Trib. Napoli, sentenza 18/09/2024, n. 5889
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 2 Sezione MariaIl Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Lucantonio, all'udienza del 19/9/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 19498/2023, R.G. promossa da: , rappresentata e difeso dagli avv.ti Parte 1 avv. Sabino Tomei, Dario Guida e Francesco Di Maio contro
CP 2 rappresentata e difesa dal dott. CP 1 in persona del
Romano;
nonché contro
, in persona del suo legale rappresentante Controparte_3
e;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.10.2023, la ricorrente in epigrafe chiedeva dichiararsi l'illegittimità della determina del 10/1/2022 del dirigente dell'Istituto scolastico resistente nonché della sospensione comminata, e dichiararsi il proprio diritto alla restituzione degli importi indebitamente trattenuti, pari alle retribuzioni da gennaio a marzo 2022, per complessivi € 5.958,8 netti, oltre accessori.
Esponeva di essere docente presso l'Istituto scolastico CP_3 di
Napoli, con contratto full time a tempo indeterminato.
Deduceva che il dirigente di tale Istituto scolastico, con determina del 10/1/2022, aveva disposto la propria sospensione immediata dal lavoro e da ogni emolumento, in ottemperanza delle previsioni dell'art.
4-ter, comma 3, del D.L. 44/2021, "fino alla comunicazione dell'avvio del ciclo vaccinale "e comunque "non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 10/1/2022", con rientro in servizio dal
1/4/2022.
Allegava, a sostegno della propria domanda, che l'istituto scolastico, le aveva corrisposto integralmente la retribuzione dei mesi da gennaio a marzo 2022, tuttavia dal cedolino di maggio 2023
aveva operato delle trattenute per procedere al recupero delle retribuzioni relative ai mesi di sospensione.
Dichiarava altresì che tali trattenute ,denominate "differenza per scioperi/ass.ridotti a.p." sarebbero state effettuate presumibilmente fino a novembre 2024, così come evidenziato dal messaggio allegato al cedolino di ottobre 2023. la l'illegittimitàContestava della condotta serbata dalle amministrazioni resistenti, rivendicando il proprio diritto alla sospensione di tali trattenute e al recupero delle somme già versate pari ad euro 5.958,8.
In data 22.3.2024, il CP_4 convenuto, costituitosi, eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice adito, in favore. del giudice amministrativo, nel merito contestava gli assunti avversari e chiedeva il rigetto della domanda. seppur regolarmente citato, non si L' Controparte_3 costituiva al presente giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, all'udienza del 18.9.2024 la causa veniva così decisa.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione del difetto di giurisdizione del giudice del lavoro formulata dal CP_4 convenuto.
La sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario deve essere valutata alla luce del petitum sostanziale, evidenziato nell'atto introduttivo della causa. ( Corte Cass., sez. un., ord. 27888/2021)
Va dunque ribadito che sono devolute al giudice ordinario "tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo I, comma 2 .., ancorché vengano in questione alti amministrativi presupposti" (art. 63, primo comma, d.lgs 165/2001).
Con la contrattualizzazione del pubblico impiego tutti gli atti della
p.a. che incidono