Trib. Napoli, sentenza 04/11/2024, n. 7272
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note sostitutive dell'udienza del 31.10.2024, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 8461/2023
TRA
nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Nerino Allocati (C.F. ) e, C.F._2 congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Enrico Cellupica ( ), C.F._3 giusta procura in calce al ricorso ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Napoli alla Via R. Gomez D'Ayala n.6;
Ricorrente
CONTRO
- in persona del LRPT Ing. ( e Controparte_1 CP_2 CP_3
Partita Iva con sede in Napoli alla Via G.B. Marino n. 1, elettivamente P.IVA_1 domiciliata in Napoli al Viale Gramsci n. 19 presso lo studio dell'Avv. Michele Bisceglia (c.f. e p. Iva che la rappresenta e difende giusta C.F._4 P.IVA_2 procura in calce alla memoria difensiva;
Convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Decisione a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter cpc
OGGETTO: inclusione nella base di calcolo delle ferie dell'indennità di mansione, indennità giornaliera turnisti e indennità di condotta.
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Con ricorso depositato il 3.5.2023, la parte ricorrente in epigrafe indicata deduceva di essere stata assunta in data 22 luglio 1997 con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
che il suo rapporto di lavoro era proseguito ex art. 2112 c.c., senza soluzione di continuità, a far data dal 1.4.2001, a seguito del trasferimento del ramo aziendale, con la società che era stata, a sua volta, incorporata in nel novembre Controparte_4 CP_5 Contr 2013, per cui lo stesso era attualmente dipendente di ed inquadrato, ai sensi del
CCNL Autoferrotranvieri nella terza area professionale, area operativa esercizio, sezione ferroviario e metropolitano, profilo professionale di Macchinista, parametro 190;
che, a far data dal 18 luglio 2007 e sino alla data del 30.6.2022, aveva svolto la mansione di macchinista della Linea 1 della Metropolitana di Napoli;
che la retribuzione corrisposta dall'azienda per le giornate in cui aveva goduto delle ferie dal 18.7.2007 al 30.6.2022 era stata inferiore al dovuto, in quanto l'azienda aveva illegittimamente escluso dalla base di
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calcolo elementi retributivi fissi, corrisposti per ogni giornata di lavoro effettivo e connaturati alla mansione ed al tipo di attività svolta, quali l' “indennità di mansione” (accordo sindacale aziendale 29.12.2004), l'“indennità giornaliera turnisti” [art. 5 dell'accordo nazionale del 21 maggio 1981] e l'indennità di condotta (ASA 29.12.2004 e 11.7.2019).
Richiamata la nozione euro-unitaria di ferie annuali retribuite, accolta anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, l'istante chiedeva di accertare e dichiarare il proprio diritto all'inserimento delle predette indennità ai fini del calcolo della retribuzione dovuta per i giorni di ferie goduti, dichiarando la nullità delle norme di contrattazione collettiva in contrasto con le norme imperative, asseritamente individuate nella normativa eurocomunitaria e interna di recepimento di essa, con la condanna della convenuta al pagamento di quanto ritenuto dovuto, in base ai conteggi allegati, per l'importo complessivo di € 13.447,48 oltre accessori. Si costituiva la società convenuta, deducendo l'infondatezza delle avverse pretese e concludendo per il rigetto del ricorso. Previo deposito di note contabili e disposta udienza cartolare ex art 127 ter c.p.c., il Giudice decide con sentenza.
2 Va preliminarmente rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta. Come statuito dalla suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 26246 del 6.9.2022, “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012
e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”. Nel caso di specie, decorrendo la pretesa dal 18.7.2007 (quinquennio anteriore all'entrata in vigore della legge 92/2012) al 30.6.2022 e non essendo cessato il rapporto, non è maturata alcuna prescrizione.
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In materia di disciplina delle ferie annuali e della retribuzione dovuta, alla luce dell'interpretazione della CGUE sulla portata precettiva delle disposizioni euro unitarie, le sentenze della suprema Corte di Cassazione (n. 13425 / 2019 e n. 22401 / 2020) hanno statuito la sussistenza di una “nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003”. Si è ritenuto che:
“4. Il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno (art. 36 Cost., comma 3" Il lavoratore ha diritto (...) a ferie annuali retribuite", art. 2109 c.c., comma 2: "Ha (...) diritto (id est: il prestatore di lavoro) (...) ad un periodo annuale di ferie retribuite" e del D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 10, ratione temporis applicabile: "(...) il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo (...) di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane") che in quello dell'Unione (art. 7 della Direttiva 2003/88/CE).
5. Con specifico riferimento alla disciplina Europea, l'art. 7 della direttiva 2003/88, intitolato "Ferie annuali", stabilisce quanto segue: "1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinchè ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali (...)".
Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art.
31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre 2012, Per_ e , C-229/11 e C-230/11, punto 22;
del 29 novembre 2017, , C- Per_1 Per_2 Per_ 214/16, punto 33, nonchè del 4 ottobre 2018, , C-12/17, punto 25).
6. L'art. 31 della Carta, intitolato "Condizioni di lavoro giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: "(...) 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite".
7. Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016,
C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi citata);
ad esso non si può derogare e la Per_5 sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (vedi sentenza del 12.6.2014,
Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).
8. Più specificamente, secondo la direttiva n. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, C-350/06 e C520/06, punto 60, del 15 settembre CP_6
2011, LL e altri, C-155/10, punto 26, del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 24).
9. Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime(...)") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di (...) ferie annuali") dell'art. 7, paragrafo 1, nonchè dell'art. 15 della direttiva n. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto 31).
10. Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e
C-257/04, e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che Persona_6
l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e
C- 520/06, e altri, punto 58 nonchè). CP_6
11. L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze e altri, punto 58, nonchè e Persona_6 CP_6 altri, punto 60).
12. Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di
Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, LL e altri (punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
13. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come " sebbene la struttura