Trib. Prato, sentenza 07/01/2025, n. 6
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Testo completo
Proc. N 1776/2023 RG
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PRATO in persona del giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo in data 25 luglio 2023 con il n. 1776/2023 del ruolo Generale, avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente tra
AM HE ( CF [...]), residente in [...], rappresentato e difeso, dall'Avv. Filippo FIRENZUOLI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, Via Cavour n. 85, in virtù di procura allegata all'atto di opposizione;
Fax: 055/3841971 Pec: filippo.firenzuoli@firenze.pecavvocati.it
Opponente contro
SI NPL 2018 S.r.l. (P.IVA, C.F. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 14535321005 - Capitale Sociale di Euro 10.000,00 i.v.), in persona del suo legale rappresentate pro tempore, e per essa JULIET S.p.A. incorporata in CERVED CREDIT MANAGEMENT S.p.A. (P.IVA, C.F. e numero di iscrizione nel registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza, Lodi al numero 06374460969 - REA n. 1888273), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco PESENTI e Francesco CONCIO elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Silvia FERSINO, in Viale Giuseppe Mazzini, n. 19, Firenze. Fax: 0248011624 Pec: marco.pesenti@milano.pecavvocati.it Pec: francesco.concio@milano.pecavvocati.it Fax: 055 461213 Pec: silvia.fersino@firenze.pecavvocati.it Opposta All'udienza del 10 luglio 2024 la causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni. Per l'opponente: "…piaccia all'Ill.mo Tribunale di Prato in accoglimento dell'opposizione promossa annullare e/o dichiarare inefficace e/o nullo il decreto ingiuntivo n. 694/2023 in ogni sua parte per tutto quanto esposto negli atti e memorie depositati ai quali ci si riporta integralmente. Con vittoria di spese e compenso professionale del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario …".
Per l'opposta: "… CONCLUSIONI Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare: - respingere l'eccezione di prescrizione del credito in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto;
- concedere la pagina 1 di 13
- disporre lo svolgimento della prima udienza mediante collegamenti audiovisivi a distanza, nei modi e nei termini di cui all'art. 127 bis c.p.c. o in subordine, mediante lo scambio di sintetiche note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
Nel merito in via principale: - respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata: - nella denegata ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque il signor AM AN al pagamento, in favore della convenuta opposta, dell'importo di Euro 66.000,00, oltre interessi di mora al tasso legale dal 07/06/2022 sino al saldo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio di opposizione. In via istruttoria: - con riserva di ulteriormente dedurre, argomentare e produrre nei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c. Il tutto con il favore delle spese di lite del presente giudizio, da liquidarsi secondo i parametri medi previsti dal D.M. 147/2022, tenuto contro del valore di causa, oltre accessori di Legge e spese vive. Si chiede infine l'acquisizione d'ufficio del fascicolo monitorio, essendosi la relativa procedura svolta nelle forme del processo civile telematico…"
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 21 luglio 2023, AM HE proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 694/2023 emesso dal
Tribunale di Prato il 26 maggio 2023 , notificato il 15 giugno 2023, con il quale veniva ingiunto il pagamento a favore di SI NPL 2018 Srl, della somma la somma pari ad € 66.000,00, in virtù della fideiussione prestata a favore della
STUDIO L DI AM HE & C s.a.s., cancellata a seguito di chiusura del fallimento.
A sostegno dell'opposizione rilevava:
- che il credito nei confronti della società derivava in parte, per € 23.459,10, quale saldo debitore al 10.10.2012 del contratto di conto corrente n 7255,82, intercorso originariamente con BANCA TOSCANA Spa e per altra parte, pari ad € 67.516,51, quale residuo importo al 12 agosto 2009, da nove effetti insoluti e impagati, emessi dall'agenzia n 1 di Sesto Fiorentino della NC Monte dei Paschi di Siena Spa;
- che la creditrice non aveva in alcun modo interrotto i termini di prescrizione dopo la prima lettera di messa in mora inviata il 30 luglio 2009 e ricevuta il 24 agosto 2009, in quanto la successiva lettera, non valida come atto di costituzione in mora, non era stata ricevuta;
- che, in ogni caso , la fideiussione omnibus sottoscritta dal AM era invalida per il contrasto con la normativa c.d antitrust con riguardo, in particolare, alla clausola
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di deroga alla decadenza di cui all'art 1957 c.c. non era idonea a derogare all'applicazione della disciplina codicistica.
