Trib. Patti, sentenza 11/03/2025, n. 275
TRIB Patti
Sentenza
11 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
n. 1479/2020 R.G.
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza dell'11/03/2025, alle ore 9.56, viene chiamata la causa indicata in epigrafe.
È presente per SOCIETÀ AGRICOLA SEMPLICE SAN PO DI GI TO &
VA, l'Avv. REGALBUTO, la quale insiste affinché EA venga condannata al pagamento della somma ingiunta.
È presente per BC ASIGURARI REASIGURARI S.A., in sostituzione dell'Avv. CASTI, l'Avv.
Maria Concetta SEGRETO, la quale si riporta e conclude come da note depositate telematicamente.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies C.P.C. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Michela Agata La Porta ha pronunciato ex art. 281 sexies C.P.C. la seguente
SENTENZA
SOCIETÀ AGRICOLA SEMPLICE SAN PO DI GI TO &
VA (codice fiscale 03172600839),
col patrocinio dell'Avv. Gabriella Regalbuto,
-parte opponente-
nei confronti di
BC ASIGURARI REASIGURARI S.A. (codice fiscale 9438013),
Pag. 1 di 8
col patrocinio dell'Avv. Stefanino Casti,
-parte opposta-
AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - EA (P.I.: 06234661004 -
Codice fiscale: 97181460581),
-chiamato in causa per ordine del giudice-
CONCLUSIONI DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE.
Con atto di citazione in opposizione, SOCIETÀ AGRICOLA SEMPLICE SAN PO DI
GI TO & VA (appresso, anche solo SOCIETÀ SANPO) ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo n. 279/2020 Proc. N. 1052 /2020 r.g emesso il
27/07/2020 da l Tribunale di Patti, per la somma di €110.394,67 oltre interessi e spese, proponendo all'uopo opposizione tardiva.
La Società ha premesso di aver partecipato alla misura 1.2.1 del PSR 2007-2013 Regione siciliana;
nell'ambito di tale operazione, in riferimento alla domanda di anticipo n. 4
4750434928 – misura 1.2.1. la società BC Asigurari reasigurari s.a. rilasciava polizza per cauzione a garanzia di obbligazione serie IH n.000962 per un importo massimo garantito di
€116.589,13; la suddetta garanzia era rilasciata in relazione alla domanda di anticipo, nello specifico a copertura del 110% dell'importo anticipato per l'esecuzione dei lavori;
nelle more del procedimento amministrativo pendente presso l'Ispettorato provinciale di Messina,
l'Organismo pagatore EA, beneficiario della polizza fidejussoria, ha richiesto l'escussione della garanzia alla “BC”.
L'opponente ha eccepito che la compagnia assicurativa era sì tenuta al pagamento a prima richiesta dell'importo indicato nella polizza de qua come indicato ai sensi dell'art. 2 delle condizioni che regolano il rapporto tra garante e beneficiario;
ma nel caso di specie la chiamata in garanzia da parte del beneficiario fosse infondata non avendo ancora ricevuto alcun provvedimento di revoca da parte dell'amministrazione competente e avendo eseguito i lavori come da computo metrico.
SOCIETÀ SAN PO ha, quindi, sostenuto che nelle more della definizione del procedimento amministrativo, la richiesta di rivalsa del Garante BC fosse prematura e illegittima, essendo prematura e illegittima, oltre che infondata, la chiamata in garanzia da parte del Beneficiario – Agea.
Pag. 2 di 8
Sulla base di tali premesse, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa di risposta, BC ASIGURARI REASIGURARI S.A. (appresso anche solo
BC) ha replicato che:
- Con nota prot. n. EA.ASR.2017.0079358 del 20.01.2017, la EA chiedeva alla Società
Agricola Semplice San Filippo di Regina IO il rimborso di € 116.589,13 in riferimento alla domanda di pagamento n. 44750459370, liquidata in via anticipata previa presentazione della garanzia della BC Asigurari Reasigurari S.A.;
- Successivamente, la Regione Sicilia, con nota prot. n. 644/S10.03 del 26.10.2017, richiedeva alla Società Agricola Semplice San Filippo di Regina IO il rimborso della somma indebitamente percepita pari ad € 116.589,13 a seguito della decadenza totale dell'aiuto.
- Poiché la odierna opponente non provvedeva al rimborso richiesto, ai sensi di quanto previsto dalle condizioni di garanzia, la EA procedeva all'escussione della polizza fideiussoria Serie IH n. 000962.
L'opposta ha precisato che, ai sensi dell'art. 5 delle condizioni generali di polizza, il pagamento dell'importo richiesto dall'Ente garantito doveva essere effettuato a prima e semplice richiesta scritta entro i termini indicati dall'Ente garantito medesimo. Ed il Garante non poteva opporre all'Ente garantito alcuna eccezione, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal Contraente o da altri soggetti interessati.
Dunque, in data 29.06.2020, la Società BC Asigurari Reasigurari S.A. provvedeva al pagamento in favore di EA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura della somma di €
105.030,67, sollecitava, ai sensi della polizza stipulata e dell'art. 1950 cod. civ., a titolo di regresso, il rimborso della somma complessiva di € 105.030,67 corrisposta in favore della
EA.
