motivazioni di cui in atti alle condizioni di cui appresso: A) si concerta con i punti da n.1 a n.4 dell'atto introduttivo di giudizio avversario in quanto non vi è opposizione alle conclusioni rassegnate da controparte di cui ai punti da n.1 a n.4 concernenti l'affido condiviso della figlia nonché le modalità di visita della medesima che ben vorrà il Giudice accogliere;
B) disporre che il marito, SI.
[...]
, allo stato, si obbliga a corrispondere alla figlia minore di cui in narrativa la somma di Euro CP_1
300,00 mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, per provvedere alle spese relative al mantenimento della stessa, ciò tramite bonifico bancario da effettuarsi entro e non oltre il giorno venti di ogni mese sul c/c acceso dalla madre SI.ra che ben vorrà essere indicato oltre al 50 % Parte_1
delle spese extra concordate di comune accordo tra gli ex coniugi. Con vittoria di spese e compensi professionali”
L'udienza Presidenziale ha subito un primo rinvio ex art. 309 cpc e, successivamente comparse le parti, hanno chiesto un ulteriore rinvio per trattative sino al 9.03.2020 e poi al 13.07.2020.
Quindi, comparse le parti dinnanzi al Presidente del Tribunale, assunte le necessarie informazioni ed esperito senza esito il tentativo di conciliazione, ha assegnato termine per depositare documentazione reddituale e fiscale;
in data 27.07.2020 il ha depositato il test del DNA datato 27.01.2020 e contestuale CP_1
istanza per la nomina del Curatore speciale della minore nel giudizio di disconoscimento di paternità che
pagina 3 di 12
ha proposto depositando un autonomo ricorso in data 21.04.2021 da cui l'apertura del procedimento n.
819/2021 Rg Tribunale di Spoleto. Il Resistente ha pure modificato le proprie conclusioni chiedendo la pronuncia della separazione dalla moglie ed il rigetto di ogni forma di mantenimento ed assistenza nei confronti della minore ;
Per_1
Con ordinanza riservata del 12.08.2020, il Presidente ha autorizzato i coniugi a vivere separati, adottando i provvedimenti provvisori ed urgenti con cui: ha disposto l'affido condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore, collocata prevalentemente presso la madre nella casa familiare;
ha disciplinato le frequentazioni padre-figlia e previsto l'obbligo in capo al di versare alla moglie CP_1
un assegno a titolo di contributo per mantenimento della figlia pari ad Euro 550,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Contestualmente, ha provveduto alla nomina del Giudice relatore e fissato termine per deposito di memorie integrative.
Gli atti sono stati nuovamente trasmessi al PM in sede che ha emesso il visto in data 20.08.2020.
Su reclamo proposto dal avverso l'ordinanza presidenziale, la Corte d'Appello di Perugia CP_1
ha parzialmente modificato i sopra riportati provvedimenti provvisori in punto di mantenimento paterno che ha ridotto ad euro 200,00 mensili.
Depositate le memorie integrative, alla prima udienza davanti al G.I., svoltasi con trattazione scritta, sono stati concessi alle parti i termini perentori ex art. 183 comma 6 cpc. La causa ha subito diversi rinvii in attesa dell'arrivo del Magistrato Titolare del fascicolo.
Quindi, alla successiva udienza del 10.05.2022, svoltasi ancora con trattazione scritta sono state ammesse le richieste istruttorie delle parti (udienze istruttorie del 5.05.2023, dell'8.09.2023).