Tanto premesso concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, previo accertamento e declaratoria dell'intervenuta prescrizione o decadenza ai sensi dell'art 1957 c.c. con vittoria di spese e corrispettivi del difensore.
Si costituiva regolarmente in giudizio la NC opposta, la quale rilevava che il termine prescrizionale era stato interrotto a seguito della notifica alla coobbligata
LI SI, ai sensi dell'art 1310 c.c., e in assenza della dimostrazione di intese anticoncorrenziali. Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto;
con condanna del AM alla refusione delle spese di lite del presente giudizio.
Disattesa l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto con ordinanza emessa in data 8 febbraio 2024, la causa istruita con produzione di documenti, era rimessa per la decisione all'udienza del 10 luglio 2024, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica e successiva trasmissione da parte della cancelleria del fascicolo d'ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e deve essere accolta per le seguenti motivazioni.
A riguardo, giova intanto precisare che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento d'ingiunzione, si svolge secondo le norme del rito ordinario, nel quale il creditore opposto è gravato dall'onere di provare i fatti costitutivi della domanda proposta e può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria, per cui il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per
l'emanazione dell'ingiunzione, ma la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso (Cass. 12.3.2019, n 7020;
Cass., 8.2.92, n.1410;
Cass., 23.10.90, n. 10280;
Cass., 28.11.89, n. 5185;
Cass., 19.1.88, n. 361;
Cass.,5.12.87, n. 9078).
Al fine di esattamente delimitare il thema decidendum della presente fattispecie si deve necessariamente fare riferimento al contenuto dell' atto di opposizione, anche alla luce delle precisazioni introdotte con le memorie integrative depositate nei termini concessi ai sensi dell'art 173 ter cpc. , valutando la procedibilità della pagina 3 di 13
domanda in ragione della documentata attivazione della procedura di mediazione obbligatoria, a norma dell'art 5 Dlsvo 28/2010 e sm , in data 30 ottobre 2023, e della produzione del relativo verbale di chiusura, con esito negativo, del 5 dicembre successivo..
Nel merito, deve darsi atto che il credito nei confronti della STUDIO L DI AM
HE & C s.a.s , debitrice principale, derivava in parte, per € 23.459,10, quale saldo debitore al 10.10.2012 del contratto di conto corrente n 7255,82, intercorso originariamente con BANCA TOSCANA Spa e per altra parte, pari ad €
67.516,51, quale residuo importo al 12 agosto 2009, da nove effetti insoluti e impagati, emessi dall'agenzia n 1 di Sesto Fiorentino della NC Monte dei Paschi di Siena Spa;
Le questioni sollevate nel presente procedimento, e poste a fondamento della opposizione, afferiscono in primis la decorrenza del termine prescrizionale in assenza di atti interruttivi successivi al 24 agosto 2009;
per altro aspetto, evidenziano profili di nullità in relazione alla fideiussione prestata, tali – nella prospettiva dell' opponente- per cui la valutazione è pregiudiziale rispetto alle contestazioni ed eccezioni aventi ad oggetto la stessa esistenza e quantificazione del debito principale.
Occorre quindi procedere in ordine logico alla distinta analisi delle eccezioni sollevate.
1. SULLA ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE
Quanto alla prima eccezione, il termine prescrizionale certamente decorrente dal
24 agosto 2009, è stato efficacemente interrotto in data 27 agosto 2013 con la lettera di messa in mora notificata, unitamente alla comunicazione di recesso dagli affidamenti concessi e del mancato incasso degli effetti analiticamente indicati, ad altro soggetto coobbligato, LI SI. Ai sensi dell'art 1310
c.c. gli atti interruttivi indirizzati ad altri coobbligati hanno comunque esteso la loro efficacia anche nei confronti dell'odierno opponente, sicché non v'è dubbio che l'eccezione sollevata dovrà essere disattesa in quanto la domanda proposta appare tempestiva.
Diversamente,