Trib. Torino, sentenza 07/03/2024, n. 1489
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Testo completo
N. R.G. 10217/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Isabella Messina Giudice Relatore
dott. Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10217/2023 promossa da:
, elettivamente domiciliato in VIA SUSA N. 35, 10138 TORINO presso lo studio Parte_1 dell'avv. REGALDO GRETA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliata in VIA STEFANO CLEMENTE 1, 10100 TORINO Controparte_1 presso lo studio dell'avv. GALLUZZO MONICA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da condizioni congiunte datate 04/12/2023.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
pagina 1 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e entrambi cittadini rumeni, contraevano Parte_1 Controparte_1
matrimonio in Nicolae Balcescu – provincia di Bacau (Romania) il 14/08/2004.
Dal matrimonio sono nate due figlie: , il 28/06/2006 e , il 29/12/2008. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 24/05/2023, i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio secondo la legge rumena, trovando applicazione l'art. 31 della legge n.
218/95.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
Sulla giurisdizione e sulla legge applicabile
Sussiste la giurisdizione italiana a decidere in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, in forza dell'art. 3 del Regolamento (UE) n. 1111/2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, in quanto l'ultima residenza abituale dei coniugi, al momento dell'introduzione del presente giudizio, si trovava in Italia.
Va, invece, riconosciuta l'applicabilità, alla fattispecie in esame, della legge nazionale dei coniugi che prevede il divorzio c.d. “diretto” per mutuo consenso (ex art. 373 del Codul Civil romeno), in forza della richiesta di applicazione di tale legge avanzata da entrambe le parti, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento
(UE) N. 1259/2010 del Consiglio del 20 dicembre 2010. Tale norma prevede, alla lettera c) che sia applicabile la legge dello Stato di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale
L'art. 12 del medesimo regolamento prevede che l'applicazione di una norma della legge designata in virtù del regolamento può essere esclusa solo qualora tale applicazione risulti manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro.
L'orientamento dominante in giurisprudenza, sul punto, è nel senso di ritenere non contraria all'ordine pubblico interno la disciplina straniera che contempli il divorzio c.d. “diretto”, essendo necessario e sufficiente che lo scioglimento del vincolo consegua all'accertamento dell'irreparabile venir meno della comunione di vita tra i coniugi, senza che sia necessario che il fallimento dell'unione familiare sia
pagina 2 di 9
attestato dalla separazione consensuale o giudiziale e dal decorso di un termine adeguato prima della pronuncia del divorzio (cfr. ex plurimis, Cassazione civile, sez. I, 25 luglio 2006, n. 16978).
Quanto all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della prole minorenne, comprendente
l'affidamento e la regolamentazione del diritto di visita, sussiste la giurisdizione italiana, in forza del disposto di cui all'art. 7 del Regolamento 1111/2019, a mente del quale “Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono adite” (cfr. in giurisprudenza, Cassazione n. 30646\2011, Corte di Giustizia 16.7.2015 n. 479 su rinvio della Corte di
Cassazione Italiana, Cass. S.U. n. 27091\2017).
Con riferimento alla legge applicabile rileva il Collegio come, fermo il disposto dell'art. 36 della L. 31 maggio 1995, n. 218 (che sottopone i rapporti tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, alla legge nazionale del figlio), in aderenza alla più recente giurisprudenza (da ultimo, Cass. SU 19 gennaio 2017 n. 1310), i provvedimenti incidenti sulla responsabilità dei genitori, perseguendo una finalità di protezione del minore, rientrino nel campo di applicazione dell'art. 42 della L. 31 maggio 1995,
n. 218, il quale rinvia ancora alla precedente Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 che attribuisce la competenza, per l'adozione delle misure in materia di protezione, alle autorità dello Stato di residenza abituale del minore.
Peraltro, è nel frattempo intervenuta, ad opera della L. 18 giugno 2015, n. 101, la ratifica della
Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996 "sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento,
l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori", in vigore in Italia dall'1 gennaio 2016 (per effetto del deposito, in data 30.9.2015, dello strumento di ratifica, ai sensi dell'art. 61, par. 2, lett. a).
Gli artt. 16 e 17 della Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996 rinviano direttamente, per quanto riguarda la disciplina dell'attribuzione e dell'esercizio della responsabilità genitoriale, alla legge dello
Stato di residenza abituale del minore.