Esauriti i predetti incombenti istruttori e mutato l'Istruttore (diversa persona fisica) nel mese di dicembre 2023, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.07.2024;
All'esito dell'udienza di pc come sopra fissata, e sostituita dallo scambio di note ex art. 127 ter cpc, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 cpc per il
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Sara Trabalza Presidente;
Dott.ssa Martina Marini Giudice – Rel;
Dott. Alberto Cappellini Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2440/2019 Rg su ricorso depositato in data 14.11.2019, rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.07.2024, svoltasi secondo le forme di cui all'art. 127 ter cpc, e previa concessione dei termini ex art. 190 cpc, discussa nella Camera di Consiglio del 27.12.2024, vertente
TRA
(C.F. , nata in [...] il [...] e residente a [...]Parte_1 C.F._1
(PG), alla Via degli Eroi n. 52, rappresentata e difesa dall'Avv. PROSAICI SILVIA ed elettivamente domiciliata in Foligno (PG), Piazza G. Matteotti 34, presso il Difensore:
- RICORRENTE -
E
(C.F. ) nato a [...] il [...], residente in CP_1 C.F._2
Foligno, alla Via degli Ulivi n.21 F, rappresentato e difeso dall'Avv. SANTEVECCHI MARIA
CRISTINA ed elettivamente domiciliato in Foligno, Corso Cavour n. 84, presso il Difensore;
- RESISTENTE -
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO IN SEDE.
Oggetto: separazione giudiziale;
pagina 1 di 12 Conclusioni: come da note dattiloscritte trasmesse ex art. 127 ter cpc per l'udienza del 10.07.2024, da intendersi interamente richiamate e ritrascritte.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio civile in Foligno in data Parte_1 CP_1
25.06.2016;
dalla loro unione era già nata a [...] la figli , in data 5.05.2016 Persona_1
con ricorso del 14.11.2019, ha adito il Tribunale di Spoleto per la Parte_1 separazione dal marito, chiedendo che venisse disposto l'affido condiviso della minore, collocata presso la madre nella casa familiare di Foligno alla Via degli Eroi n. 51 da assegnarsi alla stessa, che fosse posto a carico del padre il pagamento di una somma mensile a titolo di mantenimento della figlia minore
e quale contributo per il pagamento del canone di locazione dell'immobile sopra indicato, oltre al 50% delle spese straordinarie.
A sostegno della propria domanda, la Ricorrente ha allegato di avere comunicato al marito la propria intenzione di separarsi già nel marzo 2019 in quanto la comunione morale e materiale era venuta meno a causa delle condotte controllanti, oppressive e talvolta anche violente del Dopo mesi di CP_1
separazione di fatto, il Resistente avrebbe quindi sottratto il telefono della moglie e rinvenute delle foto con un altro uomo, avrebbe posto in essere condotte ingiuriose, prevaricatorie e violente ai suoi danni arrivando a metterle contro tutta la sua famiglia, rendendola vittima anche di una aggressione fisica da parte del padre che la donna aveva quindi denunciato dopo essersi rivolta ad un Centro Antiviolenza;
in più, sempre a detta della Ricorrente, il non appena separati, avrebbe disdetto il CP_1 contratto di affitto della casa familiare, oltre ad essersi sin da subito sottratto all'obbligo di mantenere la figlia minore;
l'uomo avrebbe inoltre rifiutato ogni possibilità conciliativa pretendendo di continuare a vedere la figlia una volta alla settimana.
Dal punto di vista economico, la Ricorrente ha allegato di lavorare presso un'azienda tessile e di guadagnare 700,00 euro al mese mentre il marito, titolare di un'azienda edile, guadagnerebbe 1600,00 euro mensili.
pagina 2 di 12
Con decreto del 20.11.2019, il Presidente del Tribunale ha fissato udienza di comparizione dei coniugi avanti a sé al 2.03.2020.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede (visto del 26.11.2019);
Con comparsa di costituzione e risposta del 27.01.20, si è costituito in giudizio il CP_1 quale contestava le avverse deduzioni e rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, adottati gli opportuni provvedimenti relativi al caso specifico, e respinta ogni contraria istanza, nell'attesa della risultanza del test del Dna di cui sopra, quale elemento nuovo, - rigettare ogni avversa domanda e/o richiesta e/o eccezione e/o pretesa e/o conclusione, nello specifico i punti da n.5 a n.8 dell'atto introduttivo di giudizio avversario (profilo economico) in quanto non vi è, invero, opposizione alle conclusioni rassegnate da controparte di cui ai punti da n.1 a n.4 concernenti l'affido condiviso della figlia nonché le modalità di visita della medesima, ciò per le motivazioni spiegate nella narrativa del presente atto giudiziale e per l'effetto chiede di - Pronunciare la separazione personale tra coniugi per le motivazioni di cui in atti alle condizioni di cui appresso: A) si concerta con i punti da n.1 a n.4 dell'atto introduttivo di giudizio avversario in quanto non vi è opposizione alle conclusioni rassegnate da controparte di cui ai punti da n.1 a n.4 concernenti l'affido condiviso della figlia nonché le modalità di visita della medesima che ben vorrà il Giudice accogliere;
B) disporre che il marito, SI.