BC ha
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza dell'11/03/2025, alle ore 9.56, viene chiamata la causa indicata in epigrafe.
È presente per SOCIETÀ AGRICOLA SEMPLICE SAN PO DI GI TO &
VA, l'Avv. REGALBUTO, la quale insiste affinché EA venga condannata al pagamento della somma ingiunta.
È presente per BC ASIGURARI REASIGURARI S.A., in sostituzione dell'Avv. CASTI, l'Avv.
Maria Concetta SEGRETO, la quale si riporta e conclude come da note depositate telematicamente.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies C.P.C. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Michela Agata La Porta ha pronunciato ex art. 281 sexies C.P.C. la seguente
SENTENZA
SOCIETÀ AGRICOLA SEMPLICE SAN PO DI GI TO &
VA (codice fiscale 03172600839),
col patrocinio dell'Avv. Gabriella Regalbuto,
-parte opponente-
nei confronti di
BC ASIGURARI REASIGURARI S.A. (codice fiscale 9438013),
Pag. 1 di 8
col patrocinio dell'Avv. Stefanino Casti,
-parte opposta-
AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - EA (P.I.: 06234661004 -
Codice fiscale: 97181460581),
-chiamato in causa per ordine del giudice-
CONCLUSIONI DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE.
Con atto di citazione in opposizione, SOCIETÀ AGRICOLA SEMPLICE SAN PO DI
GI TO & VA (appresso, anche solo SOCIETÀ SANPO) ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo n. 279/2020 Proc. N. 1052 /2020 r.g emesso il
27/07/2020 da l Tribunale di Patti, per la somma di €110.394,67 oltre interessi e spese, proponendo all'uopo opposizione tardiva.
La Società ha premesso di aver partecipato alla misura 1.2.1 del PSR 2007-2013 Regione siciliana;
nell'ambito di tale operazione, in riferimento alla domanda di anticipo n. 4
4750434928 – misura 1.2.1. la società BC Asigurari reasigurari s.a. rilasciava polizza per cauzione a garanzia di obbligazione serie IH n.000962 per un importo massimo garantito di
€116.589,13; la suddetta garanzia era rilasciata in relazione alla domanda di anticipo, nello specifico a copertura del 110% dell'importo anticipato per l'esecuzione dei lavori;
nelle more del procedimento amministrativo pendente presso l'Ispettorato provinciale di Messina,
l'Organismo pagatore EA, beneficiario della polizza fidejussoria, ha richiesto l'escussione della garanzia alla “BC”.
L'opponente ha eccepito che la compagnia assicurativa era sì tenuta al pagamento a prima richiesta dell'importo indicato nella polizza de qua come indicato ai sensi dell'art. 2 delle condizioni che regolano il rapporto tra garante e beneficiario;
ma nel caso di specie la chiamata in garanzia da parte del beneficiario fosse infondata non avendo ancora ricevuto alcun provvedimento di revoca da parte dell'amministrazione competente e avendo eseguito i lavori come da computo metrico.
SOCIETÀ SAN PO ha, quindi, sostenuto che nelle more della definizione del procedimento amministrativo, la richiesta di rivalsa del Garante BC fosse prematura e illegittima, essendo prematura e illegittima, oltre che infondata, la chiamata in garanzia da parte del Beneficiario – Agea.
Pag. 2 di 8
Sulla base di tali premesse, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa di risposta, BC ASIGURARI REASIGURARI S.A. (appresso anche solo
BC) ha replicato che:
- Con nota prot. n. EA.ASR.2017.0079358 del 20.01.2017, la EA chiedeva alla Società
Agricola Semplice San Filippo di Regina IO il rimborso di € 116.589,13 in riferimento alla domanda di pagamento n. 44750459370, liquidata in via anticipata previa presentazione della garanzia della BC Asigurari Reasigurari S.A.;
- Successivamente, la Regione Sicilia, con nota prot. n. 644/S10.03 del 26.10.2017, richiedeva alla Società Agricola Semplice San Filippo di Regina IO il rimborso della somma indebitamente percepita pari ad € 116.589,13 a seguito della decadenza totale dell'aiuto.
- Poiché la odierna opponente non provvedeva al rimborso richiesto, ai sensi di quanto previsto dalle condizioni di garanzia, la EA procedeva all'escussione della polizza fideiussoria Serie IH n. 000962.
L'opposta ha precisato che, ai sensi dell'art. 5 delle condizioni generali di polizza, il pagamento dell'importo richiesto dall'Ente garantito doveva essere effettuato a prima e semplice richiesta scritta entro i termini indicati dall'Ente garantito medesimo. Ed il Garante non poteva opporre all'Ente garantito alcuna eccezione, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal Contraente o da altri soggetti interessati.
Dunque, in data 29.06.2020, la Società BC Asigurari Reasigurari S.A. provvedeva al pagamento in favore di EA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura della somma di €
105.030,67, sollecitava, ai sensi della polizza stipulata e dell'art. 1950 cod. civ., a titolo di regresso, il rimborso della somma complessiva di € 105.030,67 corrisposta in favore della
EA.
BC ha
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