Trib. Catania, sentenza 20/11/2024, n. 5560
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott. Massimo Escher Presidente rel. est. dott. Ignazio Cannata Baratta Giudice dott.ssa Lidia Greco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 910/2024 V.G. avente ad oggetto scioglimento del matrimonio promossa da
, n. a CATANIA il 03/07/1980 (C.F.: , Parte_1 C.F._1
rappr. e dif. dall'avv. TESTA DANIELA VENERA, presso il cui studio legale in Catania via
Messina n. 355 è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
e da
, n. a CATANIA il 22/01/1975 (C.F.: , Parte_2 C.F._2
rappr. e dif. dall'avv. GRASSO ANGELA LILIANA, presso il cui studio legale in Catania via Luigi
Sturzo n. 9 è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Posta in decisione all'udienza del 06/11/2024 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato il 23/02/2024 ai sensi 473-bis. 51 c.p.c. come introdotto dal d.lvo. 149 del 2022, e Parte_1 Parte_2
chiedevano a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in CATANIA il 09/04/2005. Dalla loro unione sono nati i figli il Persona_1
16/11/2004 ed il 13/02/2009, quest'ultimo ancora minorenne. Per_2
Esponevano di essersi separati consensualmente mediante negoziazione assistita ex art. 6 co. 2 L. 10 novembre 2014 n. 162 e di non essersi più riconciliati, a tal fine allegavano copia della negoziazione assistita della separazione personale depositata presso la Procura di
Catania sezione affari civili il 16/06/2020, esponendo quindi di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare.
Il Presidente nominava sé stesso relatore ed assegnava termine fino al 12/06/2024 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza.
In seno alle note scritte entrambe le parti confermavano la richiesta di divorzio congiunto e la causa veniva posta in decisione.
Con ordinanza dell'11/07/2024 il Collegio rimetteva la causa sul ruolo, atteso che la copia della negoziazione assistita della separazione personale non era munita del nulla osta autorizzativo del Pubblico Ministero, nonché, al fine di consentire alle parti di integrare
l'accordo di divorzio nella clausola sub “f” relativa alle spese straordinarie in