Trib. Parma, sentenza 11/03/2025, n. 165
TRIB Parma
Sentenza
11 marzo 2025
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TRIB Parma
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Sul provvedimento
Testo completo
N.R.G. 489/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
US NI ([...]), rappresentato e difeso dall'avv.
MAESTRI PIETRO, elettivamente domiciliato presso il relativo studio in BORGO
COLLEGIO MARIA LUIGIA 15 43121 PARMA;
RICORRENTE contro
MI AR S.A.S. (02192350359), in persona del l. r. p. t., rappresentata e difesa dall'avv. COSTANTINO CRISTINA, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in STRADA DEL CONSERVATORIO 9 43100 PARMA;
CONVENUTA
nonché nei confronti di
NP (80078750587), rappresentato e difeso dagli avv. GIROLDI VALERIA e
BARUSI NILLA, elettivamente domiciliato C/O NP 43100 PARMA;
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: Ricorso art. 1 comma 47 e seg. - L.92/2012 (cd. Fornero)
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«Voglia il Trib. Ill.mo, contrariis reiectis, previa ogni declaratoria e provvedimento, anche incidentale, del caso e di legge, previo, occorrendo, esercizio di ogni potere istruttorio ex art. 421 c.p.c.,
previa integrazione del contraddittorio con NP e INAIL ove si renda necessario, previa acquisizione al giudizio , facendone ordine alla Filcams CGIL di Parma, di tutti i contratti collettivi
(anche quelli integrativi o aziendali applicati dalla convenuta ) e delle tabelle salariali del settore
Commercio/Terziario e previa CTU contabile richiesta;
dato atto delle riserve tutte di cui in premessa e previo, se del caso, nei limiti in cui occorresse, mutamento del rito e separazione dei giudizi;
A) accertare e dichiarare che, per il periodo intercorrente dal settembre 2008 e il 31.1.2021(o per il diverso periodo meglio visto dal giudice) tra AN MA e CI RK s.a.s. è intercorso (ovvero dichiararlo costituito ex lege) un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno, comportante l'inquadramento del lavoratore al IV livello del CCNL Commercio/Terziario (ovvero, in subordine, in quello meglio visto dal giudice);
B) Disposto il mutamento di rito (in caso contrario, riservando all'attore la relativa azione a separato giudizio) dichiarare che il Sig. AN MA ha svolto fin dal settembre 2008 (o da altra data meglio vista) mansioni comportanti l'inquadramento al IV livello di cui al
Contratto Collettivo Commercio /Terziario e condannare CI RK s.a.s. al pagamento in favore del ricorrente, in riferimento ad ogni e qualsiasi istituto legale e
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contratto collettivo (e così alle retribuzioni per paga base, per lavoro ordinario, straordinario, festivo ,domenicale, per aumenti periodici di anzianità, per festività, per mensilità supplementari, rol, permessi di ogni genere, retribuzione delle giornate di ferie godute, indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, trattamento di trasferta, premi di produzione, incentivi, indennità particolari di ogni genere;
ricorrendo le condizioni di legge, per indennità sostitutiva del preavviso e TFR, etc…) di tutte le somme che, anche ex art. 36 Cost., gli spettino in più rispetto a quelle percepite ricostruendo completamente, sotto ogni profilo, il trattamento economico e normativo allo stesso spettante;
tutto ciò per l'intera durata del rapporto e con liquidazione (ove esigibili ed in relazione alle pronunzie che saranno emesse) del TFR e della indennità sostitutiva del preavviso, per le somme che risulteranno in corso di giudizio, all'esito di apposita CTU tecnico-contabile, dando atto che sulle somme lorde che risulteranno dovute dovranno esser praticate le sole ritenute fiscali di legge e non anche quelle previdenziali, essendo tale onere interamente a carico del datore di lavoro, senza diritto di rivalsa;
C) condannare inoltre CI RK s.a.s. a regolarizzare la posizione previdenziale del ricorrente e, per la parte in cui questa non risulti più possibile, con la costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 L n° 1338/62, sostitutiva della maggiore pensione percipienda, ovvero, in subordine, condannarla a risarcire al ricorrente i danni patiti e patiendi nella misura che emergerà in separato giudizio e che il ricorrente si riserva espressamente di proporre;
D) maggiorare a favore del ricorrente tutte le somme a questi dovute della rivalutazione monetaria e e degli interessi legali al saldo effettivo.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre oneri di legge».
Per CI RK s.a.s.:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge
1)in via pregiudiziale: disporsi la riunione per connessione del presente giudizio pendente al n.
