Trib. Milano, sentenza 12/04/2024, n. 4071
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Testo completo
N. R.G. 47212/2022
N. R.G. 47212-1/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott. Giuseppe Gennari Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
NON DEFINITIVA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 14 dicembre 2022 e vertente
TRA
nato a [...] in data [...] (Codice Fiscale ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Carlo Piazza, elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Gallarate,
Viale Carlo Noè n.43/A, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
nata a [...] in data [...] (Codice Fiscale ), _1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Marina Vigo elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in
Treviglio, Via F.lli Galliari n. 7, come da procura in atti;
PARTE RESISTENTE
Si dà atto che è stata data regolare comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del
Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71
c.p.c. e dell'ordinanza presidenziale ex art. 709 comma 1 c.p.c.
OGGETTO: DIVORZIO CONTENZIOSO pagina 1 di 8
CONCLUSIONI come rassegnate all'udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c. del 4 aprile 2024
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MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori e i provvedimenti del Giudice Istruttore
Con ricorso iscritto a ruolo in data 14 dicembre 2022, ritualmente notificato, , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio con rito civile in GR (MI) in data 14 febbraio 2009 (iscritto nei registri dello Stato civile del Comune di GR al N. 1 dell'anno 2009 - Parte I ) con , dalla cui unione _1 sono nati i figli (in data 29 ottobre 2008) e (in data 19 marzo 2011), dalla quale si era Per_1 CP_2 separato con sentenza n. 6144/2022 emessa dal Tribunale di Milano il 29 giugno 2022 e pubblicata in data 13 luglio 2022, chiedeva di pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi. Chiedeva, altresì, di disporre C.T.U. psicodiagnostica al fine di acclarare l'attuale status di salute psicofisico dei minori, affidamento condiviso dei minori con residenza anagrafica presso di se', o comunque presso il genitore ritenuto maggiormente idoneo all'esito della eventuale C.T.U;
assegnazione della casa familiare a se', ovvero, in caso di tempi di frequentazione secondo un modello bigenitoriale che preveda la presenza paritetica dei minori presso ciascun genitore che il Tribunale nulla disponga in ordine alla casa familiare ed, in ulteriore subordine, in caso di assegnazione della casa familiare alla Sig.ra una riduzione pari al 50% dell'eventuale assegno di _1 mantenimento per i figli minori;
tempi di frequentazione con i minori secondo le modalità meglio indicate in atti;
in merito agli aspetti economici disporre che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto dei minori nei tempi di permanenza presso di sé.
Con memoria difensiva ritualmente depositata, aderiva alla pronuncia sullo status;
_1 chiedeva, altresì, affido condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori con collocamento e residenza anagrafica presso di se' ed assegnazione della casa coniugale;
esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale in merito alle decisioni di ordinaria amministrazione ed esercizio congiunto per tutte le decisioni di maggior importanza;
in merito agli aspetti economici disporre che il Sig. versasse la somma di euro 2.000 o comunque somma Pt_1 non inferiore ad euro 1.800 quale contribuzione al mantenimento dei figli minori più spese extra;
obbligo del sig. al pagamento della metà dei due mutui gravanti sia sull'abitazione familiare che su altro immobile di Pt_1 cui entrambi risultano essere in comproprietà al 50%;
chiedeva, infine, il riconoscimento, nell'ipotesi in cui la stessa rimanesse priva di attività lavorativa, del versamento da parte del sig. di Euro 500,00 mensili, a Pt_1 titolo di mantenimento, ovvero quel che sarà ritenuto di giustizia.
All'udienza presidenziale del 16 maggio 2023, il Presidente f.f., esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione tra le parti, sentiva ampiamente le stesse. All'esito si riservava e, a scioglimento della riserva assunta, pronunciava in pari data la seguente ordinanza presidenziale che si riporta nella parte motiva:
“ESAMINATI gli atti e i documenti;
SENTITE le parti e i loro difensori;
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RILEVATO che, all'esito di un giudizio complesso, è stata recentemente pronunciata sentenza del Tribunale di
Milano n. 6144/2022 del 29 giugno/13 luglio 2022 con cui è stata dichiara la separazione dei coniugi
, respinta la domanda di addebito della separazione, avanzata da , dichiarata Parte_2 _1 la separazione addebitabile alla moglie , disposto quindi l'affidamento condiviso dei figli minori _1
, nata il [...] e , nato il [...], con residenza presso la madre, ai Persona_2 Persona_3 sensi dell'art. 337 ter comma 3 c.c.;
disposto un calendario standard per gli incontri tra il padre e i figli anche con riferimento ai periodi di vacanza;
confermato l'incarico ai Servizi Sociali del Comune di GR a verificare il rispetto di quanto indicato nella sentenza, di monitorare il percorso di supporto psicologico dei genitori, della situazione di coppia genitoriale e della situazione psicofisica dei minori;
assegnata inoltre la casa famigliare, sita in GR in via De Gasperi n.6, in comproprietà tra i coniugi, a mentre _1
restava a vivere nell'altro immobile in comproprietà dei coniugi con due mutui gravanti sui due Parte_1 immobili pagate al 50% dai due coniugi e posto, infine, a carico di l'obbligo di contribuire al Parte_1 mantenimento dei figli, versando alla madre € 1.800 (€ 900 per ogni figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie e infine respinta la domanda di mantenimento avanzata da ;
RILEVATO come, pur _1 essendo emerso il persistere di una situazione di ancora conflittualità tra le parti che fanno fatica ad aprire spazi comunicativi costruttivi e sereni nell'interesse dei figli e a separare il piano della coniugalità da quello genitorialità muovendosi ancora accuse reciproche, possa in essere in questa fase stante anche la piena convergenza delle domande in punto di responsabilità genitoriale, confermato l'affido condivido dei figli ad entrambi i genitori, trattandosi del regime privilegiato dal legislatore, pur