Trib. Torino, sentenza 11/02/2025, n. 712

TRIB Torino
Sentenza
11 febbraio 2025
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TRIB Torino
Sentenza
11 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torino, sentenza 11/02/2025, n. 712
Giurisdizione : Trib. Torino
Numero : 712
Data del deposito : 11 febbraio 2025

Testo completo

N. R.G. 3447/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C. nella causa civile iscritta al n. r.g. 3447/2024 promossa da:
IA RE GE, nata in Argentina [...], in [...] e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore RI DU, nato in [...]
2.11.2006, e MI DU, nato in [...] il [...], tutti rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe CAMPESI
-ricorrenti- contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
-convenuto contumace-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente ha così concluso:
Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
- accertare che al ricorrente, per le causali di cui in premessa, è stata trasmessa la cittadinanza italiana jure sanguinis;

- per l'effetto, dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani per nascita;

- conseguentemente, ordinare alle PP.AA. competenti di procedere alle annotazioni, alle registrazioni, alle iscrizioni ed alle comunicazioni presso le autorità ministeriali, gli uffici consolari ed i Comuni.
Con condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il Ministero dell'Interno chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano GE AR
LE, nato a [...] il [...] (cfr. doc. 1) che, successivamente, emigrava in
Argentina, senza tuttavia mai naturalizzarsi cittadino argentino (cfr. doc. 4).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al Ministero dell'Interno e, per esso, all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il Ministero dell'interno non si costituiva in giudizio.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 22.10.2024, preso atto della nullità della notificazione al Ministero convenuto, assegnava nuovo termine per la notifica del ricorso al 4.11.2024.
All'udienza del 27.1.2025, preso atto della regolarità e tempestività della notificazione effettuata in data 4.11.2024 (cfr. nota di deposito del 25.1.25), dichiarava la contumacia del
Ministero convenuto e invitava i ricorrenti a precisare le conclusioni e a discutere la lite.
All'esito, tratteneva la causa in decisione.
2. Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il
Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
3. Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano, nonostante nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile, sposata con cittadino straniero e con cui aveva avuto un figlio prima della promulgazione della vigente Costituzione del 1948.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
− la sig.ra GE AR LE, cittadino italiano, nasceva a Cuneo in data
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