489/2022 di ruolo, con il giudizio pendente al n. 67/2022 di ruolo e al n. 59/2022 di ruolo, innanzi a questo ufficio, giudice designato, dott. Moresco Matteo, per connessione oggettiva e connessione soggettiva, nonché per ragioni di economicità di giudizio e per evitare contraddittorietà fra i giudicati;
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2)in via preliminare: accertare e/o dichiarare la nullità del ricorso per mancata indicazione del petitum, della causa petendi, incertezza delle conclusioni e mancata produzione del CCNL di riferimento;
sempre in via preliminare: accertare e/o dichiarare l'inammissibilità del ricorso proposto con le forme di cui all'art. 1, commi 47 e ss. L. n. 92/2012 non essendo stata proposta nelle conclusioni alcuna impugnativa di licenziamento;
sempre in via preliminare: accertare e dichiarare prescritti tutti gli asseriti crediti retributivi riferentesi al rapporto di lavoro di associazione in partecipazione conclusosi tra le parti in data
31/05/2015, nonché quelli riferentesi al rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale conclusosi in data 31/08/2016 per le causali di cui al punto c) del presente atto;
in ogni caso: accertare e/o dichiarare l'improponibilità delle domande di cui al punto C) delle conclusioni del ricorso introduttivo proposto dal sig. AN MA relativo alla posizione previdenziale siccome estranea alle controversie suscettibili di essere trattate e decise con il rito speciale ex art. 47 comma 1 legge 92/2012, senza possibilità di mutamento di rito per le causali di cui al punto g) del presente atto;
2)in via principale: rigettare le domande tutte del ricorrente, perché inammissibili, improcedibili, infondate in fatto ed in diritto, non provate o come meglio.
Vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge».
Per NP:
«Voglia l'Ill.mo sig. Giudice adito, respinta ogni diversa istanza eccezione e deduzione in via principale
1) accertato l'eventuale effettivo espletamento di attività lavorativa quale descritta ed allegata dal/la ricorrente a decorrere dal 1/9/2008, nel periodo e negli orari da costui/ei indicati, la mancata fruizione di ferie e permessi, la mancata percezione di emolumenti per orario straordinario e/o lavoro festivo nonché la 13esima e 14esima mensilità, a favore ed alle dipendenze delle società da costui/ei rispettivamente convenute;
2) accertato il diritto del/la ricorrente a vedersi riconosciuta l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la convenuta MI AR sas con conseguente diritto alle spettanze retributive e non retributive nonché alla correlativa regolarizzazione contributiva
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3) riconosciuti al/la ricorrente i diritti previdenziali conseguenti al rapporto, all'inquadramento, alle mansioni, così come si dimostrerà conforme alla legge, con correlativa agnizione del relativo obbligo contributivo a carico del datore di lavoro e conseguente condanna delle stesse al pagamento di contributi con relativi accessori di legge ovvero alla costituzione della rendita vitalizia sostitutiva ex art 13 L 1338/62.
4) condannare MI AR sas alla regolarizzazione contributiva, a favore del/la ricorrente, ovvero alla costituzione della rendita vitalizia sostitutiva ex art 13 L 1338/62 (in denegata ipotesi di maturazione del termine prescrizionale) nella misura prevista ex lege da quantificarsi all'esito delpresente giudizio, anche a mezzo di C.T.U. tecnico-contabile che sin d'ora si chiede;
5) in ogni caso NP consentirà ed accetterà il predetto versamento, sussistendone i presupposti di legge all'uopo giudizialmente accertati, provvedendo altresì all'eventuale relativo calcolo.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 1 co. 47 ss. l. 92/2012, depositato in data 28.6.2022, MA
AN ha chiesto al Tribunale di Parma di:
- accertare che tra sé e CI RK di HA HZ e C. s.a.s., con la quale ha collaborato in diverse forme contrattuali a partire dal 2.5.2009, si è in realtà instaurato un contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dall'effettivo inizio dell'attività lavorativa in data 1.9.2008;
- condannare CI RK s.a.s. a tutte le differenze retributive dovute in ragione del costante lavoro straordinario asseritamente svolto;
- condannare la società datrice di lavoro alla regolarizzazione della sua posizione previdenziale conseguente al riconoscimento della spettanza di differenze retributive.
2. Con il decreto di fissazione della prima udienza di comparizione la giudice precedentemente assegnataria del fascicolo, rilevato che nelle conclusioni del ricorso
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non erano presenti domande di impugnativa di licenziamento, ha disposto il mutamento dal rito c.d. “Fornero” al rito ordinario del lavoro ex artt. 414 ss. c.p.c.
3. CI RK di HA HZ e C. s.a.s. si è costituita in giudizio, eccependo preliminarmente la prescrizione dei crediti asseritamente maturati più di 5 anni prima della notificazione del ricorso e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
4. In ragione del contenuto delle domande del ricorrente, è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di NP quale litisconsorte necessario, il quale si è costituito in giudizio aderendo alla domanda attore di
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
US NI ([...]), rappresentato e difeso dall'avv.
