Trib. Roma, sentenza 05/12/2024, n. 18598

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 05/12/2024, n. 18598
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 18598
Data del deposito : 5 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7182 del 2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, vertente TRA
- ( ), nata a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Giampiero Laurino, giusta procura in atti;

-ricorrente-
E
- ( ), nato a [...] in data [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Lazzara, giusta procura in atti;

-resistente- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero;

-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: note scritte congiunte depositate in data 20.11.2024.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti, che avevano contratto matrimonio in Roma in data 02.07.2006 mediante il rito religioso ebraico (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Roma, anno
2006, n. 01402, parte 2, seria A01, volume I). venuta meno la comunione materiale e spirituale addivenivano alla loro separazione giusto accordo raggiunto alla prima udienza di comparizione del 03.02.2020 (RG n. 54865/2019), omologato con decreto n. cronol. 3322/2020 del
10/02/2020 dal Tribunale di Roma. Decorsi i termini di legge, la ricorrente adiva l'intestato Tribunale chiedendo fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'accoglimento delle domande formulate in ricorso.
Si costituiva in giudizio il resistente il quale, aderendo alla domanda di divorzio, contestava le ulteriori domande formulate ex adverso chiedendo di contro l'accoglimento delle proprie istanze.
All'udienza di prima comparizione in data 19.11.2024, le parti, dopo ampia discussione, rappresentavano di aver raggiunto un accordo e chiedevano termine per il deposito di note congiunte indicanti le condizioni.


Il Giudice Delegato, letti gli atti, sentite le parti e preso atto dell'accordo raggiunto, concedeva termine per il deposito dell'accordo, riservando all'esito, ai sensi dell'art. 473 bis.51 cpc, la causa al Collegio per il recepimento delle condizioni concordate.
In data 20.11.2024 le parti depositavano note congiunte contenenti l'accordo raggiunto:
“1) affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente degli stessi presso la madre;
2) i figli abiteranno con la madre SI.ra nella casa in locazione sita in Parte_1
Roma via Silvestro Gheradi n.111;

3) entrambi i genitori eserciteranno la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggior interesse per i minori, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e le aspirazioni dei figli.
4) Il padre terrà con sé i figli due giorni a settimana dall'uscita di scuola sino alla sera del giorno dopo riaccompagnandoli di seguito presso l'abitazione
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi