Trib. Napoli, sentenza 11/11/2024, n. 7518

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 11/11/2024, n. 7518
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 7518
Data del deposito : 11 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO nella persona del dott. Paolo Scognamiglio alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 15213/2024
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli avv. Ugo Odierna Parte_1
ed Alfonso Leperino ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via dei Fiorentini 61 presso lo studio del difensore
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Napoli alla via Controparte_1
Co Comunale del Principe 13/a presso il Servizio affari Legali dell unitamente agli avv. Francesco Lembo ed
Annalisa Intorcia dai quali è rappresentata e difesa come in atti
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 28 giugno 2024 , premesso di lavorare alle dipendenze Parte_1 della convenuta presso l'ospedale “San Giovanni Bosco”, in qualità di collaboratore professionale socio- sanitario, con inquadramento nella categoria D6 del CCNL Sanità, lamenta che nei periodi indicati in ricorso
pur avendo prestato servizio nei giorni festivi infrasettimanali indicati in ricorso, non aveva percepito la maggiorazione economica prevista dall'art. 29 del CCNL 2016-2018.
Ha pertanto convenuto in giudizio la al fine di sentir: Controparte_2
- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e 34 commi 7-
8 del C.C.N.L. del personale del comparto Sanità del 20/09/2001, cosi come sostituiti dagli artt. 29 comma 6
e 31 commi 7-8 del C.C.N.L . 2016-2018, il compenso per l'attività svolta nelle giornate festive infrasettimanali
e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento dell'importo di € 1.979,60 come da conteggi in atti.
Si è costituita tempestivamente in giudizio la che, contestando il fondamento della Controparte_2 domanda sulla base di una serie articolata di argomentazioni, ed eccependo in ogni caso la prescrizione parziale, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Non veniva svolta istruttoria ed, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, il Giudice decideva la causa.
La domanda è fondata nei limiti di seguito enunciati.
In punto di diritto le parti non convengono in merito all'interpretazione da dare all'art. 29, comma 6, del
CCNL di categoria 2016-2018 che, ricalcando quanto in precedenza previsto dall'art. 9 del CCNI 20.9.2001, dispone:
L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
In particolare, diversamente da quanto implicitamente sostenuto in ricorso, la convenuta sostiene che tale norma contrattuale non trova applicazione per i dipendenti “turnisti”, qual è il ricorrente, per i quali l'attività svolta nei turni ricadenti in giornata infrasettimanale festiva costituisce attività lavorativa ordinaria.
In sostanza, secondo la datrice di lavoro, poiché in tali casi i “turnisti” non svolgono attività oltre l'orario settimanale previsto dal singolo contratto di lavoro, agli stessi spetterebbe solo l'indennità prevista dall'art.
44, comma 12, del CCNL comparto sanità dell'1.9.1995, così come rideterminata dall'art. 25, comma 2, del
CCNL 19.4.2004 prevista per il servizio prestato in giorno festivo.
In merito all'interpretazione delle suindicate norme contrattuali, in relazione alle quali si è registrato un contrasto giurisprudenziale, si è di recente pronunciata la Suprema Corte in senso favorevole alla tesi attorea.
In particolare, la Corte di Cassazione, nel riformare la decisione della Corte territoriale impugnata, ha così statuito nell'ordinanza n. 1505/2021:
“i ricorsi sono fondati e vanno accolti perché la Corte territoriale ha basato la decisione su un'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo non coerente con il tenore letterale delle stesse ed ha attribuito all'art. 44 del CCNL 1.9.1995 un carattere onnicomprensivo non voluto dalle parti collettive, con il risultato finale di riconoscere al lavoratore turnista un trattamento economico che, lungi dall'essere compensativo del maggiore disagio, risulta inferiore rispetto a quello del quale godono i dipendenti impegnati su un unico turno;

5. occorre premettere che la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi "è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo" (art. 5);

5.1.
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