MAESTRI PIETRO, elettivamente domiciliato presso il relativo studio in BORGO
COLLEGIO MARIA LUIGIA 15 43121 PARMA;
RICORRENTE contro
MI AR S.A.S. (02192350359), in persona del l. r. p. t., rappresentata e difesa dall'avv. COSTANTINO CRISTINA, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in STRADA DEL CONSERVATORIO 9 43100 PARMA;
CONVENUTA
nonché nei confronti di
NP (80078750587), rappresentato e difeso dagli avv. GIROLDI VALERIA e
BARUSI NILLA, elettivamente domiciliato C/O NP 43100 PARMA;
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: Ricorso art. 1 comma 47 e seg. - L.92/2012 (cd. Fornero)
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«Voglia il Trib. Ill.mo, contrariis reiectis, previa ogni declaratoria e provvedimento, anche incidentale, del caso e di legge, previo, occorrendo, esercizio di ogni potere istruttorio ex art. 421 c.p.c.,
previa integrazione del contraddittorio con NP e INAIL ove si renda necessario, previa acquisizione al giudizio , facendone ordine alla Filcams CGIL di Parma, di tutti i contratti collettivi
(anche quelli integrativi o aziendali applicati dalla convenuta ) e delle tabelle salariali del settore
Commercio/Terziario e previa CTU contabile richiesta;
dato atto delle riserve tutte di cui in premessa e previo, se del caso, nei limiti in cui occorresse, mutamento del rito e separazione dei giudizi;
A) accertare e dichiarare che, per il periodo intercorrente dal settembre 2008 e il 31.1.2021(o per il diverso periodo meglio visto dal giudice) tra AN MA e CI RK s.a.s. è intercorso (ovvero dichiararlo costituito ex lege) un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno, comportante l'inquadramento del lavoratore al IV livello del CCNL Commercio/Terziario (ovvero, in subordine, in quello meglio visto dal giudice);
B) Disposto il mutamento di rito (in caso contrario, riservando all'attore la relativa azione a separato giudizio) dichiarare che il Sig. AN MA ha svolto fin dal settembre 2008 (o da altra data meglio vista) mansioni comportanti l'inquadramento al IV livello di cui al
Contratto Collettivo Commercio /Terziario e condannare CI RK s.a.s. al pagamento in favore del ricorrente, in riferimento ad ogni e qualsiasi istituto legale e
Pag. 2 di 19
contratto collettivo (e così alle retribuzioni per paga base, per lavoro ordinario, straordinario, festivo ,domenicale, per aumenti periodici di anzianità, per festività, per mensilità supplementari, rol, permessi di ogni genere, retribuzione delle giornate di ferie godute, indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, trattamento di trasferta, premi di produzione, incentivi, indennità particolari di ogni genere;
ricorrendo le condizioni di legge, per indennità sostitutiva del preavviso e TFR, etc…) di tutte le somme che, anche ex art. 36 Cost., gli spettino in più rispetto a quelle percepite ricostruendo completamente, sotto ogni profilo, il trattamento economico e normativo allo stesso spettante;
tutto ciò per l'intera durata del rapporto e con liquidazione (ove esigibili ed in relazione alle pronunzie che saranno emesse) del TFR e della indennità sostitutiva del preavviso, per le somme che risulteranno in corso di giudizio, all'esito di apposita CTU tecnico-contabile, dando atto che sulle somme lorde che risulteranno dovute dovranno esser praticate le sole ritenute fiscali di legge e non anche quelle previdenziali, essendo tale onere interamente a carico del datore di lavoro, senza diritto di rivalsa;
C) condannare inoltre CI RK s.a.s. a regolarizzare la posizione previdenziale del ricorrente e, per la parte in cui questa non risulti più possibile, con la costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 L n° 1338/62, sostitutiva della maggiore pensione percipienda, ovvero, in subordine, condannarla a risarcire al ricorrente i danni patiti e patiendi nella misura che emergerà in separato giudizio e che il ricorrente si riserva espressamente di proporre;
D) maggiorare a favore del ricorrente tutte le somme a questi dovute della rivalutazione monetaria e e degli interessi legali al saldo effettivo.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre oneri di legge».
Per CI RK s.a.s.:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge
1)in via pregiudiziale: disporsi la riunione per connessione del presente giudizio pendente al n.