Nella fattispecie concreta - poiché le figlie minori risiedono in Italia - risulta quindi applicabile la legge italiana.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Isabella Messina Giudice Relatore
dott. Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10217/2023 promossa da:
, elettivamente domiciliato in VIA SUSA N. 35, 10138 TORINO presso lo studio Parte_1 dell'avv. REGALDO GRETA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliata in VIA STEFANO CLEMENTE 1, 10100 TORINO Controparte_1 presso lo studio dell'avv. GALLUZZO MONICA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da condizioni congiunte datate 04/12/2023.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
pagina 1 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e entrambi cittadini rumeni, contraevano Parte_1 Controparte_1
matrimonio in Nicolae Balcescu – provincia di Bacau (Romania) il 14/08/2004.
Dal matrimonio sono nate due figlie: , il 28/06/2006 e , il 29/12/2008. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 24/05/2023, i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio secondo la legge rumena, trovando applicazione l'art. 31 della legge n.
218/95.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
Sulla giurisdizione e sulla legge applicabile
Sussiste la giurisdizione italiana a decidere in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, in forza dell'art. 3 del Regolamento (UE) n. 1111/2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, in quanto l'ultima residenza abituale dei coniugi, al momento dell'introduzione del presente giudizio, si trovava in Italia.
Va, invece, riconosciuta l'applicabilità, alla fattispecie in esame, della legge nazionale dei coniugi che prevede il divorzio c.d. “diretto” per mutuo consenso (ex art. 373 del Codul Civil romeno), in forza della richiesta di applicazione di tale legge avanzata da entrambe le parti, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento
(UE) N. 1259/2010 del Consiglio del 20 dicembre 2010. Tale norma prevede, alla lettera c) che sia applicabile la legge dello Stato di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale
L'art. 12 del medesimo regolamento prevede che l'applicazione di una norma della legge designata in virtù del regolamento può essere esclusa solo qualora tale applicazione risulti manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro.
L'orientamento dominante in giurisprudenza, sul punto, è nel senso di ritenere non contraria all'ordine pubblico interno la disciplina straniera che contempli il divorzio c.d. “diretto”, essendo necessario e sufficiente che lo scioglimento del vincolo consegua all'accertamento dell'irreparabile venir meno della comunione di vita tra i coniugi, senza che sia necessario che il fallimento dell'unione familiare sia
pagina 2 di 9
attestato dalla separazione consensuale o giudiziale e dal decorso di un termine adeguato prima della pronuncia del divorzio (cfr. ex plurimis, Cassazione civile, sez. I, 25 luglio 2006, n. 16978).
Quanto all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della prole minorenne, comprendente
l'affidamento e la regolamentazione del diritto di visita, sussiste la giurisdizione italiana, in forza del disposto di cui all'art. 7 del Regolamento 1111/2019, a mente del quale “Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono adite” (cfr. in giurisprudenza, Cassazione n. 30646\2011, Corte di Giustizia 16.7.2015 n. 479 su rinvio della Corte di
Cassazione Italiana, Cass. S.U. n. 27091\2017).
Con riferimento alla legge applicabile rileva il Collegio come, fermo il disposto dell'art. 36 della L. 31 maggio 1995, n. 218 (che sottopone i rapporti tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, alla legge nazionale del figlio), in aderenza alla più recente giurisprudenza (da ultimo, Cass. SU 19 gennaio 2017 n. 1310), i provvedimenti incidenti sulla responsabilità dei genitori, perseguendo una finalità di protezione del minore, rientrino nel campo di applicazione dell'art. 42 della L. 31 maggio 1995,
n. 218, il quale rinvia ancora alla precedente Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 che attribuisce la competenza, per l'adozione delle misure in materia di protezione, alle autorità dello Stato di residenza abituale del minore.
Peraltro, è nel frattempo intervenuta, ad opera della L. 18 giugno 2015, n. 101, la ratifica della
Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996 "sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento,
l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori", in vigore in Italia dall'1 gennaio 2016 (per effetto del deposito, in data 30.9.2015, dello strumento di ratifica, ai sensi dell'art. 61, par. 2, lett. a).
Gli artt. 16 e 17 della Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996 rinviano direttamente, per quanto riguarda la disciplina dell'attribuzione e dell'esercizio della responsabilità genitoriale, alla legge dello
Stato di residenza abituale del minore.
Nella fattispecie concreta - poiché le figlie minori risiedono in Italia - risulta quindi applicabile la legge italiana.
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