[...]
, allo stato, si obbliga a corrispondere alla figlia minore di cui in narrativa la somma di Euro CP_1
300,00 mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, per provvedere alle spese relative al mantenimento della stessa, ciò tramite bonifico bancario da effettuarsi entro e non oltre il giorno venti di ogni mese sul c/c acceso dalla madre SI.ra che ben vorrà essere indicato oltre al 50 % Parte_1
delle spese extra concordate di comune accordo tra gli ex coniugi. Con vittoria di spese e compensi professionali”
L'udienza Presidenziale ha subito un primo rinvio ex art. 309 cpc e, successivamente comparse le parti, hanno chiesto un ulteriore rinvio per trattative sino al 9.03.2020 e poi al 13.07.2020.
Quindi, comparse le parti dinnanzi al Presidente del Tribunale, assunte le necessarie informazioni ed esperito senza esito il tentativo di conciliazione, ha assegnato termine per depositare documentazione reddituale e fiscale;
in data 27.07.2020 il ha depositato il test del DNA datato 27.01.2020 e contestuale CP_1
istanza per la nomina del Curatore speciale della minore nel giudizio di disconoscimento di paternità che
pagina 3 di 12
ha proposto depositando un autonomo ricorso in data 21.04.2021 da cui l'apertura del procedimento n.
819/2021 Rg Tribunale di Spoleto. Il Resistente ha pure modificato le proprie conclusioni chiedendo la pronuncia della separazione dalla moglie ed il rigetto di ogni forma di mantenimento ed assistenza nei confronti della minore ;
Per_1
Con ordinanza riservata del 12.08.2020, il Presidente ha autorizzato i coniugi a vivere separati, adottando i provvedimenti provvisori ed urgenti con cui: ha disposto l'affido condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore, collocata prevalentemente presso la madre nella casa familiare;
ha disciplinato le frequentazioni padre-figlia e previsto l'obbligo in capo al di versare alla moglie CP_1
un assegno a titolo di contributo per mantenimento della figlia pari ad Euro 550,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Contestualmente, ha provveduto alla nomina del Giudice relatore e fissato termine per deposito di memorie integrative.
Gli atti sono stati nuovamente trasmessi al PM in sede che ha emesso il visto in data 20.08.2020.
Su reclamo proposto dal avverso l'ordinanza presidenziale, la Corte d'Appello di Perugia CP_1
ha parzialmente modificato i sopra riportati provvedimenti provvisori in punto di mantenimento paterno che ha ridotto ad euro 200,00 mensili.
Depositate le memorie integrative, alla prima udienza davanti al G.I., svoltasi con trattazione scritta, sono stati concessi alle parti i termini perentori ex art. 183 comma 6 cpc. La causa ha subito diversi rinvii in attesa dell'arrivo del Magistrato Titolare del fascicolo.
Quindi, alla successiva udienza del 10.05.2022, svoltasi ancora con trattazione scritta sono state ammesse le richieste istruttorie delle parti (udienze istruttorie del 5.05.2023, dell'8.09.2023).
Esauriti i predetti incombenti istruttori e mutato l'Istruttore (diversa persona fisica) nel mese di dicembre 2023, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.07.2024;
All'esito dell'udienza di pc come sopra fissata, e sostituita dallo scambio di note ex art. 127 ter cpc, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 cpc per il
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