489/2022 di ruolo, con il giudizio pendente al n. 67/2022 di ruolo e al n. 59/2022 di ruolo, innanzi a questo ufficio, giudice designato, dott. Moresco Matteo, per connessione oggettiva e connessione soggettiva, nonché per ragioni di economicità di giudizio e per evitare contraddittorietà fra i giudicati;
Pag. 3 di 19
2)in via preliminare: accertare e/o dichiarare la nullità del ricorso per mancata indicazione del petitum, della causa petendi, incertezza delle conclusioni e mancata produzione del CCNL di riferimento;
sempre in via preliminare: accertare e/o dichiarare l'inammissibilità del ricorso proposto con le forme di cui all'art. 1, commi 47 e ss. L. n. 92/2012 non essendo stata proposta nelle conclusioni alcuna impugnativa di licenziamento;
sempre in via preliminare: accertare e dichiarare prescritti tutti gli asseriti crediti retributivi riferentesi al rapporto di lavoro di associazione in partecipazione conclusosi tra le parti in data
31/05/2015, nonché quelli riferentesi al rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale conclusosi in data 31/08/2016 per le causali di cui al punto c) del presente atto;
in ogni caso: accertare e/o dichiarare l'improponibilità delle domande di cui al punto C) delle conclusioni del ricorso introduttivo proposto dal sig. AN MA relativo alla posizione previdenziale siccome estranea alle controversie suscettibili di essere trattate e decise con il rito speciale ex art. 47 comma 1 legge 92/2012, senza possibilità di mutamento di rito per le causali di cui al punto g) del presente atto;
2)in via principale: rigettare le domande tutte del ricorrente, perché inammissibili, improcedibili, infondate in fatto ed in diritto, non provate o come meglio.
Vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge».
Per NP:
«Voglia l'Ill.mo sig. Giudice adito, respinta ogni diversa istanza eccezione e deduzione in via principale
1) accertato l'eventuale effettivo espletamento di attività lavorativa quale descritta ed allegata dal/la ricorrente a decorrere dal 1/9/2008, nel periodo e negli orari da costui/ei indicati, la mancata fruizione di ferie e permessi, la mancata percezione di emolumenti per orario straordinario e/o lavoro festivo nonché la 13esima e 14esima mensilità, a favore ed alle dipendenze delle società da costui/ei rispettivamente convenute;
2) accertato il diritto del/la ricorrente a vedersi riconosciuta l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la convenuta MI AR sas con conseguente diritto alle spettanze retributive e non retributive nonché alla correlativa regolarizzazione contributiva
Pag. 4 di 19
3) riconosciuti al/la ricorrente i diritti previdenziali conseguenti al rapporto, all'inquadramento, alle mansioni, così come si dimostrerà conforme alla legge, con correlativa agnizione del relativo obbligo contributivo a carico del datore di lavoro e conseguente condanna delle stesse al pagamento di contributi con relativi accessori di legge ovvero alla costituzione della rendita vitalizia sostitutiva ex art 13 L 1338/62.
4) condannare MI AR sas alla regolarizzazione contributiva, a favore del/la ricorrente, ovvero alla costituzione della rendita vitalizia sostitutiva ex art 13 L 1338/62 (in denegata ipotesi di maturazione del termine prescrizionale) nella misura prevista ex lege da quantificarsi all'esito delpresente giudizio, anche a mezzo di C.T.U. tecnico-contabile che sin d'ora si chiede;
5) in ogni caso NP consentirà ed accetterà il predetto versamento, sussistendone i presupposti di legge all'uopo giudizialmente accertati, provvedendo altresì all'eventuale relativo calcolo.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 1 co. 47 ss. l. 92/2012, depositato in data 28.6.2022, MA
AN ha chiesto al Tribunale di Parma di:
- accertare che tra sé e CI RK di HA HZ e C. s.a.s., con la quale ha collaborato in diverse forme contrattuali a partire dal 2.5.2009, si è in realtà instaurato un contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dall'effettivo inizio dell'attività lavorativa in data 1.9.2008;
- condannare CI RK s.a.s. a tutte le differenze retributive dovute in ragione del costante lavoro straordinario asseritamente svolto;
- condannare la società datrice di lavoro alla regolarizzazione della sua posizione previdenziale conseguente al riconoscimento della spettanza di differenze retributive.
2. Con il decreto di fissazione della prima udienza di comparizione la giudice precedentemente assegnataria del fascicolo, rilevato che nelle conclusioni del ricorso
Pag. 5 di 19
non erano presenti domande di impugnativa di licenziamento, ha disposto il mutamento dal rito c.d. “Fornero” al rito ordinario del lavoro ex artt. 414 ss. c.p.c.
3. CI RK di HA HZ e C. s.a.s. si è costituita in giudizio, eccependo preliminarmente la prescrizione dei crediti asseritamente maturati più di 5 anni prima della notificazione del ricorso e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
4. In ragione del contenuto delle domande del ricorrente, è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di NP quale litisconsorte necessario, il quale si è costituito in giudizio aderendo alla domanda attore di
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